Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7640/2020 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Como l’DATA_NASCITA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Roma alla INDIRIZZO
Avviso liquidazione imposta di registro – Riqualificazione ex art. 20 dPR n. 131/1986
(fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con sede legale in Doha (Qatar), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.I.: P_IVA), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Roma alla INDIRIZZO (fax: P_IVA; pec: EMAIL);
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: EMAIL), giusta procura speciale a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma alla INDIRIZZO.;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 4839/1/2019 emessa dalla CTR Lombardia in data 02/12/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano dinanzi alla CTP di Milano un avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva applicato sulla passività accollata l’imposta di registro nella misura proporzionale, dopo aver riqualificato, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, come atto di cessione di ramo d’azienda una complessa operazione costituita dal conferimento, da parte dell’unico socio RAGIONE_SOCIALE, in sede di
aumento del capitale sociale della neocostituita RAGIONE_SOCIALE, di un ramo aziendale dedicato alla gestione di hotels e dalla successiva cessione, ad opera della conferente, dell’intera propria partecipazione nella società conferitaria in favore della RAGIONE_SOCIALE.
La CTP rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il gravame, dichiarando che, poiché sulla base del novellato art. 20 dPR n. 131/1986 non era possibile valorizzare, ai fini della riqualificazione, elementi extratestuali e gli atti collegati a quello presentato alla registrazione e considerato che la riforma, avendo valenza interpretativa, era applicabile retroattivamente, non poteva essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote.
Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
In prossimità dell’adunanza camerale la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111, settimo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione apparente e decontestualizzata dall’atto oggetto di giudizio, effettuando una descrizione dell’operazione economica sottesa all’atto in realtà non corrispondente al documento impugnato.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero, la sentenza, sebbene, nel corpo della motivazione, operi un erroneo riferimento ad operazioni poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE con altri soggetti (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE) e che sono state oggetto di separato giudizio da parte della medesima CTR
Lombardia, è stata emessa con riferimento all’appello identificato con RG n. 669/2019 proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 3255/2018 emessa dalla CTP di Milano e all’avviso di liquidazione n. 20151T008004000 da cui trae origine il presente giudizio (emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE).
Da ciò consegue che, per quanto la RAGIONE_SOCIALE abbia operato una evidente confusione nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, sussistono elementi sufficienti per comprendere a quale controversia la decisione si riferisca.
1.2. Anche l a doglianza concernente l’apparenza della motivazione si rivela infondata.
In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, purchè il percorso argomentativo consenta di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018).
Orbene, nel caso di specie, la lettura combinata dello svolgimento del processo (nel quale viene delineata la fattispecie concreta esaminata) e della motivazione della sentenza (nella quale sono stati richiamati precedenti di questa Corte specifici e perti nenti) consente senz’altro di ritenere che quest’ultima si sia posta al di sopra del minimo costituzionale.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 53 Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’art. 20 citato attribuisce preminenza alla ‘causa reale’ sull’assetto cartolare, essendo, per l’effetto, legittima la riqualificazione operata dall’Ufficio dell’intera operazione quale cessione di azienda.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 1, comma 87, l. n. 205/2017 e 1, comma 1084, l. n. 145/2018, in relazione all’art. 360, primo comma,
3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la nuova formulazione dell’art. 20 citato imponga all’Erario una tassazione dell’atto che prescinda dagli elementi extratestuali e dagli atti allo stesso collegati.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.
Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 (poi ripresa dalla sentenza n. 39/2021 della stessa Consulta) ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.
Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza co n la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesi mo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico ». Per altro verso, un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe « incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212 del 2000 » e « consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)».
Stando alla ratio legis sottesa alla Legge di Bilancio 2018 menzionata, l’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di Registro ‘ deve essere applicata (o) per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici ‘collegati’ con quello da registrare . Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte’.
Con l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 è stata riconosciuta valenza retroattiva alle modifiche sopra descritte.
Da ultimo, la Corte di giustizia europea, con l’ordinanza C -250/22 del 21 dicembre 2022 , ha dichiarato ‘manifestatamente irricevibile’ la domanda di pronuncia pregiudiziale, evidenziando di avere la facoltà di pronunciarsi solo in merito ai tributi armonizzati, non potendo, quindi, esprimersi sulla compatibilità comunitaria della normativa nazionale in materia di imposta di registro, che non costituisce un tributo armonizzato.
Gli effetti dell’attuale formulazione del citato art. 20 sono stati di recente illustrati da questa Corte, nella pronuncia n. 2252/2023, che ne ha fatto applicazione in relazione all’atto di cessione totalitaria di quote. Nella stesa è stato affermato che, per effetto della riformulazione dell’art. 20, non è più sostenibile l’orientamento della giurisprudenza tributaria che riqualificava la cessione RAGIONE_SOCIALE quote come cessione d’azienda ‘guardando alla «funzione economica» dei due contratti, i.e. alla «sostanza economica» prodotta da essi’. Pertanto, non è possibile ‘tassare l’atto di cessione di quote come cessione di azienda sull’assunto erroneo per cui vi sarebbe identità di effetti giuridici tra la prima e la seconda’, posto che ‘la cessione RAGIONE_SOCIALE qu ote in realtà non coincide con la cessione dell’azienda dato che l’una attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, l’altra attribuisce un diritto reale sul patrimonio societario’. D’altronde, lo scopo perseguito
era proprio questo, come dimostra il fatto che nella relazione illustrativa si legge che, per effetto della riforma, ‘non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote’. In breve, il legislatore ha voluto confinare l’attività di riqualificazione degli atti, se basata anche sulla considerazione degli ‘effetti economici’ RAGIONE_SOCIALE operazioni, alla norma sull’abuso del diritto, di cui all’art. 10 -bis della L. 212/2000, nel cui contesto, e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni e RAGIONE_SOCIALE garanzie fissate dalla citata disposizione, è ammesso che l’Amministrazione finanziaria o il giudice considerino il vantaggio fiscale indebito. Invece, la norma recata dall’art. 20 del DPR 131/86 è una norma sull’interpretazione degli atti, ch e non può valutare altro che il contenuto dell’atto stesso, senza sconfinare in un esame degli effetti economici dell’operazione (in tal senso, da ultimo, cfr. anche Cass. nn. 5842/2023 e 5838/2023).
4.1. Nel caso di specie, per stessa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di un negozio complesso è derivata dall’analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (il conferimento, da parte dell’unico socio RAGIONE_SOCIALE, in sede di aumento del capitale sociale della neocostituita RAGIONE_SOCIALE, di un ramo aziendale dedicato alla gestione di hotels e la successiva cessione, ad opera della conferente, dell’intera propria partecipazione nella società conferitaria in favore della RAGIONE_SOCIALE) anche esterni all’atto sottoposto a tassazione.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
L’essersi l’orientamento esposto in precedenza formato a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 all’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e RAGIONE_SOCIALE sentenze chiarificatrici della Corte Costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021 della stessa Consulta giustificano la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.2.2024.