Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IVA-IRAP 2013.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11036/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, con sede in Monte San Giovanni CampanoINDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; COGNOME NOME;
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 6346/2023, depositata il 9 novembre 2023;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; preso atto dell’intervento del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 14 giugno 2018, alla RAGIONE_SOCIALE, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , con il quale, all’esito di una verifica fiscale da parte della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, veniva disconosciuta l’attività di RAGIONE_SOCIALE dilettantistica (riqualificata come società di fatto) , ed i redditi relativi all’anno d’imposta 2013 erano assoggettati a regime ordinario, come redditi da attività commerciale, con rideterminazione di maggiore IRES (€ 21.235 ,00), IRAP (€ 3.722,4 0) ed IVA (€ 16.909,20).
L’avviso di accertamento in questione veniva notificato anche ai soci COGNOME NOME (in proprio e quale legale rappresentante), COGNOME NOME e COGNOME NOME.
L’RAGIONE_SOCIALE ed i soci impugnavano l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 552/2019, depositata il 19 novembre 2019, accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME (in quanto non risultava che avessero svolto attività per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, in rapporto alle operazioni da cui scaturiva il debito d’imposta), mentre rigettava il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME, condannando quest’ultimo alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame da parte della RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 6346/2023, pronunciata il 26 ottobre 2023 e depositata in segreteria il 9 novembre 2023 , rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 9 maggio 2024).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. proc. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono violazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) o, in subordine, num. 4), c.p.c.
Deducono, in particolare, che la C.T.RAGIONE_SOCIALE. aveva erroneamente escluso l’espletamento di accertamenti sulle condizioni reddituali di COGNOME NOME (che aveva inviato una segnalazione sull’RAGIONE_SOCIALE alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi proceduto a verifica fiscale), nonché l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE relative dichiarazioni dei redditi, documenti che erano nella disponibilità della sola RAGIONE_SOCIALE, ed indispensabili per valutare l’attendibilità del denunciante.
1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deducono, in particolare, i ricorrenti che la Corte regionale non aveva fatto corretta applicazione della disposizione citata, non considerando che nelle dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE esistevano, a detta della stessa, ‘plurime incongruenze’, che l’esposto di COGNOME NOME conteneva atti che non recavano alcuna sottoscrizione riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE e che lo stesso COGNOME era del tutto inattendibile.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, viene denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice , per avere la C.T.R. affermato che «l’Ufficio ha accertato effettivi corrispettivi operando ragionati calcoli», affermazione che era smentita dagli atti del giudizio, e che si risolveva in una assenza di motivazione della decisione.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato .
Ed invero, in tema di contenzioso tributario, l’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, che prevede la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie RAGIONE_SOCIALE parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo (Cass. 22 giugno 2010, n. 14960; Cass. 10 settembre 2007, n. 18976).
Il potere del giudice di disporre (anche d’ufficio ) l’acquisizione di mezzi di prova è rimesso comunque alla sua discrezionalità,
e non è sindacabile in sede di legittimità; esso, in ogni caso, presuppone l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE prove nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, e la decisività dell’integrazione.
Nel caso di specie, le richieste istruttorie del ricorrente (acquisizione RAGIONE_SOCIALE informazioni sulle condizioni reddituali di COGNOME NOME, e cioè colui che, con il suo esposto, ha dato il via alla verifica fiscale) sono assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non riguardano in alcun modo la sussistenza del presupposto impositivo dei maggiori redditi accertati in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Correttamente, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha ritenuto di non procedere all’integrazione probatoria in questione.
2.2. Il secondo motivo è invece inammissibile.
Attraverso la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. (che riguarda la ripartizione dell’onere della prova), i ricorrenti, in realtà, censurano la valutazione in punto di fatto operata dalla Corte regionale, risolvendosi, AVV_NOTAIOanzialmente, in una mera richiesta di rivalutazione di merito del materiale probatorio del precedente grado di giudizio, sulla base del presupposto che l’Ufficio non avrebbe adeguatamente dimostrato la percezione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di somme non registrate.
Sul punto, mette conto rilevare, al contrario, che la RAGIONE_SOCIALE ha chiaramente evidenziato il materiale probatorio acquisito, ai fini del giudizio di conferma dell’avviso di accertamento (v. par. 2.4. dei motivi della decisione: totale inattendibilità della insufficiente e frammentaria documentazione sociale; mancanza del vincolo associativo; risultanze dei controlli posti in essere nei confronti di alcuni genitori degli associati minorenni, che avevano consentito di appurare che i medesimi non avevano mai avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE deliberazioni
assembleari; assenza di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE; impiego di mano d’opera non regolarizzata; mancanza della titolarità di un conto corrente; discrasie emerso all’esito del riscontro effettuato tra le domande di ammissione ed il libro soci; versamento in contanti RAGIONE_SOCIALE quote associative senza rilascio di ricevuta; mancanza di documentazione attestante i versamenti per i tesseramenti RAGIONE_SOCIALE; omessa specificazione della destinazione degli avanza di gestione maturati negli anni 2011, 2012 e 2014; rinvenimento di documentazione extra-contabile); inoltre, a fronte di tali elementi probatori, la RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che l’RAGIONE_SOCIALE si era limitata a generiche asserzioni volte a mettere astrattamente in discussione la fondatezza della pretesa erariale, del tutto inidonee a giustificare i plurimi rilievi dell’Ufficio.
Di fronte a tale chiara ricostruzione probatoria effettuata dalla Corte territoriale, si sono, in realtà limitati a censurare genericamente, e nel merito, gli accertamenti effettuati, senza operare alcuna censura di legittimità, ma limitandosi ad affermare che «l’Ufficio non ha affatto dimostrato che l’RAGIONE_SOCIALE non abbia ricavato le somme indicate nell’accertamento e neppure fornito la prova degli elementi sulla base dei quali i calcoli sono stati operati», affermazione, in realtà, smentita dl contenuto della motivazione in precedenza evidenziato.
2.3. Infondato, infine, deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso.
È noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta
in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. , non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).
A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi – che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo t ributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza
della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).
In particolare, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).
Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare sicuramente raggiunto, avendo la Corte territoriale chiaramente ed analiticamente indicato gli elementi probatori a fondamento della ripresa fiscale operata dall’Ufficio (v. , in particolare, i par. 2.4., 2.5. e 2.6. dei motivi della decisione).
- Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare l’RAGIONE_SOCIALE tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che
si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)