Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
Oggetto: Tributi Irpef, Irap e Iva 2007
Associazione sportiva dilettantistica – regime fiscale agevolato- condizioni-
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 9752 del ruolo generale dell’anno 201 7 proposto
Da
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 6027/19/16 depositata in data 13 ottobre 2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
-previo p.v.c. della Guardia di Finanza-Compagnia di Fondi nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Latina, emetteva avviso di accertamento con il quale contestava, per l’anno 200 7 , maggiore reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, disconoscendo in capo all’associazione la natura di ‘ente non commerciale’ per accedere alle agevolazioni tributarie ( ex lege n. 398 del 1991) atteso che la gestione dell’associazione era risultata riconducibile al solo Fragione NOME il quale svolgeva l’attività come ditta individuale;
-la Commissione tributaria provinciale di Latina, con la sentenza n. 400/04/2013, accoglieva il ricorso dell’Associazione in persona del legale rappresentante Fragione NOME;
-avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che, con sentenza n. 6027/19/2016, depositata il 13 ottobre 2016, lo accoglieva;
in punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che: 1) era infondata l’eccezione di difetto di specificità dei motivi di appello risultando gli stessi ‘del tutto perspicui e specifici’; 2) dalle risultanze del p.v.c. della G.d.F. era emersa la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per classificare l’Associazione La
RAGIONE_SOCIALE come sportiva dilettantistica celando la stessa una ditta individuale facente capo a NOME COGNOME; tale assunto risultava comprovato da diversi elementi presuntivi:1) la mancata esibizione, in sede di verifica, della documentazione necessaria per vagliare le modalità di gestione e la destinazione dei ricavi (libri dei soci, verbali di assemblea, rendiconti economici e finanziari, registri), tanto più che gli introiti derivanti soltanto dalle sponsorizzazioni, per il 2007, ammontavano a euro 87.716,67 e, sul conto corrente bancario intestato all’Associazione risultavano accrediti per euro 20.300,00 con mancata giustificazione dei restanti euro 67.416,67; 2) la mancata convocazione di alcuna assemblea di soci; 3) la mancata costituzione dell’assemblea dei soci ordinari prevista dallo Statuto; 4) la sottoscrizione da parte di Fragione dei contratti relativi alle sponsorizzazioni e/o promozioni pubblicitarie stipulati con vari clienti; 5) il rilascio da parte di Fragione delle quietanze con apposizione della propria firma in calce alle fatture emesse d all’Associazione ;
avverso la suddetta sentenza, NOME COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato con successiva memoria;
resiste, con atto di costituzione, l’Agenzia delle entrate;
Considerato che
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata: 1) per omessa rilevazione della non specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. non avendo l’ Agenzia preso posizione sul punto centrale della motivazione della decisione di primo grado concernente la ritenuta prova dell’attività sportiva senza fini di lucro dell’Associazione ; 2) per violazione del principio di legalità da parte della G.d.F. in sede di verifica e redazione del p.v.c. nonché dell’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 , avendo la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Fragione Erasmo senza che fosse stato contestato alcunché in proprio a quest’ultimo, non avendo il p.v.c. riguardato lo stesso come
persona fisica ma essendo stato elevato esclusivamente nei confronti dell’Associazione sportiva , cessata il 10.8.2008; pertanto, ad avviso del ricorrente, l’Ufficio non avrebbe informato Fragione Erasmo delle ragioni e dell’oggetto della verifica come prescritto dall’art. 12, comma 2, cit. e non avrebbe messo in condizione quest’ultimo, quale persona fisica, di avvalersi del contraddittorio anticipato con possibilità di addurre elementi a contrario ; 3) per violazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212 /2000 concernente il termine dilatorio concesso al contribuente per presentare osservazioni, richieste all’Ufficio; 4) per difetto di motivazione, non avendo il giudice di appello confutato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado circa la prova dello svolgimento da parte dell’Associazione di attività sportiva senza scopo di lucro e non avendo considerato il contrasto tra l’oggetto del p.v.c. elevato nei confronti della Associazione sportiva e il provvedimento impositivo impugnato emesso nei confronti di Fragione NOME senza che quest’ultimo fosse stato, come persona fisica, oggetto di verifica da parte della G.d.F. e senza che risultasse dimostrato lo svolgimento da parte dello stesso di attività nella qualità di imprenditore commerciale.
Con il secondo motivo si denuncia: 1) la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all’eccezione riproposta dalla parte contribuente nell’atto di costituzione in appello – di tardività (oltre il 31.12.2012 ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73) della notificazione, avvenuta – a cura dell’Ufficiale addetto alle notifiche del Comune di Fondi, a mani della sig.ra NOME COGNOME – in data 7.01.2013, dell’avviso di accertamento in questione con decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo alla prescrizione delle obbligazioni tributarie relative al 2007.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere CTR: 1) ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione con il quale erano state arbitrariamente imputate le entrate dell’Associazione
sportiva dilettantistica RAGIONE_SOCIALE alla persona fisica dell’ (ex) Presidente; in particolare, il giudice di appello non avrebbe considerato che, con atto del 16.7.2007, era stata costituita l’Associazione sportiva dilettantistica RAGIONE_SOCIALE, senza fini di lucro, poi iscritta al CONI e affiliata- come rilevato nello stesso p.v.c.alla F.I.G.C. avente ad oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, né che i mezzi finanziari per il conseguimento dei suddetti scopi erano costituiti dalle tasse di ammissione dei soci, contributi dei soci, eventuali contributi del CONI, introiti di manifestazioni sportive; al riguardo, il ricorrente rilevava come rientravano nella categoria degli enti non commerciali anche quelli esercenti un’attività economica qualora necessaria per il conseguimento della finalità istituzionale esclusiva o principale di natura non commerciale; peraltro, il giudice di appello non avrebbe considerato che la contabilità era obbligatoria solo per le componenti d ell’attività commerciale mentre nessun obbligo era previsto per lo svolgimento dell’attività istituzional e e che il mancato versamento trimestrale dell’Iva, la mancata conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto non comportavano la decadenza del regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991, ma la sola applicazione delle sanzioni amministrative; 2) omesso di valutare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Fragione quale persona fisica, essendo stato redatto il p.v.c. della G.d.F. non già confronti dello stesso ma della RAGIONE_SOCIALE; 3) ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione sebbene emesso in violazione degli artt. 36, 37, 38 c.c. nonché della legge n. 266 del 1991 e del d.lgs. n. 460 del 1997 introducente la categoria di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS); 4) violato il principio di solidarietà tra i soci fondatori titolari dell’associazione sportiva, potendo, al massimo, l’Agenzia delle entrate rivalersi, in caso di riscon trata assenza di regolarità contabile, solidalmente nei confronti di soci; 5) omesso assolutamente di motivare limitandosi a qualificare NOME come imprenditore commerciale individuale senza considerare che, a prescindere dalla regolarità delle scritture contabili, le attività istituzionali dell’associazione erano state effettivamente svolte nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole
dell’atto costitutivo e che il Fragione non aveva posto in essere alcuna attività individuale con scopo di lucro.
4.I motivi primo e terzo – da trattare congiuntamene per connessione- si espongono, in primo luogo, ad un profilo comune di inammissibilità avendo il ricorrente con i mezzi all’esame cumulato censure (per error in procedendo , e violazione di legge, con il primo motivo e per error in procedendo , violazione di legge, e vizio motivazionale con il terzo motivo) senza però distinguere chiaramente tra di essi nell’illustrazione degli stessi: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
5.In ogni caso, la censura relativa al rigetto da parte della CTR dell’ eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di gravame, ai sensi degli artt. 53 del d.lgs. n. 546/92 e 342 c.p.c., è infondata.
5.1.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure mosse. (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320; sez. 5, Ordinanza n. 9595 del 2024).
5.2.Nella specie – a fronte della sentenza di primo grado n. 400/04/2013 che aveva accolto il ricorso dell’Associazione in persona del legale rappresentante ‘ prendendo atto dell’evidente titolarità dei destinatari del p.v.c. della G.d.F. di Fondi che avevano svolto la loro attività solo ed esclusivamente nei confronti della ASD RAGIONE_SOCIALE, mentre l’Agenzia delle entrate aveva emesso l’accertamento nei co nfronti del sig. NOME come persona fisica, a seguito del controllo della sua posizione fiscale relativa all’anno 2007 , senza tenere conto ai fini della contestazione della regolarità contabile, della sua posizione di rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE – v. pag. 8 del ricorso l’appello dell’Agenzia, per come ricostruito dallo stesso ricorrente conteneva una esplicitazione sufficiente delle ragioni dell’impugnazione (‘ con il primo motivo di gravame, parte appellante evidenziava che il Giudice di prime cure con la sentenza appellata, pur riproducendo parte del p.v.c. nel quale la GdF spiegava le ragioni per cui RAGIONE_SOCIALE dovesse essere qualificata come attività imprenditoriale gestita non in forma societaria ma individuale, perveniva a conclusioni diametralmente opposte senza fornire elementi idonei a ricostruire il percorso argomentativo sotteso alla definizione della stessa RAGIONE_SOCIALE, quale mera associazione sportiva. Sotto diverso profilo, parte appellante precisava che era onere della ricorrente, odierna convenuta, fornire la prova che la RAGIONE_SOCIALE possedesse i requisiti soggettivi ed oggettivi per essere qualificata come associazione sportiva dilettantistica e per godere del regime di favore riservato agli enti non commerciali. A tal fine, rilevava che.. l’accesso alle agevolazioni fiscali previste a favore degli enti non commerciali era subordinato dalla normativa fiscale alla tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali d’assemblea e al rendiconto economico e finanziario, non esibiti nel caso di specie dal RAGIONE_SOCIALE ‘ , v. pagg. 3-4 del ricorso) per cui correttamente la CTR ha respinto la relativa eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità delle proposte doglianze.
6.Quanto alla denunciata violazione del principio di legalità da parte della G.d.F. in sede di verifica e redazione del p.v.c. nonché dell’art. 12, comma 2, della
legge n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Fragione NOME senza che fosse stato contestato alcunché in proprio a quest’ultimo, non avendo il p.v.c. riguardato lo stesso come persona fisica ma essendo stato elevato esclusivamente nei confronti dell’Associazione sportiva, e, dunque, senza che il contribuente fosse stato informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica come prescritto dall’art. 12, comma 2, cit. con possibilità di avvalersi del contraddittorio anticipato come persona fisica, trattasi di (sub) censure inammissibili per novità delle questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione delle specifiche eccezioni di violazione del principio di legalità in sede di verifica, dell’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 nonché di difetto di contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del Fragione come persona fisica e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); in proposito, «in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» ( Sez. 5, Ordinanza n. 19076 del 2022; Cass. 03/05/2022, n.
13987, Cass. 09/08/2018, n. 20694, Cass. 13/06/2018, n. 15430, Cass. 18/09/2020 n. 19560, Cass. 23/03/2021, n. 8125).
7.Ugualmente inammissibile per novità della questione e per violazione del principio di autosufficienza, si profila la (sub) censura relativa alla denunciata violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per emissione dell’avviso prima del termi ne dilatorio previsto da detta disposizione, non avendo il ricorrente indicato puntualmente di avere già proposto tale questione, nei medesimi contenuti, nel ricorso introduttivo e poi nelle controdeduzioni in appello.
8 . Infondate sono la (sub) censura relativa all’assunto vizio di motivazione della sentenza impugnata – dedotta sia con il primo che con il terzo motivo – e quella di violazione di legge dedotta con il terzo mezzo.
8.1. In proposito, questa Corte ha affermato che «Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 111, comma 4quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sul l’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata» (cfr. Cass., 26 ottobre 2021, n. 30008). Nella sentenza appena richiamata (la n. 30008 del 2021), questa Corte ha precisato che se è vero che l’applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale e, cioè, all’affiliazione dell’associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, la Corte ha evidenziato che le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (così anche Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 30 aprile 2019, n. 11492; Cass., 11 novembre 2020, n. 25353; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29500). Con specifico riferimento, poi, al dato formale, questa Corte ha affermato che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dall’art. 111 (oggi art.148) del d.P.R. n. 917 del 1986, in materia di IRPEG, e dall’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall’art. 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 – a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’art. 5 del decreto legislativo n. 460 citato (art. 111, comma 4 quinquies), ma anche dell’accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. 30 maggio 2012, n. 8623). Sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio, questa Corte ha precisato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall’art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il citato art. 111 (oggi art.148), comma 1, in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le
quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne discende, pertanto, che l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l’associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 cod. civ . (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167; Cass. Sez. 5, n. 6361 del 2023).
8.2.Nella sentenza impugnata, la CTR, in ossequio ai suddetti principi, con una motivazione adeguata e scevra da vizi logici-giuridici, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ‘ stante la ricostruzione nel p.v.c. della GdF circa l’insussistenza nella RAGIONE_SOCIALE dei requisiti soggettivi e oggettivi per essere classificata come un’associazione sportiva dilettantistica, celandosi invece una ditta individuale facente capo al contribuente sig. COGNOME COGNOME che correttamente era stato pertanto considerato nella sua qualità di imprenditore individuale ‘. Tale assunto era risultato comprovato da diversi elementi presuntivi (stimati evidentemente gravi, precisi e concordanti):1) la mancata esibizione, in sede di verifica, della documentazione necessaria per vagliare le modalità di gestione e la destinazione dei ricavi (libri dei soci, verbali di assemblea, rendiconti economici e finanziari, registri), tanto più che gli introiti derivanti soltanto dalle sponsorizzazioni, per il 2007, ammontavano a euro 87.716,67 e, sul con to corrente bancario intestato all’Associazione risultavano accrediti per euro 20.300,00 con mancata giustificazione dei restanti euro 67.416,67; 2) la mancata convocazione di alcuna assemblea di soci; 3) la mancata costituzione dell’assemblea dei soci ord inari prevista dallo Statuto; 4) la sottoscrizione da parte di Fragione dei contratti relativi alle sponsorizzazioni e/o promozioni pubblicitarie stipulati con vari clienti; 5) il rilascio da parte di Fragione delle quietanze con apposizione della propria firma in calce alle fatture emesse dall’Associazione ; con ciò, pertanto, la CTR ha ritenuto, da un lato, che l’Amministrazione ave sse dimostrato, sulla base delle risultanze del p.v.c. della
G.d.F. (mancata esibizione della documentazione di cui sopra e gestione dell’ente unicamente ad opera di Fragione) la dissimulazione, di fatto, di una ditta individuale facente capo a NOME COGNOME, quale imprenditore individuale e, dall’altro, che il contribuente non avesse provato la sussistenza dell’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro e, dunque, dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell’agevolazione fiscale quale associazione sportiva dilettantistica.
8.3.Alla luce di tali argomentazioni è da ritenere, pertanto, disattesa dal giudice di appello l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME, quale persona fisica, atteso che, sulla base dei fatti circostanziati emersi in sede di verifica della G.d.F., era emersa la insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per classificare RAGIONE_SOCIALE un’associazione sportiva dilettantistica, e, di fatto, la dissimulazione di una ditta individuale facente capo a NOME COGNOME considerato nella sua qualità di imprenditore individuale.
8.4. Né, peraltro, risulta violato il principio di solidarietà tra i soci fondatori titolari dell’associazione sportiva, essendo risultato, alla luce delle indagini di cui al p.v.c. della G.d.F., NOME COGNOME l’unico gestore di fatto dell’ente, con riconduci bilità dell’intera attività a quest’ultimo, quale titolare di ditta individuale e con esclusione di qualsiasi vincolo societario.
Il secondo motivo nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della notifica dell’avviso di accertamento, si profila inammissibile.
9.1. Va anzitutto evidenziato come il motivo pecchi di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non avere parte ricorrente trascritto in ricorso, nel silenzio della gravata decisione al riguardo, in che termini la questione rispetto alla quale si lamenta in questa sede il vizio di omessa pronuncia da parte della C.T.R. fu proposta nei gradi di merito: ed infatti, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia
stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., Sez. 2, 14.10.2021, n. 28072, Rv. 662554-01); a quanto precede in ogni caso aggiungasi che, a tutto volere, non di omessa pronunzia si tratterebbe, nella specie, quanto, piuttosto di rigetto implicito (per incompatibilità, arg. da Cass., Sez. 3, 8.5.2023, n. 12131) della questione di cui si è detto, avendo la CTR deciso nel merito, accogliendo il gravame dell’Agenzia.
9.2.Ugualmente inammissibile è il denunciato vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis in relazione alla prescrizione delle obbligazioni tributarie atteso che non costituiscono, “fatti” suscettibili di fondare il detto vizio l’omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. 9637 del 2021).
10.In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità , avendo l’Agenzia resistito con un irrituale ‘atto di costituzione’ e non avendo svolto ulteriori attività difensive;
La Corte rigetta il ricorso;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024