Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3206 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
RAGIONE_SOCIALE – Disconoscimento del regime
agevolato.
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14261/2024 proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa , ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 7415/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio- Sez. 10, emessa in data 5 dicembre 2022, depositata in data 21 dicembre 2023 e non notificata;
sentita la relazione in camera di consiglio del consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva
I fatti di causa
1. Dagli atti allegati al fascicolo (sentenza in epigrafe e ricorso per cassazione) emerge che l”RAGIONE_SOCIALE notificava all’RAGIONE_SOCIALE l ‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2012, per maggiore IRES dovuta pari ad € 22.807,00, oltre a sanzioni ed interessi, con cui era recuperato a tassazione l’importo indicato, non riconoscendo si alla contribuente la qualifica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di plurimi indizi, quali: la complessiva inattendibilità della struttura associativa, così come emersa dal Processo Verbale di Constatazione, regolarmente notificato, contenente contestazioni sull’assenza di data, sull’apposizione di presa visione da parte dei soci e sull’anomalia di alcune firme poste su fogli informativi/verbali assembleari; l’omessa convocazione di riunioni del consiglio direttivo, posto che, in calce ai moduli di adesione, figurava solo la sottoscrizione del rappresentante legale della contribuente e mai un riferimento all’organo direttivo; la presenza di una politica dei prezzi improntata alla differenziazione, circostanza ritenuta anomala in un ente che, per le finalità perseguite (ossia la promozione RAGIONE_SOCIALE sport, in particolare RAGIONE_SOCIALE yoga), non avrebbe dovuto praticare discriminazioni economiche tra i soci.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8108/29/2019, depositata il 5 giugno 2019, accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che l’Ufficio nel suo accertamento non avesse tenuto conto dell’oggetto dell’RAGIONE_SOCIALE e della mancanza dei profitti da parte della stessa che, dalla documentazione depositata con ricorso, risultava impiegare le RAGIONE_SOCIALE associative prevalentemente nei pagamenti degli insegnanti di Yoga.
Interponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la riforma in toto della sentenza impugnata, in quanto alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze evidenziate nell’avviso emergeva la fondatezza della pretesa. Si costituiva la contribuente, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata ed insistendo sulla presunta illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di delega del sottoscrittore (uno dei motivi del ricorso introduttivo).
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10, con la sentenza indicata in epigrafe, depositata il 21 dicembre 2023, ha rigettato l’appello, evidenziando che a fronte dell’oggetto sociale (divulgazione ed insegnamento RAGIONE_SOCIALE yoga), l’RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto l’adesione allo statuto della RAGIONE_SOCIALE, riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE e ritenendo che le ‘ eccezioni formulate in ordine alla mancata democraticità dell’RAGIONE_SOCIALE non appaiono idonee da sole, in assenza di ulteriori elementi probatori, a riqualificare l’RAGIONE_SOCIALE in ente commerciale negando la natura no profit e la possibilità di usufruire RAGIONE_SOCIALE relative agevolazioni di legge . Nella specie è stato documentato che tutti gli associati possono usufruire con le stesse caratteristiche dei servizi offerti, ed ognuno può frequentare la sede senza limitazioni ‘ . Ed ancora, riteneva che ‘ Il bilancio evidenzia che le quote associative sono utilizzate per coprire le spese connesse con le finalità statutarie, riguardanti in prevalenza il pagamento dei maestri di yoga ed in minima parte le spese manutentive dei locali, in perfetta linea con le attività previste dallo Statuto. Inoltre non è presente alcuna ripartizione di utili e si può evincere la partecipazione degli associati agli atti fondamentali, quali l’approvazione del bilancio del 2012, avvenuta il 28.2.2013. Pertanto sulla base degli elementi di fatto, e del richiamato e consolidato
orientamento giurisprudenziale non è possibile negare all’ente la natura di RAGIONE_SOCIALE senza finalità di lucro, da cui discende la correttezza della sentenza impugnata’ . Spese compensate.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2700 e 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Sostiene che il Giudice di seconde cure abbia errato in quanto ‘ i molteplici elementi indiziari e documentali, posti a fondamento della pretesa tributaria, dovevano essere valutati dal giudice di merito di modo che i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge siano ricavati dal loro complessivo esame, sulla base di un giudizio globale e non atomistico degli stessi ‘; ha ritenuto che l’onere di provare i requisiti necessari ai fini del trattamento fiscale agevolato, per gli enti non commerciali, non spettasse al contribuenti … l’RAGIONE_SOCIALE aveva ind icato tutti gli elementi, indiziari e documentali, in virtù dei quali ha operato con l’avviso di accertamento e non avrebbe dovuto provare alcunché, laddove l’assolvimento dell’onere probatorio, in ordine alle puntuali e complessive prove circa la natura non commerciale della contribuente, sarebbe dovuto essere a carico della stessa contribuente ‘ . Deduce, ancora, che l’Ufficio aveva individuato, con l’avviso in esame e con il PVC richiamato tutti gli elementi fondanti l’avviso dell’insussistenza della natu ra non commerciale della contribuente cui spettava la prova contraria, che non era stata offerta; infine si duole dell’omesso
riconoscimento di valenza di piena prova, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c. dei fatti e circostanze indicate nel p.v.c. e trasfusi nell’avviso di accertamento ‘ finendo per porre in capo all’RAGIONE_SOCIALE un onere probatorio non dovuto, oltre che sostanzialmente indeterminato ‘ .
Con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, atteso che il giudice d’appello ‘non solo non si è pronunciato sulle prove decisive fornite dall’RAGIONE_SOCIALE e non ha speso una parola per valutare il sistema di anomala gestione societaria e democratica della contribuente, nonché sulle spese degli istruttori ulteriori, ma ha valutato altre prove’.
Il Collegio ritiene che i motivi di ricorso, sostanzialmente convergenti nella censura all’apparato motivazionale della sentenza impugnata, non superano lo scrutinio d’ammissibilità proprio in quanto invocano un improprio riesame degli apprezzamenti istruttori, estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità, risolvendosi in un’irrituale richiesta di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE stretto merito della controversia, atteso che la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Sul punto di recente Sez. 5, n. 32505 del 2023, Rv. 669412 -01, ha ribadito il principio secondo cui l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove, anche presuntive, dei giudici del merito ‘è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ‘ (già in tal senso Sez. 6-5, n. 9097 del 2017,Rv. 643792 – 01).
Inoltre, sempre in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. – come nella specie denunciata – si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti, e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 5, 15/10/2024, n. 26739, Rv. 672706 -01; Cass. Sez. 3, 26/04/2022, n. 12971, Rv. 664816 -01; Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360 – 01).
Ed ancora, è stato affermato che, in tema di ricorso per cassazione, ‘ la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ‘ ( S.U. n. 20867 del 2020, RV. 659037-02; Conf. Sez.6, n. 16016 del 2021, Rv.661360-02).
I motivi di ricorso non si confrontano con gli accertamenti contenuti nella sentenza di merito impugnata, la quale -con motivazione scevra da illogicità e certamente congrua e superiore al c.d. minimo costituzionale -ha valutato tutti gli elementi addotti dall ‘Ufficio a sostegno dell’intervenuto disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ha ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede per quanto detto, che i dati indiziari posti a base dell’accertamento, vertenti sulla mancata democraticità dell’RAGIONE_SOCIALE, erano insufficienti a fronte degli elementi di fatto provati dalla contribuente, e specificatamente indicati in motivazione, a negarne la natura
no profit e la possibilità di usufruire RAGIONE_SOCIALE relative agevolazioni di legge.
Il giudice di secondo grado ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l’esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall’art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di “decommercializzazione”, in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell’ente» (Cass. n. 22939 del 26/09/2018, Rv. 650791 -01, da ultimo Conf. Cass. n. 25401 del 23/09/2024 v. 672379 -01), ciò al fine di evitare che lo schema associativo sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata (Cass. n. 30008 del 26/10/2021, Rv. 662783 – 02).
La Corte di secondo grado si è conformata ai superiori principi, puntualmente riproducendo i rilievi dell’RAGIONE_SOCIALE che avevano riguardato una limitata partecipazione associativa (ad es., con riguardo alla anomalia della modalità di convocazione degli associati, assenza di riscontri di riunioni del consiglio direttivo in merito all’ingresso di nuovi soci, firmate dal solo legale rappresentante, differenziazioni di tariffe giustificate con l’esigenza di garantire l’equilibrio dei conti), offrendo una motivazione adeguata sulle ragioni della ritenuta natura non commerciale d ell’RAGIONE_SOCIALE , come sopra riportata, senza violare le regole di ripartizione dell’onere probatorio in materia
di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche (avendo affermato che la contribuente aveva dimostrato, mediante la produzione documentale, la persistenza di detti requisiti), né ha fondato la propria decisione su prove inesistenti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la contribuente rimasta intimata.
6 . Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 ma ggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME