Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4678  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3076/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  proprio  e  quale  incorporante  della  RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente  e  ricorrente  incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  LOMBARDIA n. 2413/2019 depositata il 05/06/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La  società  RAGIONE_SOCIALE  ha  costituito  la  società RAGIONE_SOCIALE, in cui è stato conferito il ramo di azienda avente ad  oggetto  la  produzione  di  energia  elettrica,  ed  ha  ceduto l’intera  quota di  partecipazione sociale nella RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE,  a  sua  volta  fusa  per  incorporazione  nella controllata RAGIONE_SOCIALE
L’RAGIONE_SOCIALE ha riqualificato l’atto di conferimento di ramo e azienda e la successiva cessione di quote come atto unitario di cessione di ramo di azienda, applicando alla fattispecie le  imposte dovute per la cessione diretta di azienda con immobili.
La contribuente, sia in proprio sia quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato l’avviso di liquidazione.
Il  ricorso  è  stato  rigettato  in  primo  grado,  ma  accolto all’esito dell’appello, con annullamento dell’avviso di liquidazione.
Avverso la sentenza della Commissione regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
Si è costituita con controricorso la contribuente, proponendo ricorso incidentale condizionato e depositando successiva memoria.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 16 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 20 del d.P.R.  n.  131  del  1986,  in  relazione  all’art.  53  Cost.,  dovendo l’imposta di registro essere riferita all’atto quale fatto espressivo di capacità contributiva e, quindi, necessariamente quale fatto di natura economica  alla luce della sua causa  reale e della regolamentazione di interessi effettivamente realizzata, per  cui
gli «elementi extra-testuali» che, in virtù della novella, non possono essere presi in considerazione, ai fini dell’interpretazione dell’atto, devono essere intesi, in un’ottica costituzionale, in senso restrittivo, quali meri atti o fatti giuridici e non come negozi o contratti che contribuiscono a delineare lo scopo unitario dell’operazione posta in essere; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 1, comma 87, legge n. 205 del 2017 e 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, dovendosi intendere, anche al fine di rendere compatibile la nuova disciplina con quella di cui agli art. 1362ss. cod.civ., oltre che con l’art. 53 Cost., gli elementi extra -testuali esclusivamente come elementi estranei dall’ambito della volontà ricostruibile in base alle regole interpretative ovvero come elementi extra-contestuali, mentre continuando ad avere rilevanza gli elementi extra-testuali ma infra-contestuali.
La  controricorrente ha  concluso  per  l’inammissibilità o infondatezza  del  ricorso,  previo  eventuale  rinvio  pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, relativamente al rigetto dell’eccezione di decadenza ex art. 76, comma 1-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986 e al rigetto della censura avente ad oggetto il mancato espletamento del contraddittorio procedimentale.
I motivi, che sono intimamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Il  loro  esame impone  l’illustrazione  RAGIONE_SOCIALE  novità  legislative  e dell’interpretazione offerta dalla recente giurisprudenza costituzionale.
4.1. L’art.  20  del  d.P.R.  n.  131  del  1986, anteriormente  alle modifiche  ad  esso  apportate  con  la  legge  di  Bilancio  2018, prevedeva  che:  ‘ l’imposta  è  applicata  secondo  la  intrinseca
natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente’.
Secondo un primo orientamento, la disposizione richiamata richiedeva che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro si dovesse avere riguardo precipuamente al contenuto RAGIONE_SOCIALE clausole negoziali e agli effetti giuridici dell’atto soggetto a registrazione, indipendentemente dal nomen iuris ad esso attribuito e aldilà dalla volontà RAGIONE_SOCIALE parti, a nulla rilevando gli effetti economici di tale atto e gli elementi esterni all’atto stesso (Cass. n. 25005 del 2016; Cass. 2054 del 2017, Cass. n. 11959 del 1993, Cass. n. 75 del 1997).
Negli  ultimi  quindici  anni,  tuttavia,  si  era  formato  un  filone giurisprudenziale, secondo cui la norma in commento aveva una portata  più  ampia,  dandosi  rilievo,  ai  fini  della  determinazione dell’imposta applicabile, all’intera operazione economica realizzata mediante il collegamento dell’atto sottoposto a registrazione con elementi extratestuali.
In un primo momento, la prevalente giurisprudenza di legittimità faceva riferimento alla portata essenzialmente antielusiva dell’art. 20 T.U.R., il quale, pertanto, aveva una funzione analoga a quella dell’oggi abrogato art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n.14900 del 2001, n. 6835 del 2013, n. 10273 del 2007). Questa impostazione venne successivamente abbandonata, sicchè l’art. 20 T.U.R. non veniva più ritenuto espressione di una clausola antielusiva, anche se la norma poteva consentire, comunque, di oltrepassare il nomen iuris e gli effetti negoziali dell’atto sottoposto a registrazione, per ricostruire la ‘causa reale’ dell’intera operazione economica realizzata.
Pertanto, l’art. 20 T.U.R. non era solo ‘ una norma interpretativa degli atti  registrati ‘,  ma  una  ‘ disposizione  intesa ad identificare l’elemento strutturale del rapporto giuridico
tributario’ ( Cass. n. 25001 del 2015), che imponeva di dare rilevanza principale, nell’imposizione di un negozio giuridico, alla causa reale e alla regolazione degli interessi realmente perseguita dalle parti anche se attraverso ulteriori accordi extratestuali, prescindendo però da ‘intenti elusivi’ che potevano eventualmente ricorrere ‘ ( Cass. n. 7335 del 2014, Cass. n. 19752 del 2013). Quindi l’art. 20 T.U.R. aveva natura di regola interpretativa e non di norma antielusiva, sicchè l’Amministrazione poteva procedere alla riqualificazione del negozio senza necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass. n. 8619 del 2018).
Sulla base di questo indirizzo, ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, veniva sottoposto ad imposizione non già l’atto in sé, ma l’intera operazione economica che l’atto intendeva realizzare, operazione che veniva individuata anche mediante il collegamento negoziale con elementi extratestuali alla luce dell’obiettivo economico concretamente perseguito e RAGIONE_SOCIALE intenzioni RAGIONE_SOCIALE parti. Si riteneva, infatti, che : ‘ In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nella formulazione anteriore alla l. n. 205 del 2017), deve essere inteso nel senso che, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, l’Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate (Nella specie, in applicazione del principio , Cass. n. 13610 del 2018 ha ritenuto configurabile una cessione d’azienda nell’ipotesi di conferimento societario di un’azienda e di successiva cessione da parte del conferente a soggetti tersi RAGIONE_SOCIALE quote della società, avendo riguardo alla vicinanza temporale degli atti’ ).
4.2. Il Legislatore è, poi, intervenuto con l’art. 1, comma 87, della l. n. 205 del 2017 (la c.d. legge di bilancio 2018), disposizione che ha apportato significative modifiche agli artt. 20 e 53 bis del d.P.R. n. 131 del 1986 (T.U.R.), rubricati rispettivamente ‘ interpretazione degli atti ‘ e ‘ attribuzioni e poteri degli Uffici ‘, espressamente vietando di utilizzare elementi estranei all’atto ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo. La conseguenza dell’intervento legislativo ha determinato l’impossibilità di utilizzare, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’art. 20 T.U.R. quale parametro per risolvere le eventuali discrepanze tra effetti negoziali ed gli effetti sostanziali dell’atto da registrare.
L’art.  20  T.U.R.,  infatti,  a  seguito  RAGIONE_SOCIALE  modifiche  introdotte dalla  legge  Bilancio  2018, attualmente  recita:  ‘ L’imposta  è applicata  secondo  la  intrinseca  natura  e  gli  effetti  giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda  il  titolo  o  la  forma  apparente,  sulla  base  degli elementi  desumibili  dall’atto  medesimo,  prescindendo  da  quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi ‘.
4.3. La Corte di cassazione, con indirizzo ampiamente condiviso,  ha  negato  la  natura  interpretativa  RAGIONE_SOCIALE  modifiche introdotte (ex plurimis v. Cass. n. 4407 del 2018; Cass. n. 4589 del 2019) dalla legge di Bilancio 2018, sia perché non vi sarebbe stata una esplicita previsione dell’efficacia retroattiva all’interno della norma stessa, sia in ragione della mancanza di ‘adeguati motivi di interesse generale’ per giustificare la retroattività della disposizione.
Il Legislatore, quindi,  è  intervenuto per superare le difficoltà interpretative  della  giurisprudenza  in  ordine  alla  retroattività della  novità  legislativa,  affermando  la  natura  di  interpretazione autentica  RAGIONE_SOCIALE  modifiche  normative  introdotte  nel  2017  ed,  in
particolare, con l’art. 1, comma 1084, l. 145 del 2018 (Legge di bilancio  previsionale  per  l’anno  2019)  precisando:    ‘ l’art.  1, comma  87,  lettera  a)  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205, costituisce  interpretazione  autentica  dell’articolo  20,  comma  1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ‘,    così  definitivamente  concludendo per portata pienamente retroattiva  della norma in commento.
4.5. A  seguito  dell’intervento  legislativo,  questa  Corte,  con ordinanza n. 23549 del 2019, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell’art. 20 del T.U.R., ritenendo che tale norma, come modificata dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019,  contrastasse con agli art. 53 e 3 Cost.
La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.  158  del  2020,  con riferimento alle argomentazioni espresse con la suddetta ordinanza,    è  intervenuta  ad  escludere  i  denunciati  rilievi  di incostituzionalità  della  l.  n.  145  del  2018,  precisando  che  il ricorso alla ‘causa reale’, tassando un negozio diverso da quello posto in essere, si sostanzierebbe in una applicazione antielusiva dell’art.  20  T.U.R.,  senza  l’ applicazione  RAGIONE_SOCIALE  garanzie  proprie dell’art. 10 bis .
La Consulta ha rilevato che l’art. 20 T.U.R., nell’attuale formulazione censurata, dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo l’intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento) prescindendo da quelli ‘extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’.
La  Corte,  infatti,  afferma:  ‘ Va  però  preliminarmente  ribadito che il senso fatto palese dal significato proprio RAGIONE_SOCIALE parole della
disposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativi lavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa all’art. 1, comma 87, della legge n. 25 del 2017) e tutti i comuni criteri ermeneutici (in particolare quello sistematico) convergono unicamente nel far ritenere la disposizione oggetto RAGIONE_SOCIALE questioni come intesa a imporre che, nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, si debba prescindere dagli elementi ‘extratestuali e dagli atti ad esso collegati’, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986′ (Corte cost. n. 158 del 2020). Afferma ancora il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi che la Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione esclude essa stessa ‘ decisamente (indicando a sostegno ‘l’indirizzo più recente’ della giurisprudenza di legittimità) che l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 abbia una specifica funzione antielusiva’, e afferma conclusivamente che ‘ la disciplina censurata non si pone in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria’.
Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermato che le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente  nuovi  rispetto  a  quelle  già  sollevate  con  la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020.
I principi espressi dalla Consulta sono stati condivisi dall’RAGIONE_SOCIALE  nella  recente  risposta  all’interpello  n. 371 del 17.9.2020, riguardo a fattispecie relativa all’applicazione dell’art.  20  T.U.R.  in  ipotesi  di  conferimento  di  ramo  d’azienda seguito da cessione della partecipazione. L’Ufficio ha chiarito che la ratio sottostante alla modifica normativa introdotta dalla legge n.  205  del  2017  è  quella  ‘ di  circoscrivere  l’ambito  applicativo
della stessa al contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione, evitando così che elementi non espressi e/o desumibili anche da atti diversi possano essere presi in considerazione al fine di individuare il trattamento fiscale corretto ‘. Con riferimento alla specifica fattispecie relativa alla cessione di quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d’azienda, l’RAGIONE_SOCIALE ha escluso che possa essere tassata alla stregua di una cessione d’azienda unitaria sulla base del disposto dell’art. 20 T.U.R. come modificato dalla legge di bilancio 2018.
5. Venendo all’esame della fattispecie negoziale per cui è causa, sulla base dei rilievi espressi, devono essere condivise le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale, essendo chiara la statuizione dell’art. 20 T.U.R. , come recentemente interpretata dalla Consulta, secondo cui l’imposta di registro va applicata in relazione all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, prendendo in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento) prescindendo da quelli «extratestuali e dagli atti ad esso collegati».
Non può, pertanto, procedersi -come pretende di fare l’RAGIONE_SOCIALE ad una interpretazione restrittiva del nuovo periodo dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, intendendo per elementi extra-testuali sono quelli non negoziali o, comunque, extracontestuali. L’eventuale collegamento negoziale con altri atti (siano essi negoziali o non negoziali), così come gli eventuali elementi extra-testuali (infra-contestuali o extra-contestuali), possono assumere rilievo solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 10 -bis dello Statuto del contribuente, con le relative garanzie procedurali e previa
dimostrazione dei relativi presupposti applicativi -possibilità che consente di superare anche i dubbi di compatibilità dell’attuale formulazione  dell’art.  20  del  d.P.R.  n.  131  del  1986  con  il principio costituzionale di capacità contributiva e con la normativa comunitaria.
In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione RAGIONE_SOCIALE modifiche legislative e dei chiarimenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa. L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228), nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615). 
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così  deciso  in  Roma,  nell’adunanza  camerale del  16  febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME