Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15720 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10899/2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che le rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4138/2018, depositata il 3 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;
Registro Invim Accertamento
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; e ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore chiedendo uditi l’AVV_NOTAIO, per le ricorrenti, l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale AVV_NOTAIO, che ha concluso l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 4138/2018, depositata il 3 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO) col quale l’ RAGIONE_SOCIALE aveva sottoposto a tassazione di registro un complesso di operazioni unitariamente riqualificate come cessione di azienda.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
la fattispecie impositiva si correlava «a plurimi atti posti in essere nel luglio 2013» e dunque: a) -alla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE; b) al conferimento in detta società del ramo di azienda posseduto da RAGIONE_SOCIALE (società poi dichiarata fallita); c) -alla cessione della partecipazione sociale di quest’ultima società in favore del RAGIONE_SOCIALE;
-dalla combinazione di dette operazioni era conseguito «l’effetto giuridico finale oggettivamente proAVV_NOTAIOo» e costituito dal trasferimento
del «ramo di azienda originariamente facente capo a RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della costituzione della società RAGIONE_SOCIALE»;
ai fini della unitaria riqualificazione, non rilevava ratione temporis lo ius superveniens né l’intento elusivo (in tesi) dalle parti perseguito.
–RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, ed alla l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, assumendo, in sintesi, che -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame -la fattispecie impositiva delineata dall’amministrazione rimaneva sottoposta allo ius superveniens che lo stesso legislatore (l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084) aveva qualificato in termini di interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1, così che detta riqualificazione negoziale non poteva ritenersi legittimamente operata -a fronte di fattispecie ad effetti non ancora esauriti -sulla base di dati extratestuali ovvero di atti negoziali collegati.
1.1 Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, sull’assunto che sia pur prescindendo dal dato normativo oggetto di interpretazione autentica e, pertanto, legittimamente ad effetti
retroattivi -nella fattispecie la riqualificazione negoziale era stata operata in difformità del (e travalicando lo) schema negoziale tipico degli atti ripresi a tassazione, così senza considerare che gli effetti giuridici tipici degli atti plurimi posti in essere corrispondevano a legittime scelte operate dai contribuenti, per di più dietro rinuncia ai vantaggi fiscali correlati all’imposizione dell’atto recante (in ipotesi) la cessione del ramo di azienda.
-Il primo motivo -dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso -è fondato, e va accolto.
-Il testo originario del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (in buona sostanza riproduttivo del previgente d.P.R. n. 634 del 1972, art. 19) disponeva che «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.».
La Corte, in relazione alla portata applicativa dell’art. 20, cit. , ha avuto modo di precisare che la stessa ha natura di regola interpretativa e non di norma antielusiva, sicché l’Amministrazione finanziaria può procedere alla riqualificazione del negozio senza necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 9 aprile 2018, n. 8619; Cass., 9 gennaio 2018, n. 313; Cass., 19 giugno 2013, n. 15319).
Per quel che (qui) più rileva, si è, poi, osservato che detta disposizione deve essere intesa nel senso che, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, l’Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio e (così) alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate (v., ex plurimis , – in relazione a fattispecie, oggetto di riqualificazione, relative a conferimenti societari di azienda correlati a cessioni di partecipazioni sociali – Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 15
marzo 2017, n. 6758; Cass., 18 maggio 2016, n. 10216; Cass., 19 marzo 2014, n. 6405; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3481; Cass., 19 marzo 2013, n. 6835); ovvero che l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria RAGIONE_SOCIALE quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo RAGIONE_SOCIALE parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo (così Cass., 2 dicembre 2015, n. 24594; Cass., 20 maggio 2009, n. 11666; per il rilievo che la riqualificazione, ex art. 20, cit., «non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile» salva la prova di un disegno elusivo e RAGIONE_SOCIALE modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici, v. Cass., 27 gennaio 2017, n. 2054 cui adde Cass., 10 marzo 2020, n. 6790, in motivazione; Cass., 15 gennaio 2019, n. 722).
3.1 -La l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), ha, quindi, ridisegnato le coordinate regolative dell’art. 20, cit., il cui contenuto ne è uscito riformulato nei seguenti termini: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.»; e detta disposizione – cui la Corte aveva attribuito natura innovativa e, con ciò, non retroattiva (Cass., 9 gennaio 2019, n. 362; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4589; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4407; Cass., 26 gennaio 2018, n. 2007) – ha formato oggetto di un ulteriore intervento da parte del legislatore che, con la l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ha precisato che «La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma
87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.».
3.2 -Le questioni di costituzionalità sollevate nei riguardi della riformulazione dell’art. 20, cit., quale disposizione di interpretazione autentica, sono state, quindi, disattese dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost. 16 marzo 2021, n. 39); e il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha, in particolare, rimarcato che:
«il senso fatto palese dal significato proprio RAGIONE_SOCIALE parole della disposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativi lavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa all’art. 1, comma 87, della legge n. 205 del 2017) e tutti i comuni criteri ermeneutici (in particolare, quello sistematico) convergono univocamente nel far ritenere la disposizione oggetto RAGIONE_SOCIALE questioni come intesa a imporre che, nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, si debba prescindere dagli elementi «extratestuali e dagli atti ad esso collegati», salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986.»;
-l’interpretazione evolutiva della disposizione di cui all’art. 20, cit., quale sottesa alla ricostruzione operata dalla Corte, «non equivale a priori a un’interpretazione costituzionalmente necessitata» dei parametri costituzionali evocati (art. 3 e art. 53 Cost.), in quanto «è possibile ritenere compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse, rispetto a quelle utilizzate dal rimettente, di «atto presentato alla registrazione» e di «effetti giuridici», in relazione alle quali considerare la capacit à contributiva, tenendo conto dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE voci in tariffa distintamente stabilite dal testo unico dell’imposta di registro. Tali possibili diverse nozioni, convalidate dalla novella censurata, riguardano lo stesso presupposto d’imposta individuato dall’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che deve essere vagliato alla luce della disciplina del tributo nel suo complesso.»;
-gli interventi normativi che hanno inciso sull’originaria formulazione dell’art. 20, cit., «nel confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili», risultano coerenti «con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di ‘imposta d’atto’ storicamente riconosciuta al tributo di registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta. Per quanto possa apparire, de iure condendo , in parte obsoleta rispetto all’evoluzione RAGIONE_SOCIALE tecniche contrattuali, tale natura non risulta superata dal legislatore positivo tenuto conto dell’attuale impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro.»;
– detti interventi – in quanto volti ad escludere il rilievo di elementi extratestuali e di atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto sottoposta a registrazione – sono, quindi, finalizzati «a ricondurre il citato art. 20 all’interno del suo alveo originario, dove l’interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione (ovverossia al gestum , rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico), senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori, salvo che ciò sia espressamente stabilito dalla stessa disciplina del testo unico. … le ipotesi riconducibili all’accezione restrittiva ge nerale della nozione di «atto» presentato alla registrazione sono individuabili solo al di fuori di quelle, espressamente regolate dallo stesso testo unico, che ammettono la rilevanza degli effetti di separati atti o fatti collegati o, in altri termini, di vicende rientranti nel complessivo programma di azione costituito da un precedente negozio, che incideranno sul regime fiscale di quest’ultimo o comporteranno trattamenti d’imposta diversificati.»; da tanto conseguendo che «il criterio di qualificazione e di sussunzione in via
interpretativa risulta omogeneo a quello della tipizzazione, secondo le regole del testo unico e in ragione degli effetti giuridici dei singoli atti distintamente individuati dal legislatore nelle relative voci di tariffa ad esso allegata.»;
-«l’interpretazione evolutiva, patrocinata dal rimettente, di detto art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, incentrata sulla nozione di ‘causa reale’, provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10 -bis della legge n. 212 del 2000. Infatti, consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di sv incolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’U nione europea).» (così Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158).
3.3 -La giurisprudenza della Corte, successiva alla riformulazione dell’art. 20, cit., ed agli interventi della Corte costituzionale, ha rilevato che il ricordato principio giurisprudenziale del rilievo preminente da attribuire alla «causa reale» del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti (cd. prevalenza della sostanza sulla forma), può continuare ad essere fatto valere dall’amministrazione – con riferimento agli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione – seppur nei (più ristretti) limiti della unicità del dato documentale ( instrumentum ) che non consente più la considerazione di elementi extra -testuali e impone un’interpretazione ab intrinseco del gestum (v. Cass., 28 gennaio 2022, n. 2677; Cass., 22 aprile 2021, n. 10688; Cass., 1 aprile 2021, n. 9065); nonché che la funzione antielusiva deve essere fatta valere dietro applicazione della
27 luglio 2000, n. 212, art. 10bis (Cass., 22 aprile 2021, n. 10688, cit.; v. altresì, in motivazione, Cass., 20 luglio 2023, n. 21535).
3.4 -In ragione, dunque, dei rilievi sin qui svolti, ab imis risulta destituita di fondamento la pretesa dell’amministrazione di riqualificare gli atti presentati alla registrazione in relazione alla complessiva operazione economica perseguita dalle parti e, quindi, avuto riguardo al collegamento funzionale che, ai fini di detto risultato (riqualificato in termini di cessione di azienda), è stato individuato nell’atto impositivo ; ove, dunque, va rimarcato, per un verso, che, ai fini della tassazione di registro, rilevano i (soli) effetti giuridici dell’atto presenta to per la registrazione e, per il restante, che la funzione antielusiva non può che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10bis , una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un’interpretazione dell’atto registrato complementare a quella desumibile da elementi extra -testuali e da atti negoziali collegati.
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuenti.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento di legittimità di cui sopra s’è dato conto, di interventi normativi, e di conseguenti pronunce del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi, che hanno conferito alla res controversa profili di novità con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,
accoglie il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuenti; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.