Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4901 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4901 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
Oggetto: Avviso di accertamento notificato ad ex legale rappresentante di associazione non riconosciuta già estinta -Impugnazione da parte dell’associazione Improponibilità del ricorso -Sussiste -Rilevabilità d’ufficio anche in sede di legittimità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3178/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo ex Presidente in quanto cessata il 10/07/2006, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio ha dichiarato di eleggere domicilio in L’Aquila, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1587/2016, depositata in data 15 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 22/03/2013, a seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, Tenenza RAGIONE_SOCIALE Putignano, e di processo verbale di
constatazione da questa redatto, venivano notificati all’ex legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE tre avvisi di accertamento -precisamente il n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2004, il n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2005 ed il n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2006 -con cui erano state determinate imposte a titolo di Ires (euro 11.220,00 per il 2004, euro 11.963,00 per il 2005 ed euro 4.290,00 per il 2006), Irap (euro 1.126,00 per il 2004, euro 1.201,00 per il 2005 ed euro 213,00 per il 2006) e Iva (euro 27.200,00 per il 2004, euro 29.000,00 per il 2005 ed euro 10.400,00 per il 2006), oltre interessi e sanzioni.
Gli accertamenti erano fondati sul rilievo che, non essendo stata esibita dall’associazione RAGIONE_SOCIALE, benché a tanto invitata in sede di contraddittorio procedimentale, alcuna documentazione contabile, non era stato possibile da parte dei militi verificare il possesso dei requisiti per beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991 in favore RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_SOCIALE, né era stato possibile lo svolgimento di efficaci controlli anche con riferimento alle movimentazioni finanziarie eseguite. Era, altresì, emerso che l’associazione ricorrente aveva emesso fatture per cospicui importi (euro 135.500,00 nel 2004 oltre iva, euro 144.500,00 nel 2005 oltre iva ed euro 52.000,00 nel 2006 oltre iva) nei confronti di due società a titolo di corrispettivi per prestazioni di natura pubblicitaria. L’Ufficio, quindi, considerato che l’associazione RAGIONE_SOCIALE non aveva mai presentato la dichiarazione annuale dei redditi e non aveva tenuto, o aveva comunque sottratto all’ispezione, le scritture contabili prescritte dall’art. 14 del d.P.R. n. 600/1973, accertava, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del medesimo d.P.R., un reddito da attività commerciale non dichiarato, sul quale calcolava le imposte riportate negli avvisi di accertamento. La G. di F., inoltre, sporgeva denuncia per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 della legge n. 74/2000.
Con separati ricorsi l’associazione contribuente impugnava i tre avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, deducendo: a) in ordine al raddoppio dei termini di accertamento ex artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, l’assenza di prova di avvenuta denuncia ex art. 331 c.p.p. e la mancata allegazione di questa agli avvisi impugnati, con conseguente nullità di tali atti per difetto di motivazione; b) l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato denunciato in difetto di obblighi relativi alla tenuta della contabilità, essendo stato peraltro il relativo procedimento archiviato nei confronti dell’ex presidente dell’associazione NOME COGNOME, cessato dalla carica il 10/07/2006; c) che, diversamente dall’anno 2003, gli imponibili e le imposte erano stati determinati induttivamente, non con il sistema riservato alle associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercenti attività spettacolistica ex art. 74 d.P.R. n. 633/1972.
La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava, rilevando che la violazione penale si era manifestata attraverso la condotta reticente ed omissiva dell’associazione, sicché sussistevano le condizioni per il raddoppio del termine di accertamento, rispetto a quello ordinario.
La contribuente proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che rigettava l’appello.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’associazione contribuente, affidandosi a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’11 dicembre 2025.
La contribuente, in data 28/11/2025, ha depositato memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, omesso esame di fatto rilevante e decisivo al fine del decidere, risultante dagli atti processuali, oggetto di discussione
tra le parti -nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di associazione non riconosciuta / estinta -inammissibilità dei ricorsi introduttivi».
La ricorrente assume la nullità degli avvisi di accertamento in quanto emessi nei confronti di un’associazione non riconosciuta, sciolta ed estinta sin dal 10/07/2006, con conseguente inammissibilità anche dei ricorsi introduttivi perché provenienti da soggetto mancante di capacità giuridica.
Con il secondo motivo si deduce la «Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, omesso esame di fatti rilevanti e decisivi al fine del decidere, risultanti dagli atti processuali, oggetto di ricognizione in sentenza e di discussione tra le parti -indebita estensione agli anni 2004 e 2005 dell’ipotesi di reato e relativo raddoppio dei termini di accertamento».
La ricorrente assume che, sebbene la G. di RAGIONE_SOCIALE avesse chiesto, in sede procedimentale, l’esibizione di libri e registri contabili del periodo dall’01/01/2006 al 10/07/2006, richiesta non adempiuta dall’ex presidente dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio aveva poi esteso l’asserita violazione penale di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 anche agli anni 2004 e 2005 per i quali, però, analoga richiesta non era stata formulata, e di tale circostanza la CTR non ha tenuto conto.
Il terzo motivo di ricorso è così illustrato: «Art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 -violazione art. 15 ‘disposizioni sulla legge in generale’ in relazione all’art. 1, comma 132, Legge 28.12.2015 n. 208 (jus supervenies) in relazione all’art. 1, comma 132, legge 28.12.2015 n. 208».
La ricorrente assume che la CTR non ha tenuto conto dello ius superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, ai sensi del quale, per gli anni d’imposta antecedenti al 2016, il raddoppio dei termini per l’accertamento non opera qualora la denuncia ex art. 331 c.p.p. da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è
ricompresa la Guardia RAGIONE_SOCIALE, sia presentata o trasmessa, come nel caso di specie, oltre la scadenza ordinaria dei predetti termini.
Preliminarmente va rilevata, d’ufficio, l’improponibilità degli originari ricorsi dell’associazione contribuente, per carenza di legittimazione di quest’ultima.
4.1 In punto di fatto, è pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE sia cessata in data 10/07/2006 e che gli avvisi di accertamento per cui è causa siano stati notificati, come si evince dalla documentazione in atti, all’ex legale rappresentante della stessa, NOME COGNOME, presso il domicilio eletto.
4.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio ( ex multis , Cass. 27/11/2018, n. 30606).
In particolare, l’estinzione o la cessazione dell’ente di diritto comune, ossia, nella specie, dell’associazione non riconosciuta, non preclude, di per sé, all’Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere le pretese fiscali emerse con riguardo al periodo di sua esistenza.
Milita in tal senso la circostanza che per l’Erario i termini per l’accertamento, previsti quanto all’Iva dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e per le imposte dirette dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, decorrono dall’anno (successivo) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sicché, ove si ritenesse che l’estinzione del soggetto intervenuta nelle more fosse idonea ad impedire la ripresa, ne deriverebbe una ingiustificata riduzione dei termini in deroga alle norme in questione.
4.3 È invece esatto che, cessato il soggetto, l’azione accertativa (fuori dalle ipotesi ex art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175/2014) non può più essere esperita direttamente nei confronti dell’ente, né ad esso, in quanto non più esistente, può essere notificato l’avviso. In questa evenienza, difatti, la pretesa può essere rivolta solo nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era propria già dell’ente.
Con riguardo alle società, invero, le Sezioni Unite, dapprima con le decisioni 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062 (chiarendo che la norma sulla cancellazione riguardava le società sia di capitali che di persone), poi, con intervento specifico rilevante anche sulle questioni qui in rilievo, con le sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072, hanno precisato che l’estinzione della società si produce anche qualora rimangano debiti insoddisfatti, poiché, in tale evenienza, i creditori potranno far valere le loro ragioni nei confronti dei soci, considerati successori universali seppur sui generis , e, se in colpa, nei confronti dei liquidatori. Si è, inoltre, affermato, con le medesime pronunce, che, dopo l’estinzione, la società non può agire in giudizio o essere legittimamente convenuta.
4.4 La vicenda oggetto di causa riguarda, però, un soggetto diverso dalle società, poiché viene in considerazione una associazione non riconosciuta, rispetto alla quale diversamente si atteggiano i presupposti per la sua estinzione e per la responsabilità residua per le obbligazioni pregresse.
Sotto il primo profilo, infatti, l’associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto , con il verificarsi di una RAGIONE_SOCIALE cause di estinzione (identiche a quelle previste per l’associazione riconosciuta) e la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall’assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto, per le associazioni
riconosciute, dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e 11 RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni di attuazione.
Sotto il secondo profilo, l’art. 38 c.c. prevede che « Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione »: ne deriva che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa fiscale può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che “hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell'”ultimo” legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale.
4.5 In conseguenza di quanto finora detto deve ritenersi valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante (come avvenuto nel caso di specie, essendo stata la notifica indirizzata ad NOME COGNOME), atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, come si desume dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 (Cass. 21/09/2021, n. 25451; Cass. 24/02/2022, n. 6175; Cass. 18/07/2025, n. 20086).
4.6 Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento per cui è causa, come si evince dalla documentazione in atti, sono indirizzati proprio all’ex legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, al quale è stato intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte calcolate a titolo di Ires, Irap e Iva dal 2004 al 2006, nella doppia qualità di ‘legale
rappresentante’ dell’associazione e di ‘autore della violazione’. Negli atti impositivi predetti, invero, viene dapprima espressamente richiamata la disposizione dell’art. 38 c.c. e si precisa, di seguito, che « Per tutte le violazioni sopra indicate il responsabile RAGIONE_SOCIALE stesse, è da individuarsi nel sig. COGNOME NOME, in epigrafe compiutamente generalizzato, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione verificata nel periodo d’imposta oggetto della verifica fiscale quale persona che ha materialmente compiuto gli atti da cui scaturiscono le violazioni. Inoltre, lo stesso ha intrattenuto i rapporti commerciali con le imprese, come si evince dai visti apposti sulle fatture emesse dall’associazione ».
4.7 Se, tuttavia, gli atti impositivi erano rivolti, conformemente al richiamato orientamento di questa Corte, non all’associazione RAGIONE_SOCIALE, ormai estinta, bensì all’ex legale rappresentante di quest’ultima, la medesima associazione non era legittimata ad impugnare i predetti avvisi, essendosi sostenuto, in tema di contenzioso tributario, che l’impugnazione della cartella di pagamento da parte di un’associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio e, nel giudizio di legittimità, la sentenza di merito impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. (Cass. 09/10/2015, n. 20252; Cass. 14/03/2018, n. 6383, tra le stesse parti del presente giudizio).
In definitiva, vanno dichiarati improponibili gli originari ricorsi dell’associazione contribuente, con cassazione senza rinvio della sentenza d’appello.
Considerato che il richiamato orientamento di questa Corte, dirimente ai fini della decisione, si è consolidato nelle more del presente giudizio, le spese processuali dei tre gradi di merito e del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. In proposito, questa Corte ha recentemente statuito che il raddoppio del predetto contributo unificato trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la ‘causa non poteva essere proposta’, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo (Cass. 16/11/2025, n. 30202).
P.Q.M.
La Corte dichiara improponibili gli originari ricorsi dell’associazione ricorrente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME