Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1081 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1081 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Oggetto: Tributi – Avviso di
accertamento – RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22696/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1011/35/15, depositata il 19 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1011/35/15 del 19/02/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 523/63/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertament o per IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’atto impositivo era stato accertato un rilevante reddito d’impresa ed un maggior imponibile IVA in relazione ai rilievi contenuti in un verbale di accertamento elevato dalla stessa AE.
1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di NOME evidenziando che: a) l’appello proposto dall’Ufficio era ammissibile, essendo stati formulati «rilievi in punto di fatto e di diritto adeguati a porre in contestazione le ragioni poste a base della decisione»; b) risultava violato il principio di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati, avendo previsto lo statuto una radicale differenza di status tra soci fondatori e soci ordinari; c) detta violazione era di per sé idonea a escludere l’associazione appellata «dai benefici fiscali relativamente ai corrispettivi specifici» di cui all’art. 148, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR); d) le ulteriori doglianze proposte da RAGIONE_SOCIALE nel ricorso originario e ritenute assorbite dalla CTP non erano state specificamente riproposte con le controdeduzioni in appello e, in ogni caso, erano infondate.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione d ell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza di motivi specifici di appello sebbene AE si sia limitata alla mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte in primo grado.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Va, infatti, osservato che « nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci » (così, da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018).
1.2.1. Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018).
1.2.2. Del resto, « nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi,
prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione » (Cass. n. 707 del 15/01/2019).
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 148, ottavo comma, lett. c ) e lett. d), TUIR, nonché dell’art. 90, comma 18, lett. e), della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la asRAGIONE_SOCIALE di democrazia e uguaglianza di tutti gli associ ati; lo statuto dell’associazione, infatti, ricalcherebbe integralmente le disposizioni di legge e qualsiasi socio potrebbe essere nominato socio fondatore e membro del comitato direttivo.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le RAGIONE_SOCIALE interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto » (Cass. n. 4872 del 11/03/2015; conf. Cass. n. 32119 del 12/12/2018).
2.3. Nel caso di specie, la CTR, legittimamente interpretando lo statuto di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che lo stesso contenga una «grave violazione dei principi di democraticità e di uguaglianza dei soci», consistente nella «radicale diversità di status tra i soci ordinari e i soci fondatori, che hanno riservato a sé stessi e ai soggetti via via cooptati la facoltà di poter far parte dell’organo amministrativo»,
unico organo avente reali poteri decisori in ordine all’attività dell’associazione. Tale violazione «è sufficiente a giustificare l ‘esclusione dell’associazione appellata dai benefici fiscali relativamente ai corrispettivi specifici» (pag. 5 della sentenza impugnata).
2.4. La ricorrente suggerisce un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE statuto della associazione che diverge da quella fatta propria dal giudice di appello, RAGIONE_SOCIALE che vengano indicati quali siano i canoni ermeneutici violati dalla sentenza impugnata.
2.5. Invero, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE statuto che è un atto negoziale espressione di autonomia privata -deve essere condotta alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale.
Con il terzo motivo si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR: a) disconosciuto le agevolazioni fiscali sulla base di una mera indagine formale di conformità di atto costitutivo e statuto alle previsioni di legge, RAGIONE_SOCIALE valutare in concreto se l’attività dell’associazione fosse svolta nel rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di legge e RAGIONE_SOCIALE esaminare le prove offerte da RAGIONE_SOCIALE; b) omess o di considerare che, quand’anche fosse dimostrata l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali, ciò riguarderebbe non l’intera attività dell’associazione, ma solo quella prevista dall’art. 148, secondo comma, TUIR e, nel cas o di specie, l’Ufficio non avrebbe provato che le attività svolte siano vere e proprie attività lucrative; c) ricostruito il reddito in maniera apodittica a dispetto RAGIONE_SOCIALE eccezioni e RAGIONE_SOCIALE prove addotte dall’associazione contribuente, che la CTR non avrebbe considerato.
3.1. La complessa censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
3.2. La ricorrente si duole, essenzialmente, della violazione dell’art. 2697 cod. civ., che concerne il rispetto della regola del riparto dell’onere probatorio tra l’A mministrazione finanziaria e il contribuente.
3.3. Va, in generale, evidenziato che l’onere di provare lo svolgimento di un’attività non lucrativa al fine di beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge grava sul contribuente (Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n. 23228 del 04/10/2017; Cass. n. 16449 del 05/08/2016; Cass. n. 22578 del 11/12/2012).
3.4. Orbene, con riferimento alle censure sub a) e sub c), il riparto dell’onere della prova è stato correttamente distribuito dalla CTR, che ha, altresì, evidenziato come il contribuente non abbia assolto a quello sullo stesso gravante.
3.4.1. La contestazione di mancato esame RAGIONE_SOCIALE prove offerte dall’associazione, inoltre, non riguarda la regola di riparto dell’onere probatorio e, in ogni caso, non è denunciabile con la proposizione di un vizio di violazione di legge.
3.5. Con riguardo alla censura sub b), la CTR -diversamente da quanto affermato e non documentato dall’associazione ha espressamente evidenziato che le riprese di cui all’avviso di acc ertamento riguardano esclusivamente la previsione dell’art. 148, secondo comma, TUIR e, anche in questo caso, la prova che le attività svolte siano non lucrative grava su RAGIONE_SOCIALE e non su RAGIONE_SOCIALE, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 79.723,00.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto
-ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2022.