Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 30/07/2024
Oggetto: tributi enti non commerciali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36653/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 723/09/19, depositata in data 29 aprile 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024
dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011 con il quale, a seguito di verifica conclusasi con PVC in data 9 ottobre 2012, si disconosceva in capo all’RAGIONE_SOCIALE il requisito della non commercialità ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche, con conseguente recupero di imposte dirette, IRAP e IVA.
La CTP di Arezzo ha accolto il ricorso.
La CTR della Toscana, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo fornita da parte dell’Ufficio la prova della natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolgesse attività promozionale, ritenendo non fornita la prova che gli associati versassero corrispettivi differenziati in funzione dell’attività da loro svolta all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE, circostanza che giustificava la natura commerciale dell’attivi tà svolta. Ha, poi, accertato il giudice di appello che non fosse stato istituito il libro soci, avendo l’Ufficio rilevato solo l’esistenza di « una serie di fogli mobili non intestati e non numerati », sui quali venivano riportati i nomi degli associati, circostanza che incideva sulla distinzione tra associati e clienti occasionali. Ha, poi, ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse rispettato il diritto degli associati alla partecipazione alla vita associativa, essendo
l’RAGIONE_SOCIALE in gran parte composta d a clienti occasionali. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto correttamente ricostruito l’ammontare dei ricavi del bar.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’omesso esame dello Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, delle attività svolte dagli o rgani direttivi e dai soci ai fini della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Nella specie, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non avrebbe esaminato diversi fatti storici, quali la affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, il tesseramento degli associati, la partecipazione degli associati alle assemblee. Deduce, inoltre, parte ricorrente che le disposizioni statutarie darebbero contezza del rispetto del principio di democraticità e di partecipazione, evidenziando come l’Ufficio non avrebbe fornito la prova dell’esistenza di « contratti di iscrizione temporanea o di accesso per singoli servizi » e osserva come la mancata istituzione del libro soci sarebbe irrilevante. Deduce, infine, come non sarebbe stata valorizzata la circostanza dell’accertamento di un nesso tra prestazioni svolte e attività dilettantistica, fatti oltremodo decisivi -ad avviso del ricorrente -in forza della loro valorizzazione da parte del giudice di primo grado, che aveva comportato l’accoglimento del ricorso.
Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 148 TUIR, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento della natura di RAGIONE_SOCIALE sportiva
dilettantistica, evidenziando che le clausole statutarie prevedevano espressamente il divieto di distribuire utili ed erano rispettose dei principi di democraticità e di partecipazione, oltre a prevedere l’obbligo di redazione di un rendiconto economico e finanziario, clausole statutarie alle quali l’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe conformata nello svolgimento della propria attività associativa.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sulle questioni devolute in appello, relative alla non assoggettabilità a tassazione delle quote di iscrizione, sulla detrazione (« scorporo ») dell’IVA e sulle questioni in tema di sanzioni.
Con il quarto motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 73 e 78 Dir. 2006/112/CE, nella parte in cui la sentenza ha escluso la detrazione IVA. Osserva parte ricorrente che, in caso di riconoscimento della natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’IVA dovrebbe essere detratta nel rispetto del principio di neutralità.
Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il ricorrente non ha indicato la decisività dei plurimi fatti storici indicati dal ricorrente, essendosi limitato a dedurre che la valutazione di tali fatti aveva condotto il giudice di primo grado all’accoglimento del ricorso. Di converso, il giudizio di decisività va inteso come percorso logico-argomentativo secondo il quale la considerazione dei fatti non oggetto di esame da parte del giudice del merito avrebbe potuto comportare, secondo parametri di elevata probabilità logica, un esito diverso della controversia (Cass., Sez. V, 31 maggio 2022, n. 17480; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26794).
Per il vero, il ricorrente non ha propugnato la valutazione di fatti storici pretermessi dal giudice di appello, bensì ha inteso giungere a un diverso apprezzamento degli elementi indiziari di carattere istruttorio, addotti dal giudice di appello il cui omesso esame -esame, invero, valorizzato dal giudice di primo grado -si risolve in un diverso apprezzamento degli elementi istruttori, che non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Circostanza avvenuta nel caso di specie, ove il giudice di appello ha focalizzato l’attenzione sullo stravolgimento della vita associativa in difformità da quanto indicato nelle clausole statutarie, stante la violazione dei principi di democraticità e di partecipazione, ai fini della perdita della natura non commerciale della RAGIONE_SOCIALE sportiva RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, attraverso la censura per violazione di legge, mira a un diverso apprezzamento delle prove e a un diverso accertamento in fatto circa la perdita della natura non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE. Anche in tal caso, la deduzione della violazione delle norme in tema di enti di tipo associativo (art. 148 TUIR) maschera una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse perso la propria natura non commerciale. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758).
8. Il terzo motivo è fondato, avendo il ricorrente trascritto nel motivo di ricorso il momento processuale in cui le questioni dedotte (non assoggettabilità a tassazione delle quote di iscrizione, non debenza delle sanzioni e detrazione IVA), sulle quali il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi. Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio per esame delle questioni pretermesse, con assorbimento del quarto motivo; al giudice del rinvio è demandata la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2024