Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8843 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8843  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10495 -2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa dall’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE OLBIA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO  giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso  la  sentenza  n.  365/2020  RAGIONE_SOCIALEa  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa SARDEGNA, depositata il 29/9/2020; udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 27/3/2025 dal AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sardegna aveva accolto l’appello del Comune di Olbia avverso la sentenza n. 117/2011 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento e relativa cartella esattoriale per mancato pagamento TARSU 2006 -2007 in favore del Comune di Olbia.
Il Comune resiste con controricorso, RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Preliminarmente,  va  disattesa  l’istanza  di  rinvio  RAGIONE_SOCIALE‘udienza avanzata dalla precedente difesa de lla contribuente nell’atto di rinuncia al
mandato depositato in data 17 marzo 2025, e motivata con la necessità di consentire alla parte di nominare un nuovo difensore.
1.2. Va invero confermato il principio, già più volte affermato da questa Corte, RAGIONE_SOCIALEa cd. perpetuatio RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), in base al quale nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione già fissata -o nel presente caso, RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale – (cfr. Cass. n. 28365 del 2022, Cass. n. 26429 del 2017, 16121 del 2009, 2309 del 2000).
1.3. A seguire, va parimenti disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso, la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, c.p.c. ed avendo parte ricorrente corredato l’atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale, quanto RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale (pagg. 2-6 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 21 e 57 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e d ell’ art. 184 del D.L.vo 152 del 3 aprile 2006, con riferimento all ‘il legittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera del Consiglio Comunale di Olbia n. 52/1998, essendo stato, dal Comune di Olbia, nella sua qualità di Ente impositore, esercitato il potere regolamentare di assimilare agli urbani i
rifiuti speciali senza indicare espressamente  i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
1.2. La prospettazione è fondata.
1.3. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subìto nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente).
1.4. N ell’ambito di tale successione di norme, il d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi) ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo.
1.5. L’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente), che ha istituito la nuova tariffa sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha poi previsto, al comma 1, che «la tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».
1.6. Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il  prorogato  termine  del  30  giugno  2010),  sono  rimaste  in  vigore,  ed applicate  dai  Comuni  nei  rispettivi  territori  sia  la  TARSU  che  la  TIA  1, prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto dei commi 183 e 184 RAGIONE_SOCIALEa legge. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa TARSU.
1.7. L’art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv. dalla l. n. 13 del 2009, ha infine disposto che, «ove il regolamento di cui al comma
6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (entro  il  30  giugno  2010),  i  Comuni  che  intendano  adottare  la  tariffa integrata  ambientale  (TIA)  possono  farlo  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE  disposizioni legislative e regolamentari vigenti».
1.8.  Dunque,  inutilmente  decorso  il  termine  del  30  giugno  2010,  è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011.
1.9. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 aprile 1998 n. 128, che ha abrogato l’art. 39 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 febbraio 1994 n. 146, è venuta meno l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche.
1.10. Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (cfr. Cass. n. 21342 del 2008; Cass n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 è stato restituito ai Comuni (cfr. Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da imprese commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g).
1.11. Il d.lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (Gestione dei rifiuti), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute RAGIONE_SOCIALE‘uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’RAGIONE_SOCIALE (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale RAGIONE_SOCIALEa “gestione” degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti «urbani», tra l’altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti «speciali», tra l’altro, quelli «da attività commerciali» (art. 7, comma 2, lett. b e comma 3, lett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l’altro, «le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché «l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini RAGIONE_SOCIALEa raccolta e RAGIONE_SOCIALEo smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (….) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dal 1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g) e comma 7).
1.12. Come in precedenza già evidenziato, l’art. 49 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto ha  istituito  la  «tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani»  (usualmente denominata  TIA,  «tariffa  di  igiene  ambientale»),  in  sostituzione  RAGIONE_SOCIALEa soppressa  TARSU,  prevedendo,  in  particolare,  nella  modulazione  RAGIONE_SOCIALEa tariffa,  agevolazioni  per  la  raccolta  differenziata,  «ad  eccezione  RAGIONE_SOCIALEa raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio,  che  resta  a  carico  dei
produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti  assimilati  che  il  produttore  dimostri  di  aver  avviato  al  recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14).
1.13. Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che: costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile, prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, istitutivo RAGIONE_SOCIALEa TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2) (cfr. Cass. n. 9731 del 2015).
1.14. L’art. 7 del d.P.R. n. 158 del 1999, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa TARSU, nell’approvare il «metodo normalizzato per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione.
1.15. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. n. 22 del 1997, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale;
presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esonero, e RAGIONE_SOCIALEa conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all’urbano.
1.16. Tanto premesso, occorre verificare se, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la mera riconducibilità del rifiuto ad una RAGIONE_SOCIALE tipologie di cui alla deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, o sia necessario combinare tale  criterio  con  quello  quantitativo,  che  renda  almeno  astrattamente possibile  uno  smaltimento  degli  stessi  ad  opera  del  servizio  pubblico  di raccolta.
1.17. Tale verifica ha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelle disposizioni dei regolamenti comunali che prevedono l’assimilazione del  rifiuto  sulla  base  del  solo  criterio  qualitativo  e  non  anche  di  quello quantitativo.
1.18. S u tale questione, in base all’orientamento più recente di questa Corte (cfr. Cass. n. 11035/2019; conf. Cass. n. 21957 del 2022, Cass. n. 17123 del 2024), a composizione di un precedente contrasto, l’utilizzo del criterio combinato RAGIONE_SOCIALEa qualità e quantità trova il suo principale argomento giustificativo nella lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 che, nel definire le competenze del Comune in materia, al comma 2, lett. g), fa riferimento ad una «assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini RAGIONE_SOCIALEa raccolta e RAGIONE_SOCIALEo smaltimento».
1.19.  Tale  doppio  criterio  corrisponde  anche  alla ratio  legis ,  da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di  danno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità.
1.20.  È  evidente  che  tali  finalità  possono  essere  garantite  solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata  rispetto ad un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso.
1.21. Predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità e quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente non potrà mai beneficiare di un ‘ esenzione totale dal tributo, sebbene l’intera superficie imponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga per l’intero RAGIONE_SOCIALEo smaltimento, ed in tal caso infatti avrà solo diritto ad una riduzione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, prevista dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
1.22. Nell’ipotesi in cui l’assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall’ente locale, per violazione del criterio qualitativo, o anche per l’omessa previsione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nel campo di operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa delibera comunale illegittima per contrasto con l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva all’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una esenzione o riduzione RAGIONE_SOCIALE superfici tassabili.
1.23. È noto inoltre che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione è espressione del principio generale RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, contenuto nell’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi, al che consegue che detto potere deve essere esercitato – purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato -anche d’ufficio, ed indipendentemente dall’avvenuta impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite RAGIONE_SOCIALE‘eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto (cfr. Cass. Sez. U n. 6265 del 2006; Cass. n. 9631 del 2012 e Cass. n. 1942 del 2019).
1.24. Disapplicata la delibera, l’esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere così equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis ), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione RAGIONE_SOCIALEa parte RAGIONE_SOCIALEa superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati. (Cass. Sez. 5, n. 1975/2018).
1.25. L’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede che «nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta».
1.26. Va infine ricordato che l’esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma 3, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un’eccezione i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4766; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma esige uno specifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass. n. 10548 del 2017; Cass. n. 9630 del 2012).
1.27.  Nella  specie  risulta  che  con  delibera  G.C.  n.  52  del  1998 (ritualmente allegata al ricorso per cassazione) il Comune di Olbia abbia attivato il servizio di smaltimento anche dei rifiuti assimilabili, limitandosi tuttavia all’individuazione dei criteri qualitativi e non quantitativi dei rifiuti assimilati ( «l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 7, comma 2, lett. b del D.lgs. n. 22 del 05.02.1997 è assunta senza limitazioni quantitative»).
1.24. Pertanto, la ricorrente ne ha chiesto la disapplicazione al fine di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero dalla TARSU per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
1.25. Tuttavia, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di appello (riportato sinteticamente in ricorso, anche in relazione all’originaria proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione), di cui è traccia anche nell’esposizione RAGIONE_SOCIALEo svo lgimento processuale, disattendendo la postulata disapplicazione, senza accertare, in concreto, il corretto esercizio del potere di assimilazione da parte del Comune, secondo la previsione di criteri sia qualitativi che quantitativi, con ciò obliterando del tutto l’istituto RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo illegittimo da parte del giudice tributario.
3.24. Sulla base RAGIONE_SOCIALE precedenti considerazioni, va invece ritenuto che, in caso di esito positivo di tale verifica, avrebbe dovuto negare l’esenzione totale e verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa riduzione d’imposta, mentre, in caso di esito negativo, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione totale avrebbe dovuto accertare che l’intera superficie imponibile fosse stata destinata alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, mentre una destinazione solo in parte avrebbe determinato il diritto ad una corrispondente riduzione in proporzione RAGIONE_SOCIALEa superficie non tassabile.
L’accoglimento  del  primo  motivo  determina  l’assorbimento  del secondo motivo in merito alla condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore, sebbene il medesimo si fosse costituito in giudizio, non mediante il patrocinio di un legale, bensì
avvalendosi di un proprio funzionario appositamente delegato, pur essendo opportuno, per completezza, evidenziare che, come già affermato da questa Corte, nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria RAGIONE_SOCIALEa lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (cfr. Cass. n. 27634 del 2021).
5. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame e per esame RAGIONE_SOCIALE questioni rimaste assorbite (tra le quali anche quella, dedotta dalla controricorrente, circa la rituale presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia al Comune relativamente ai rifiuti prodotti ed alle relative superfici tassabili) alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sardegna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sardegna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 27.3.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)