Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2946/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO e domicili digitali PEC
e
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Oggetto: tributi associazioni sportive dilettantistiche – natura commerciale
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2597/22/22 depositata in data 17 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014 con il quale, a seguito di PVC, venivano disconosciuti i benefici della non commercialità RAGIONE_SOCIALE associazioni , stanti l’assenza di democraticità e di partecipazione degli associati conseguenti all’omessa prova RAGIONE_SOCIALE convocazioni RAGIONE_SOCIALE assemblee; si accertava, inoltre, una distribuzione indiretta di utili in forza della sovrapposizione all’attività associativa di quella svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, in primo luogo, che non vi è prova di una regolare convocazione RAGIONE_SOCIALE assemblee, non potendo tale convocazione essere surrogata da invii di messaggi e telefonate, non trattandosi di forme di convocazione né conformi a statuto, né idonee a consentire il controllo della effettiva convocazione di tutti gli associati. Ha poi valorizzato, il giudice di appello, la circostanza che alle assemblee erano presenti solo i membri del direttivo, risultando decisiva la circostanza che non vi era indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità degli associati presenti, indicati questi ultimi solo per numero, nonché ulteriori circostanze, quali la sovrapponibilità dei rendiconti dei vari anni, la celebrazione RAGIONE_SOCIALE assemblee in luogo diverso da quello statutario. Inoltre, il giudice di appello ha valorizzato
la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. e la correlata società di capitali utilizzavano promiscuamente sito internet e spazi operativi. Infine, è stata valorizzata la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.D. avesse sponsorizzato -tramite l’intermediazione fittizia della RAGIONE_SOCIALE (« l’operazione negoziale col partner kazako venne formalmente imputata alla RAGIONE_SOCIALE in base alla relazione trilaterale instaurata tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da una parte e BE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dall’altra ») – un consorzio kazako che curava la gestione di un team sportivo femminile (ciclismo), a comprova dello svolgimento di attività commerciale, attività che il giudice di appello ha ritenuto priva di ragioni economiche, salva quella di evitare alla RAGIONE_SOCIALE di superare la soglia di ricavi fissata per il 2014 per il godimento dei benefici della non commercialità.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio .
E’ stata emess a proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce un triplice ordine di censure. In particolare, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 5 l. 16 dicembre 1991, n. 398 contestandosi l’insussistenza del presupposto impositivo; si deduce, ulteriormente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.10 -bis l. 27 luglio 2000 n. 212 con riferimento all’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto e, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’ar t. 118 disp. att. cod. proc. civ., deducendosi irrazionalità, insufficienza ed erroneità della motivazione.
I primi due profili del ricorso sono trattati dal ricorrente in forma congiunta, censurandosi la statuizione relativa all’assenza di democraticità e di partecipazione della associazione contribuente per effetto di una dedotta interposizione della società di capitali RAGIONE_SOCIALE nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività di sponsorizzazione che sarebbero da ascrivere alla associazione contribuente, sovrapposizione contestata da parte ricorrente, stante la non sovrapponibilità dell’organigramma dell’ associazione con quella della società, con conseguente insussistenza di distribuzione indiretta di utili. Si osserva che non vi sarebbe stato alcun indebito vantaggio fiscale e che la assenza di democraticità sarebbe fondata su mere presunzioni non dotate di pregnanza indiziaria, circostanza evidenziata anche dal fatto che le assemblee sarebbero state effettivamente tenute.
Il terzo profilo del ricorso, in disparte l’assenza di adeguate argomentazioni a supporto, è manifestamente infondato, attesi i criteri indicati da questa Corte ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione costituzionalmente richiesto (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), obbligo di motivazione adeguatamente assolto avendo il giudice di appello fatto riferimento alla carenza di democraticità e di partecipazione (oltre ad ulteriori elementi in fatto) al fine del disconoscimento della natura non co mmerciale dell’associazione contribuente.
Quanto ai primi due profili del ricorso, la proposta di definizione accelerata ha evidenziato che il motivo è « volto a riformulare in sede di legittimità accertamenti in fatto (relativo alla assenza di democraticità e allo svolgimento di attività commerciale, per effetto dei cui accertamenti le associazioni sportive perdono le relative agevolazioni tributarie: Cass., n. 32119/2018) compiuti dal giudice di appello, incensurabili in sede di legittimità con il vizio di violazione di legge (…) ricorso inammi ssibile nella parte in cui deduce l’erroneità dell’accertamento in fatto, relativo alla non sovrapponibilità della ASD con BE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE causa la diversità della composizione societaria/associativa), in quanto il ricorrente non coglie pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla accertata assenza di democraticità e partecipazione della ASD contribuente (mancata prova della convocazione RAGIONE_SOCIALE assemblee non surrogabile da messaggi e telefonate, presenza alle deliberazioni dei soli membri del Direttivo, assemblee svolte in luoghi diversi da quelli statutari, rendiconti di diversi periodi di imposta sovrapponibili tra loro) e dalla prova dello svolgimento di attività commerciale (attività di sponsorizzazione e svolgimento di attività di consulenza relative al team ciclistico Astana BeRAGIONE_SOCIALE, nonché ‘assunzione di cicliste professioniste’ kazake) (…) ricorso parimenti inammissibile nella parte in cui deduce violazione dell’art. 10 -bis l. 212/2000, in quanto argomentazioni estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, correttamente, ha accertato l’assenza dei presupposti per il regime fiscale agevolato per mancato rispetto e attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati (Cass., n. 553/2023)». Proposta che questo collegio condivide.
Analogamente, la memoria illustrativa non fa che confermare l’inammissibilità per mancata compiuta censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto l’associazione contribuente priva dei requisiti di democraticità e di partecipazione, come indicato in narrativa, censura che, peraltro, ove fosse stata articolata con la memoria (meramente illustrativa), sarebbe stata ulteriormente inammissibile, non potendo la memoria sanare profili di inammissibilità originaria del ricorso (Cass., Sez. VI, 27 agosto 2024, n. 17893; Cass., Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. La
condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata equitativamente in relazione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da di spositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024