Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7109 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7109 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25249/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- nonché contro RAGIONE_SOCIALE -intimatoavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA n. 1079/2021 depositata il 24/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La Commissione tributaria regionale della Puglia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1079/2021 depositata in data 24/03/2021, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e ha respinto l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) contro la sentenza n. 1022/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro tre avvisi di accertamento, con i quali veniva disconosciuto il regime agevolativo ex legge n. 398 del 1991, in relazione agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011. 2. La CTR ha rilevato che l’art. 30 d.l. n. 185 del 2008 ha introdotto l’obbligo a carico di tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario disciplinato nell’art. 148 t.u.i.r. e dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, e sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, di trasmettere una comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Il termine per l’invio telematico del modello EAS è stato differito più volte per agevolare le associazioni. Tuttavia, in mancanza dell’invio di tale modello non era possibile usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali, non essendo, altrimenti, possibile per l’RAGIONE_SOCIALE fare i dovuti controlli. Non può, quindi, assumere alcun rilievo la circostanza che RAGIONE_SOCIALE fosse stata costituita prima che fosse introdotta l’obbligatorietà dell’invio del modello EAS, che non è mai stato trasmesso. La CTR evidenzia, poi, come RAGIONE_SOCIALE non avesse mai provveduto né a versare l’IVA (nonostante l’emissione di fatture anche per importi rilevanti), né a presentare le dichiarazioni IVA. Né può essere di ausilio, per supportare una diversa interpretazione, il richiamo a una risalente circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (24/04/2013, n. 9/E), successivamente superata dalla riconosciuta rilevanza dell’adempimento formale da parte della stessa amministrazione finanziaria. L’invio dell’EAS non può essere surrogato da adempimenti
diversi (come l’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, la dichiarazione SIAE o lo svolgimento di attività senza fine di lucro).
2.1. È stato, poi, ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, dando atto della produzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’ordine di servizio in cui erano disciplinate le modalità di conferimento ed espletamento della delega. Sono state, poi, ritenute infondate le contestazioni della contribuente relative alla legittimità della forma apposta da un funzionario privo di qualifica dirigenziale.
2.2. La CTR ha, infine, ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, richiamando Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24283.
2.3. Diversamente, è stato ritenuto infondato l’appello incidentale, con particolare riferimento alle doglianze relative:
-all’impossibilità di notificare l’avviso di accertamento all’associazione successivamente alla sua estinzione, dato che l’avviso era stato correttamente notificato al suo legale rappresentante;
alla violazione del contraddittorio pre-contenzioso: il sig. COGNOME era stato raggiunto dal questionario teso a ottenere la documentazione necessaria, cui non aveva dato, tuttavia, seguito;
-alla violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, essendo stato correttamente applicato il metodo analitico-induttivo, a fronte della mancata consegna della documentazione richiesta al contribuente, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal confronto RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico applicate e quelle medie di settore.
2.4. È stata, poi, ritenuta priva di fondamento la doglianza della parte appellata relativa all’incapacità del legale rappresentante, da ritenere solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ.
2.5. La CTR ha, poi, ritenuto generica e non supportata da adeguata motivazione la doglianza relativa alle sanzioni applicate, per le quali, in
ragione di quanto previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, era stato tenuto conto del cd. favor rei .
Contro la sentenza della CTR il sig. COGNOME NOME, in proprio e quale ultimo legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
In via preliminare, occorre rilevare ex officio la questione relativa alla legittimazione dell’associazione non riconosciuta che il ricorrente dichiara essere estinta (v. pag. 2 del ricorso in cassazione) – a proporre impugnazione dell’avviso di accertamento in persona del legale rappresentante.
1.1. Questa Corte -con ordinanze interlocutorie n. 2033 e 2034 del 2026 -ha, infatti, evidenziato che, secondo un orientamento di legittimità, ove si proceda alla liquidazione del patrimonio di un’associazione non riconosciuta, la stessa non può ritenersi estinta finché sia titolare di rapporti giuridici, non può farsi applicazione della disciplina prevista per le associazioni riconosciute e non sussiste, quindi, alcun ostacolo all’esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori della associazione medesima (Cass. n. 12528/2018). Quindi, nonostante la dichiarazione del loro scioglimento, ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridici dei quali le associazioni siano titolari, non si verifica la loro estinzione, ed esse rimangono esistenti finché detti rapporti non siano definiti (Cass. n. 9656/1992; Cass. n. 5925/1987) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio (Cass. n. 5925/1987). In caso di rapporti pendenti, pertanto, sussisterebbe una ‘ultrattività’ dell’ente di fatto.
1.2. Allo stesso tempo è stato, tuttavia, rilevato come tale orientamento in mancanza di una procedura tesa a garantire la pubblicità dell’evento
estintivo e della conclusione della procedura di liquidazione possa aprire dei profili d’incertezza riguardo alla legittimazione attiva e passiva.
In conclusione, la presente causa -sotto il profilo della legittimazione del ricorrente a impugnare l’avviso di accertamento per conto dell’associazione riconosciuta , che dichiari essere estinta -presenta una questione analoga a quella esaminata da Cass., n. 2033 e 2034 del 2026. Al pari di quanto stabilito nelle ordinanze interlocutorie appena richiamate occorre, quindi, disporne il rinvio a nuovo ruolo per consentirne la
trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2025 e a seguito di riconvocazione in data 02/03/2026
Il Presidente NOME COGNOME