Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
Oggetto: Tributi
Irpef, Irap e Iva 2008
RAGIONE_SOCIALE – regime fiscale
agevolato- condizioni-
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 27302 del ruolo generale dell’anno 201 8 proposto
Da
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce a l ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma INDIRIZZO;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE– per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 888/16/18 depositata in data 13 febbraio 2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
-previo p.v.c. della Guardia RAGIONE_SOCIALE-Compagnia RAGIONE_SOCIALE Fondi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, esercRAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE degli evRAGIONE_SOCIALE sportivi, iniziata il 16.7.2007 e cessata il 10.8.2008, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di RAGIONE_SOCIALE, emetteva avviso di accertamento con il quale contestava, per l’anno 2008, maggiore reddito d’impresa ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’Iva, disconoscendo in capo all’RAGIONE_SOCIALE la natura di ‘ RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ‘ per accedere alle agevolazioni tributarie ( ex lege n. 398 del 1991) atteso che la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE era risultata riconducibile al solo COGNOME il quale svolgeva l’attività come ditta individuale ;
la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 14/05/2015, accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante COGNOME NOME;
-avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 888/16/2018, lo accoglieva;
in punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che: 1) dalle risultanze del p.v.c. della G.d.F. erano emersi elemRAGIONE_SOCIALE presuntivi gravi, precisi e concordanti (mancanza di libri contabili, registri, verbali di assemblea, libri di soci; contratti di sponsorizzazione per euro 108.700,00, promozioni pubblicitarie, quietanze
sottoscritte da COGNOME senza alcun chiarimento della destinazione dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni; versamRAGIONE_SOCIALE ingiustificati per euro 53.670,00 sul conto corrRAGIONE_SOCIALE bancario dell’RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME) circa l’effettiva natura RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE , facRAGIONE_SOCIALE capo a NOME COGNOME il quale svolgeva l’attività come ditta individuale ; 2) l’RAGIONE_SOCIALE che aveva l’onere di provare i requisiti per la fruizione del trattamento fiscale agevolato previsto per gli RAGIONE_SOCIALE non commerciali – non aveva dimostrato l’effettiva sussistenza di detti requisiti, essendosi limitata a ‘mere riproposizioni senza nulla evidenziare circa la mancata tenuta dei libri contabili e le formalità stabilite dallo statuto ‘ ;
avverso la suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato con successiva memoria;
-resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata: 1) per omessa rilevazione (anche d’ufficio) della non specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; 2) per violazione del principio di legalità da parte della G.d.F. in sede di verifica e redazione del p.v.c. nonché dell’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 , avendo la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di COGNOME NOME senza che fosse stato contestato alcunché in proprio a quest’ultimo, non avendo il p.v.c. riguardato lo stesso come persona fisica ma essendo stato elevato esclusivamRAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; pertanto, ad avviso del ricorrRAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio non avrebbe informato COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE ragioni e dell’oggetto della verifica come prescritto dall’art. 12, comma 2, cit. e non avrebbe messo in condizione quest’ultimo, quale persona fisica, di avvalersi del contraddittorio anticipato con possibilità di addurre elemRAGIONE_SOCIALE a contrario ; 3) per violazione dell’art. 12, comma 7 della legge
n. 212/2000 concernRAGIONE_SOCIALE il termine dilatorio concesso al contribuRAGIONE_SOCIALE per presentare osservazioni, richieste all’Ufficio; 4) per omessa considerazione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di COGNOME NOME, quale persona fisica; 5) per difetto e/o illogicità della motivazione, non avendo il giudice di appello confutato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado circa la prova dello svolgimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di attività RAGIONE_SOCIALE senza scopo di lucro e non avendo considerato il contrasto tra l’oggetto del p.v.c. elevato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e il provvedimento impositivo impugnato emesso nei confronti di COGNOME NOME senza che quest’ultimo fosse stato, come persona fisica, oggetto di verifica da parte della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e senza che risultasse dimostrato lo svolgimento da parte dello stesso di attività nella qualità di imprenditore RAGIONE_SOCIALE.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. per avere CTR: 1) ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione con il quale erano state arbitrariamRAGIONE_SOCIALE imputate le RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE alla persona fisica del l’ (ex) PresidRAGIONE_SOCIALE; in particolare, il giudice di appello non avrebbe considerato che, con atto del 16.7.2007, era stata costituita l’RAGIONE_SOCIALE, senza fini di lucro, poi iscritta al RAGIONE_SOCIALE e affiliata- come rilevato nello stesso p.v.c.- alla RAGIONE_SOCIALE avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto esclusivo l’esercizio di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE né che i mezzi finanziari per il conseguimento dei suddetti scopi erano costituiti dalle tasse di ammissione dei soci, contributi dei soci, eventuali contributi del RAGIONE_SOCIALE, introiti di manifestazioni RAGIONE_SOCIALE; al riguardo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE rilevava come rientravano nella categoria degli non commerciali anche quelli esercRAGIONE_SOCIALE un’attività economica qualora necessaria per il conseguimento della finalità istituzionale esclusiva o principale di natura non RAGIONE_SOCIALE; peraltro, il giudice di appello non avrebbe considerato che la contabilità era obbligatoria solo per le componRAGIONE_SOCIALE dell’attività RAGIONE_SOCIALE mentre nessun obbligo era previsto per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che il mancato versamento trimestrale dell’Iva, la mancata
conservazione e numerazione progressiva RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto non comportavano la decadenza del regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991 ma la sola applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative; 2) omesso di valutare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di COGNOME quale persona fisica , essendo stato redatto il p.v.c. della G.d.F. non già confronti dello stesso ma della RAGIONE_SOCIALE; 3) ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione sebbene emesso in violazione degli artt. 36, 37, 38 c.c. nonché della legge n. 266 del 1991 e del d.lgs. n. 460 del 1997 introducRAGIONE_SOCIALE la categoria di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE; 4) violato il principio di solidarietà tra i soci fondatori titolari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, potendo , al massimo, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rivalersi, in caso di riscontrata assenza di regolarità contabile, solidalmRAGIONE_SOCIALE nei confronti di soci; 5) omesso assolutamRAGIONE_SOCIALE di motivare limitandosi a qualificare il COGNOME come imprenditore RAGIONE_SOCIALE individuale senza considerare che, a prescindere dalla regolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, le attività istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE erano state effettivamRAGIONE_SOCIALE svolte nel rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni contenute nelle clausole dell’atto costitutivo e che il COGNOME non aveva posto in essere alcuna attività individuale con scopo di lucro.
3.I motivi primo e secondo – da trattare congiuntamene per connessione- si espongono, in primo luogo, ad un profilo comune di inammissibilità avendo il ricorrRAGIONE_SOCIALE con i mezzi all’esame cumulato censure per violazioni di legge e per vizi motivazionali senza però distinguere chiaramRAGIONE_SOCIALE tra di essi nell’illustrazione degli stessi: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016; Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 39169 del 09/12/2021).
4. In ogni caso, la censura relativa all’omessa dichiarazione da parte della CTR dell’inammissibilità dell’ appello per difetto di specificità dei motivi di gravame, ai sensi degli artt. 53 del d.lgs. n. 546/92 e 342 c.p.c., è infondata.
4.1.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiRAGIONE_SOCIALE che al giudice siano esposte, anche sommariamRAGIONE_SOCIALE, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sRAGIONE_SOCIALEnza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamRAGIONE_SOCIALE precisati il contenuto e la portata RAGIONE_SOCIALE censure mosse. (tra le più recRAGIONE_SOCIALE, Cass. 25/0/2023, n. 2320; sez. 5, Ordinanza n. 9595 del 2024).
4.2.Nella specie, – a fronte della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado n. 14/05/2015 che aveva accolto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante rilevando che ‘ l’assunto della RAGIONE_SOCIALE Fondi e successivamRAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE si basava su presunzioni che non avevano i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza ‘ v. pag. 8 del ricorso -l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, per come ricostruito dallo stesso ricorrRAGIONE_SOCIALE conteneva una esplicitazione sufficiRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’impugnazione (‘ La sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado veniva appellata dall’Ufficio che censurava la sRAGIONE_SOCIALEnza nella parte in cui la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE basava il suo convincimento e riteneva l’accertamento fondato su presunzioni semplici e quindi [l’RAGIONE_SOCIALE ] non aveva dimostrato e fornito la prova onde potere qualificare l’RAGIONE_SOCIALE e più specificamRAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza scopo di lucro, sotto la presidenza del sig. COGNOME ‘ v. pag. 4 del ricorso e pag. 2 della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata).
5.Quanto alla denunciata violazione del principio di legalità da parte della G.d.F. in sede di verifica e redazione del p.v.c. nonché dell’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di COGNOME NOME senza che fosse stato contestato alcunché in proprio a quest’ultimo, non avendo il p.v.c. riguardato lo stesso come persona fisica ma essendo stato elevato esclusivamRAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, senza che il contribuRAGIONE_SOCIALE fosse stato informato RAGIONE_SOCIALE ragioni e dell’oggetto della verifica come prescritto dall’art. 12, comma 2, cit. con possibilità di avvalersi del contraddittorio anticipato come persona fisica, trattasi di (sub) censure inammissibili per novità RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata non emerge la proposizione RAGIONE_SOCIALE specifiche eccezioni di violazione del principio di legalità in sede di verifica, dell’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 nonché di difetto di contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del COGNOME come persona fisica e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedRAGIONE_SOCIALE lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); in proposito, «in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, il ricorrRAGIONE_SOCIALE deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedRAGIONE_SOCIALE ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né
rilevabili di ufficio» ( Sez. 5, Ordinanza n. 19076 del 2022; Cass. 03/05/2022, n. 13987, Cass. 09/08/2018, n. 20694, Cass. 13/06/2018, n. 15430, Cass. 18/09/2020 n. 19560, Cass. 23/03/2021, n. 8125).
6.UgualmRAGIONE_SOCIALE inammissibile per novità della questione e per violazione del principio di autosufficienza, si profila la (sub) censura relativa alla denunciata violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per emissione dell’avviso prima del termine dilatorio previsto da detta disposizione, non avendo il ricorrRAGIONE_SOCIALE indicato puntualmRAGIONE_SOCIALE di avere già proposto tale questione, nei medesimi contenuti, nel ricorso introduttivo e poi nelle controdeduzioni in appello.
Infondate sono la (sub) censura relativa all’assunto vizio di motivazione della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata – dedotta sia con il primo che con il secondo motivo – e quella di violazione di legge dedotta con il secondo mezzo.
7.1. In proposito, questa Corte ha affermato che «Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 111, comma 4quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità RAGIONE_SOCIALE regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sull’att ività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmRAGIONE_SOCIALE rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigRAGIONE_SOCIALE D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività RAGIONE_SOCIALE svolta in forma associata» (cfr. Cass., 26 ottobre 2021, n. 30008). Nella sRAGIONE_SOCIALEnza appena richiamata (la n. 30008 del 2021), questa Corte ha precisato che se è vero che l’applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale e, cioè,
all’affiliazione dell’RAGIONE_SOCIALE alle federazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuti, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiRAGIONE_SOCIALE, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, la Corte ha evidenziato che le esenzioni d’imposta a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrative – e, specificamRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’RAGIONE_SOCIALE (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuRAGIONE_SOCIALE (così anche Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 30 aprile 2019, n. 11492; Cass., 11 novembre 2020, n. 25353; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29500). Con specifico riferimento, poi, al dato formale, questa Corte ha affermato che gli RAGIONE_SOCIALE di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dall’art. 111 (oggi art. 148) del d.P.R. n. 917 del 1986, in materia di IRPEG, e dall’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA come modificati, con evidRAGIONE_SOCIALE finalità antielusiva, dall’art. 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 – a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamRAGIONE_SOCIALE indicate nell’art. 5 del decreto legislativo n. 460 citato (art. 111, comma 4 quinquies), ma anche dell’accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. 30 maggio 2012, n. 8623). Sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio, questa Corte ha precisato che gli RAGIONE_SOCIALE di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall’art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986), potendo anche le RAGIONE_SOCIALE senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere RAGIONE_SOCIALE. Il citato art. 111 (oggi art. 148), comma 1, in forza del
quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne discende, pertanto, che l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l’RAGIONE_SOCIALE, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 cod. civ . (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167; Cass. Sez. 5, n. 6361 del 2023).
7.2.Nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, la CTR, in ossequio ai suddetti principi, con una motivazione adeguata e scevra da vizi logici-giuridici – dopo avere premesso che l’onere di provare i requisiti per fruire del trattamento fiscale agevolato per gli RAGIONE_SOCIALE non commerciali spettava al contribuRAGIONE_SOCIALE il quale doveva dimostrare la messa in pratica e non solo la sussistenza formale RAGIONE_SOCIALE previsioni statutarie che legittimava no il godimento dell’agevolazione, e , dunque, l’effettiva sussistenza dei requisiti legittimanti il godimento del regime di favore (sono richiamate Cass. n. 8623/2012; n. 21875/2010) -ha osservato che: 1) da un lato, l’Amministrazione aveva dimostrato la fondatezza della pretesa tributaria sulla base di una serie di riscontri oggettivi o di elemRAGIONE_SOCIALE presuntivi, stimati – in base ad un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità e nel rispetto dei criteri, peraltro non contestati, di formazione della prova presuntiva – gravi, precisi e concordanti, emersi in sede di verifica della G.d.F. (mancanza assoluta di documentazione -libri contabili, registri, verbali di assemblea, libri dei soci e gestione dell’RAGIONE_SOCIALE unicamRAGIONE_SOCIALE ad opera di COGNOME, il quale aveva sottoscritto contratti di sponsorizzazione per euro 108.700,00, promozioni pubblicitarie, quietanze, aveva operato sul conto corrRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE versamRAGIONE_SOCIALE per euro 53.670,00, senza dare alcuna spiegazione della provenienza di tali somme e senza chiarire la destinazione dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni ) dai quali si poteva evincere che l’RAGIONE_SOCIALE – per quanto iscritta al RAGIONE_SOCIALE e affiliata alla RAGIONE_SOCIALE – celava in realtà una ditta individuale
facRAGIONE_SOCIALE capo a NOME COGNOME, considerato, quindi, nella sua qualità di imprenditore; 2) dall’altro, il contribuRAGIONE_SOCIALE nulla aveva controdedotto, limitandosi a ‘ mere riproposizioni senza nulla evidenziare circa la mancata tenuta dei libri contabili e senza nulla dedurre circa le formalità stabilite dallo statuto ‘ .
7.3.Alla luce di tali argomentazioni è da ritenere, pertanto, disattesa dal giudice di appello l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME, quale persona fisica, atteso che, sulla base di riscontri oggettivi e fatti circostanziati gravi e concordanti emersi in sede di verifica della G.d.F., era emersa ‘ l’effettività della natura RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ‘, facRAGIONE_SOCIALE capo a NOME COGNOME il quale ‘ svolgeva l’attività come ditta individuale ‘.
7.4. Né, peraltro, risulta violato il principio di solidarietà tra i soci fondatori titolari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo risultato, alla luce RAGIONE_SOCIALE indagini di cui al p.v.c. della G.d.F., NOME COGNOME l’unico gestore di fatto dell’RAGIONE_SOCIALE, con riconducibilità dell ‘intera attività a quest’ultimo, quale titolare di ditta individuale e con esclusione di qualsiasi vincolo societario.
8.In conclusione, il ricorso va rigettato.
9.Le spese le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME