Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26543 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE -atto di contestazione sanzioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22143/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (indirizzi pec: EMAIL; EMAIL );
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1361/5/2019 depositata il 20/11/2019, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1361/5/2019 depositata il 20/11/2019 veniva rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 2155/14/2015 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’a tto di contestazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha irrogato sanzioni in conseguenza dell’ accertamento di maggiori II.DD. e IVA dovute relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011.
L’amministrazione contestava che l’RAGIONE_SOCIALE svolgesse attività commerciale in violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni previste dall’art. 148, commi 3 e 4, del TUIR, percependo compensi derivanti, tra l’altro, dal noleggio degli stipetti degli spogliatoi, vendita di gettoni per l’illuminazione e inviti ai non soci, e riteneva non potesse pertanto beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui alla legge n.398/1991.
L’Ufficio equiparava conseguentemente i suddetti i proventi dell’RAGIONE_SOCIALE a quelli derivanti da attività commerciale, rideterminava le relative imposte e applicava le conseguenti sanzioni.
La CTR confermava la decisione resa dal giudice di prime cure ritenendo, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, che la messa a disposizione degli associati degli stipetti/armadietti per il corrispettivo di 100 euro all’anno non fosse un’attività strettamente funzionale al conseguimento di scopi societari, bensì a scopo di lucro. Il giudice, inoltre, stabiliva che i gettoni per l’energia elettrica consumata dovessero essere tassati come corrispettivi per attività commerciale, non avendo la contribuente fornito la prova, in primo grado, che non eccedessero i costi di diretta imputazione.
Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 148, terzo comma, del d.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR escluso che la messa a disposizione degli associati di una zona del circolo per la custodia dei propri effetti personali, le prestazioni effettuate conseguenti a inviti dati ai soci per far accedere al circolo giocatori di tennis non associati, nonché l’illuminazione notturna dei campi da tennis, possano configurare attività strettamente funzionali al conseguimento degli scopi sociali posti in essere dalla ricorrente.
1.1. La ricorrente contesta, in particolare, che i proventi correlati all’uso degli stipetti possano costituire introiti commerciali, come tali assoggettabili a tassazione, in quanto sarebbero stati conseguiti in diretta connessione al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo sociale, rilevando come tale
attività non possa essere ricondotta ad alcuna RAGIONE_SOCIALE eccezioni elencate nell’articolo 148, quarto comma, TUIR. Inoltre, la prestazione non potrebbe essere qualificata come oggetto di un contratto di deposito perché «non vi è alcuna consegna di un bene (che rimane sempre nella esclusiva disponibilità dell’ associato), non vi è alcun obbligo di custodia – tra l’altro è espressamente prevista l’esclusione della responsabilità del Circolo in caso di furto o danneggiamento della struttura, non c’è nessuna possibilità per il Circolo di servirsi della cosa, non c’è alcuna restituzione (non essendoci stata consegna), né infine la possibilità da parte del Circolo di richiedere all’associato di riprendersi la cosa» (cfr. p. 11 ricorso).
Il motivo, afferente ad un vizio di sussunzione, è affetto da concorrenti profili di inammissibilità, come eccepito in controricorso, e di infondatezza.
2.1. Premesso che, con riferimento alla sussunzione nella norma rilevante operata dal giudice, ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, la qualificazione del negozio mediante l’attribuzione di un nomen iuris , riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale è sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. (cfr. Cass. n.3590 dell’11/2/2021), ai fini del giudizio tributario ciò che conta è l’essenza economica dell’operazione sottostante all’accordo negoziale.
La CTR, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto corretta la ricostruzione dell’Ufficio e, con motivazione ampia e articolata, ha valutato il fatto e preso in esame e posto in evidenza riferimenti circostanziati che emergono dal quadro istruttorio, considerando che nello «statuto dell’RAGIONE_SOCIALE (allegato ‘B’ al n. 26.987/L. 15.125 di repertorio) all’articolo 3 sono stabilite le finalità dell’RAGIONE_SOCIALE e dal detto articolo può stabilirsi che la concessione di stipetti agli associati,
e gli inviti a non associati sono attività svolte al di fuori RAGIONE_SOCIALE finalità istituzionali (…). La messa a disposizione dei propri associati di una zona del circolo per la custodia dei propri effetti personali, dietro il pagamento di corrispettivi specifici (euro 100 per anno) deve considerarsi rientrare in una disciplina commerciale indipendentemente da eventuali clausole restrittive RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tipiche del contratto di deposito (ed esempio di limitazione o di esclusione della responsabilità del depositario per il furto o i danni subiti)» (cfr. pp. 2-3 sentenza).
2.2. Le doglianze della ricorrente nel motivo in disamina non sottopongono al giudizio della Corte circostanze decisive in rapporto alle circostanze del caso concreto ai fini della sussunzione della fattispecie nelle pertinenti norme di legge o, nei limiti in cui sia consentito in presenza di doppia conforme, per aggredire la motivazione della sentenza. Esse si risolvono in una mera contestazione della valutazione operata dal giudice degli elementi già sottoposti al vaglio del sindacato in primo e in secondo grado, ossia in una richiesta di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni di merito confermate dal giudice di seconde cure. A fronte all’accertamento che in giudizio non sono stati introdotti elementi contrari decisivi, la ricorrente non contesta in modo specifico tale accertamento, ma chiede in questa sede un riesame del materiale probatorio già prodotto, riesame estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.
Trova perciò anche accoglimento l’eccezione di inammissibilità della controricorrente, in ordine al non consentito sindacato in fatto che la ricorrente surrettiziamente invocherebbe con il vizio lamentato, in quanto la ricorrente richiede un apprezzamento di circostanze fattuali in merito al ricercato nesso con il fine istituzionale RAGIONE_SOCIALE attività in concreto esercitate. Infatti, va ribadito anche nel presente processo (cfr. Cass. sentenza del 28/11/2014 n. 25332 e giurisprudenza ivi citata)
che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.
Con il secondo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ «omessa motivazione in merito all’assoggettamento a tassazione degli incassi legati agli inviti ai non soci» per avere la CTR ritenuto che anche gli introiti derivanti dagli importi corrisposti dai soci conseguenti ad inviti a non associati ad accedere al Circolo avrebbero natura commerciale e relativa disciplina.
Inoltre, anche se nella rubrica si prospetta il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., in realtà nel motivo si lamenta pure «l’insussistenza di qualsiasi motivazione».
La censura è innanzitutto infondata quanto alla deduzione di difetto assoluto di motivazione che, invece, sussiste come del resto riconosce la stessa censura che la impugna come vizio motivazionale. Del resto, su di un piano logico, anche se destinatario dell’obbligo di pagamento per l’estraneo è il socio, comunque, non per questo l’importo viene incassato ed è di per sé destinato al conseguimento di scopi sociali.
4.1. Il motivo poi è inammissibile per doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia in secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui in-
teressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.
4.2. La censura è, altresì, inammissibile in quanto il paradigma motivazionale non è coerente con il vigente quadro normativo. L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 20 novembre 2019 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale dev ‘ essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto che in merito
ai gettoni per l’energia elettrica consumata «doveva il contribuente fornire la prova che i corrispettivi non eccedevano i costi di diretta imputazione, prova che il contribuente non ha fornito nei legittimi tempi del processo di primo grado» (cfr. p. 4 sentenza).
5.1 La ricorrente, in buona sostanza, lamenta che il giudice di seconde cure abbia ritenuto tardiva la prova fornita nel ricorso in appello per mezzo della documentazione ivi allegata, che riproduce unitamente al ricorso per cassazione (docc. 5 e 6), riportando anche il contenuto dell’appello nella parte concernente la dimostrazione che i costi sostenuti eccedono i rimborsi percepiti dai soci.
6. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte ribadito (cfr. Cass. Sentenza n. 6772 del 7.3.2023 e giurisprudenza ivi citata; Cass. n.29568/2018 e Cass. n.12008/2011) che nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 cod. civ., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati RAGIONE_SOCIALE caratteristiche previste dall’art. 2729 cod. civ., siano idonei a fondare una praesumptio hominis .
Non vi sono ragioni per discostarsi nella fattispecie da tale consolidata interpretazione, e dalla motivazione della sentenza impugnata non solo non emerge alcun riferimento alla documentazione prodotta in appello dall’odierna ricorrente, né risulta alcuna argomentazione circa l’inidoneità della stessa a provare che i corrispettivi dei gettoni non eccedevano i costi di diretta imputazione, ma il giudice di seconde cure erra in diritto a ritenere che la prova dovesse essere fornita esclusivamente «nei legittimi tempi del processo di primo grado». È evidente che la
CTR, ritenendo così inammissibile la produzione documentale intervenuta in appello, non ha fatto corretta applicazione della norma posta a base del motivo in disamina, come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Il quarto motivo, di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione RAGIONE_SOCIALE imposte, è rigettato essendo rinvenibile una pronuncia implicita di rigetto nella decisione di merito adottata dal giudice in senso pienamente sfavorevole all’RAGIONE_SOCIALE .
8 . La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente
NOME COGNOME