Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11235/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO n. 1940/2018 depositata il 20/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l’avviso di liquidazione notificatole per imposte di registro 2013 e relative sanzioni per l’importo di € 351.600,00. L’ufficio, applicando l’art. 20 del D.P.R. 131/86, aveva ritenuto che la società avesse operato un collegamento tra più negozi al fine di concretizzare una cessione di un ramo d’azienda eludendo il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale. La società sostenev a la legittimità dell’operazione riten endo che la disposizione suindicata non avesse scopo antielusivo e l’interpretazione della finalità economica dell’operazione non dovesse oltrepassare il ristretto ambito dell’atto da registrare.
La CTP adita, nel contraddittorio con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, respinse il ricorso con sentenza n. 743 del 26/5/2017.
Sull’appello della ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse il gravame ricostruendo analiticamente i contratti stipulati dalla ricorrente e la complessa operazione commerciale ravvisandone la causa reale nella finalità elusiva ed escludendo altresì ogni diversa giustificazione economica come sostenuta dall’appellante.
Ricorre per cassazione la società sulla base di quattro motivi di ricorso, integrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società si duole della violazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/86, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. Secondo la ricorrente, la modifica intervenuta, che impone di limitare l’esame degli effetti al singolo atto di cui è chiesta registrazione, deve essere ritenuta norma d’interpretazione autentica con conseguente efficacia retroattiva, come peraltro espressamente previsto dal legislatore con la disposizione da ultimo
richiamata, emanata pochi giorni dopo il deposito della sentenza d’appello. Non potevano pertanto valutarsi altri atti diversi da quello sottoposto a registrazione.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 11 della tariffa, parte prima, del predetto d.P.R. ove assoggetta a imposta fissa la negoziazione di quote di partecipazione in so cietà e dell’art. 4, lettera b, stessa tariffa, che sottopone ad analoga tassazione le fusioni tra società, censurando la scelta della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di non riconoscere tali figure ma una cessione d’azienda con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale
1.3 Con il terzo motivo di ricorso, in relazione alla stessa disposizione, censura la violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1996 sotto ulteriore profilo, per avere la Commissione assunto l’esistenza di una relazione funzionale e teleologica tra acquisto RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie e incorporazione RAGIONE_SOCIALE società partecipate; sostiene che il contrario fosse pacifico in causa.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e, in particolare, la mancanza d’un collegamento pratico, funzionale e teleologico tra l’acquisto succitato e l’acquisizione d elle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata e l’incorporazione di queste da parte della ricorrente.
Il primo motivo è fondato.
2.1 È noto come la vicenda genetica del presente giudizio, così come di molti altri, abbia determinato un ampio contenzioso sul fatto se, nella qualificazione dell’atto al fine impositivo, dovessero prendersi in considerazione solamente gli elementi desumi bili dall’atto stesso oppure ricavarli da elementi extratestuali, valutando altri atti che potessero ritenersi al primo collegati al solo fine di eludere l’imposizione in questione.
2.2 Il tenore letterale dell’art. 20 t.u. registro era in origine: ‘ L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente ‘. Tale previsione era vigente al momento dell’emissione dell’avviso impugnato (29/12/2015) nonché a quello della pronuncia di primo grado (26/5/2017) e, secondo l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione, poiché la disposizione consentiva l’esame ‘degli atti’, e ssa attribuiva natura antielusiva alla disposizione medesima discutendosi solo se, nel caso preso in esame dalle singole pronunce, le operazioni collegate avessero una finalità economica apprezzabile o avessero come unico scopo il risparmio d’imposta (ad esempio: Sez. 5, Sentenza n. 3481 del 14/02/2014, n. 1955 del 04/02/2015, n. 10216 del 18/05/2016, n. 13610 del 30/05/2018). 2.3 In tale contesto e con l’art. 1 della l. n. 205 del 2017, la disposizione di cui al citato art. 20 è stata modificata con l’evidente intento di limitare la possibilità d’interpretare estensivamente la fattispecie, prevedendosi oggi che: ‘ L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi ‘. Alla stregua di tale modifica, la tesi prevalente è che il riferimento all’atto, e non più agli atti, nonché l’espressa esclusione degli elementi extratestuali e degli atti collegati a quello in esame, denoti una chiara volontà del legislatore d’escludere l’opzione ermeneutica in chiave antielusiva. 2.4 Il contrasto si è quindi spostato sull’efficacia temporale della modifica. La stessa, infatti, entrata in vigore il 1/1/2018, non presentava elementi certi per ritenerne l’efficacia retroattiva, che è stata esclusa in talune pronunce di questa Corte (vv. ad es. Sez. 5,
Sentenza n. 2007 del 26/01/2018), perché introduce dei limiti
all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti, né era ravvisato un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione della norma precedente che potesse connotare la novella in termini d’interpretazione autentica ( Sez. 5, Sentenza n. 4407 del 23/02/2018). Tale era l’orientamento prevalente al momento della pronuncia della sentenza d’appello qui impugnata (10/4-28/12/2018).
2.5 In tale contesto è intervenuto nuovamente il legislatore, con l’art. 1, comma 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, disponendo che: ‘ L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ‘.
2.6 Avverso tale disposizione sono stati sollevati dubbi di costituzionalità che però sono stati respinti dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, sicché l’orientamento oggi del tutto prevalente è nel senso che l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 – nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell’art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) – deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2677 del 28/01/2022, Ordinanza n. 21181 del 05/07/2022).
2.7 Non resta pertanto che prendere atto del mutato quadro normativo e di come la modifica vada applicata anche alle fattispecie precedentemente regolate, con conseguente annullamento
dell’avviso di liquidazione impugnato e assorbimento degli altri motivi di ricorso. Non può infatti condividersi la tesi sostenuta nel controricorso secondo cui, anche ammettendo la natura retroattiva della modifica legislativa, la nuova disposizione dovrebbe essere interpretata restrittivamente, prevedendo l’esclusione dei soli elementi extratestuali completamente estranei alla fattispecie. Una tal sorta di distinzione – tra elementi extratestuali completamente estranei ed elementi extratestuali fatti ogge tto di rinvio all’interno dell’atto oggetto d’imposizione, peraltro neppure specificamente richiamati nel controricorso – va esclusa a fronte della precisa volontà del legislatore di consentire tal sorta d’operazioni, escludendo dall’interpretazione dell’a tto ogni riferimento a elementi extratestuali e ‘agli atti ad esso collegati’. Si deve pertanto confermare l’orientamento di questa Corte da ultimo citato.
3 L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri e, non essendovi necessità d’ulteriori accertamenti di fatto, consegue la decisione nel merito ex art. 384 cpv. c.p.c.
4 Nella regolazione RAGIONE_SOCIALE spese deve però tenersi conto del fatto che, al momento della sua emissione, l’avviso appariva conforme alla normativa vigente così come le pronunce di merito si adeguavano alla normativa e alla giurisprudenza allora del tutto prevalente. Ne deriva che non sussistono i presupposti dell’invalidità originaria dell’atto successivamente annullato o di negligenza dell’amministrazione che impedirebbero la compensazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025), ma vanno anzi ravvisate le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano e per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 26/11/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME