Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17826/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2011
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO -controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – PALERMO, n. 5794/01/2019, depositata in data 9/10/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
NOME COGNOME titolare di una ditta individuale, propose ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Trapani relativo all’anno d’imposta 2011 dinanzi alla C.T.P. di Trapani , che rigettò l’impugnazione.
Proposto appello dinanzi alla C.T.R. territoriale, quest’ultima confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Sulla violazione dell’art. 2549 c.c. e ss. in vigore all’epoca dei fatti in tema di associazione in partecipazione’ , la contribuente deduce che illegittimamente l’avviso di accertamento impugnato in prime cure aveva negato la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa la quota di utili destinata alla suocera e
alla cugina. Gli associati in partecipazione, infatti, potrebbero reclamare la propria quota di utili entro il termine di prescrizione ordinaria, sicché se non si consentisse alla contribuente di dedurre gli utili, ancorché non ancora corrisposti agli associati aventi diritto, ella correrebbe il rischio di essere tassata per una ricchezza non sua.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Sulla violazione della norma sulla competenza economica , di cui all’art. 109, comma 1, del d.P.R. n. 917/86’ , la contribuente deduce che correttamente aveva dedotto dal suo reddito, in base al principio di inerenza e di competenza, le quote di utili spettanti alle associate in partecipazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Sulla violazione della norma che prevede le dichiarazioni (Modello 770) del sostituto d’imposta, che ha effettuato le ritenute alla fonte di cui al titolo terzo del d.P.R. n. 600 del 1973’ , la contribuente deduce che le ritenute alla fonte devono essere effettuate nel momento dell’erogazione dei compensi o degli emolumenti e che, nel caso di specie, non potevano che essere corrisposti dal 2012, non potendo essere oggetto di dichiarazione con il modello 770/2012, di cui l’ufficio afferma essere stata omessa la presentazione.
3.1. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
La C.T.R. territoriale ha accertato che il contratto di associazione in partecipazione era sostanzialmente simulato, sulla scorta di indici di fatto precisi: la mancata corresponsione di somme a titolo di utile d’impresa da parte della COGNOME alle presunte associate ; la mancata dichiarazione dei redditi da parte delle associate in cui si indicasse la percezione di utili rivenienti da una associazione in partecipazione; la mancata dichiarazione delle ritenute che la contribuente avrebbe dovuto effettuare sugli utili corrisposti alle associate.
Si tratta di elementi di fatto precisi, il cui valore inferenziale la contribuente intende mettere in discussione devolvendo a questa Corte un nuovo giudizio di merito, nonostante che i motivi di ricorso siano stati proposti censurando violazioni di legge, peraltro inesistenti. 4. Dall’inammissibilità del ricorso ( che assorbe l’eccezione di giudicato esterno proposta nel controricorso dall’Agenzia delle Entrate) consegue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, in favore dell’Agenzia . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.