Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 23/06/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25.03.2025 Ud. 11/02/2025
INTIMAZIONE PAGAMENTO SANZIONI GIUDICATO PENALE ASSOLUZIONE – COMPETENZA ADER AMBITI TERRITORIALI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21200/2022 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. NOME COGNOME codice fiscale CODICE_FISCALE e dal prof. avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore e l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 2130/2025 Numero di raccolta generale 16871/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 411/1/2022, depositata il 10 febbraio 2022 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 25 marzo 2025.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è la pretesa consacrata in vari avvisi di accertamento, seguiti dall’intimazione di pagamento dell’importo di 25.011.552,21 €, addebitato al ricorrente, a titolo di sanzioni, quale amministratore e dominus di RAGIONE_SOCIALE società questa considerata coinvolta in un sistema di frode fiscale consistente nell’acquisto di merce in sospensione di imposta (IVA) senza i relativi presupposti di legge;
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’istante contro la sentenza n. 1498/6/2021 della Commissione tributaria provinciale di Milano, assumendo quanto segue:
«Dalla documentazione agli atti risulta che le notifiche degli atti di accertamento sono state regolarmente effettuate presso il domicilio fiscale del Maisto all’epoca risultante dall’Anagrafe Tributaria, ove il messo notificatore ha attestato di non aver reperito né abitazione, né ufficio né azienda del contribuente, procedendo, pertanto, con le formalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e) DPR n. 600/1973»;
Numero sezionale 2130/2025
-« In particolare: a) l’avviso di accertamento n. T9D032F01836/2017 per l’anno di imposta 2012 risulta legittimamente notificato mediante affissione dell’avviso di deposito presso l’Albo del Comune di Giugliano in Campania (NA) recante la data del 16.10.2017; b) l’avviso di accertamento n. T9D032F01990/2017 per l’anno di imposta 2013 risulta legittimamente notificato mediante affissione dell’avviso di deposito presso l’Albo del Comune di Giugliano in Campania (NA) recante la data del 16.10.2017; c) l’avviso di accertamento n. T9D032F02018/2017 per l’anno di imposta 2014 risulta legittimamente notificato mediante affissione dell’avviso di deposito presso l’Albo del Comune di Giugliano in Campania (NA) recante la data del 16.10.2017; d) l’avviso di accertamento n. T9D032F21571/2016 per l’anno di imposta 2011 risulta legittimamente notificato mediante affissione dell’avviso di deposito presso l’Albo del Comune di Giugliano in Campania (NA) recante la data del 16.10.2017; e) l’avviso di accertamento n. T9D072F02591/2017 per l’anno di imposta 2011 risulta legittimamente notificato mediante affissione all’Albo del Comune di Giugliano in Campania (NA) recante la data del 29.12.2016 »; Numero di raccolta generale 16871/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
– « Che l’attività di ricerca del destinatario sia stata correttamente effettuata (con esito di accertamento di irreperibilità assoluta) dal messo notificatore nel Comune di Giugliano in Campania (NA) presso cui nel dicembre 2016/ottobre 2017 sono state effettuate le formalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e ) DPR n. 600/1973 cit. è comprovato dal fatto che lo stesso NOME COGNOME indica quale proprio indirizzo di formale residenza (e domicilio fiscale) la INDIRIZZO predetto Comune, salvo poi ammettere (cfr. pag. 5 dell’atto di appello) che all’indirizzo citato vi è la sua abitazione (solo) dal 25.11.2019, epoca
Numero registro generale 21200/2022
Numero sezionale 2130/2025
Numero di raccolta generale 16871/2025
oltremodo successiva (di quasi due anni) rispetto al momento in cui sono state effettuate le notifiche in questione»; Data pubblicazione 23/06/2025
«In sostanza, la notifica degli atti di accertamento sottesi all’intimazione per cui è causa è stata correttamente effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, indirizzo presso cui, all’epoca della notifica, il messo notificatore ha attestato di non aver reperito né abitazione, né ufficio né azienda del contribuente, procedendo, dunque, legittimamente alla notifica con il rito c. d. degli irreperibili»;
« Il regolare perfezionarsi nel 2017 delle notifiche degli atti di accertamento sottesi all’atto di intimazione per cui è causa preclude al contribuente ogni contestazione relativa alla pretesa tributaria conseguente all’accertamento degli illeciti da parte dell’Ufficio: e ciò sia in riferimento alla competenza territoriale dell’Ente che ha emanato gli atti di accertamento ormai divenuti definitivi, sia in riferimento al merito dei fatti contestati, sia, infine, in riferimento all’entità e alla tempestività della pretesa erariale vantata dall’Ufficio»;
-« Quanto alle doglianze riproposte dal COGNOME in riferimento specifico all’avviso di intimazione a lui notificato in data 25.11.2019 (e tempestivamente impugnato), si tratta di doglianze infondate che vanno, pertanto, respinte»;
«Il fatto che l’intimazione in questione sia stata notificata a mezzo di un servizio postale privato non costituisce motivo di invalidità della notifica stessa, trattandosi di una tipologia di atto per la quale non sussiste ex lege una competenza esclusiva di Poste Italiane per la relativa notifica; in ogni caso, la procedura notificatoria è andata a buon fine, avendo il destinatario avuto piena ed effettiva conoscenza dell’atto notificato, e qualsiasi eventuale irregolarità in astratto
Numero sezionale 2130/2025
Numero di raccolta generale 16871/2025
riscontrabile deve dirsi sanata dal raggiungimento dello scopo»; Data pubblicazione 23/06/2025
«Quanto, poi, all’eccezione riproposta dall’appellante di incompetenza territoriale dell’Ente della Riscossione, si tratta di doglianza che non ha ragione d’essere una volta divenuta incontestabile -come nel caso di specie -la competenza dell’Ente Impositore»;
con ricorso notificato in data 9/12 settembre 2022 NOME COGNOME impugnava tale pronuncia sulla base di cinque motivi, depositando in data 14 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis, 1 c.p.c. e documentazione;
Resistevano Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni notificate in data 19 ottobre 2022.
RILEVATO CHE:
con la memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. l’istante ha depositato la sentenza penale n. 12476/2023 con la quale il Tribunale di Milano ha assolto NOME COGNOME dal delitto di cui agli artt. 223, secondo comma, e 216, primo comma n. 2, della legge fallimentare per non aver commesso il fatto, ritenendo che mancasse la « prova, anche induttiva, della effettiva gestione (anche parziale) da parte di questi ultimi della fallita, non essendovi prova della commissione da parte loro di alcun atto di amministrazione in concreto, con la logica conclusione dell’assenza di prova della qualifica in fatto degli imputati»;
il ricorrente ritiene che detta sentenza determini l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata e dei relativi accertamenti presupposti;
Numero registro generale 21200/2022
Numero sezionale 2130/2025
Numero di raccolta generale 16871/2025
con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente l’ambito di efficacia dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m ), d.lgs. n. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale; Data pubblicazione 23/06/2025
si impone, quindi, il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul tema in tesi dirimente;
il Collegio ritiene, altresì, opportuno che sia fissata la pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico e la novità della questione, coinvolta dal terzo motivo di ricorso concernente la persistenza, con riferimento all’Agenza delle Entrate -Riscossione, del principio dell’ambito territoriale dell’agente della riscossione, ricadente sull’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio sollevata dal contribuente ;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, in attesa della decisione della Sezioni Unite sulla questione posta con l’ordinanza interlocutoria n. 5714/2025.
Numero registro generale 21200/2022
Numero sezionale 2130/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025. Numero di raccolta generale 16871/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME