Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10424 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27417-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1478/2019 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 1394/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Arretrati pensione ritenuta fiscale
R.G.N.27417/2019 Cron. Rep. Ud.14/03/2025 CC
RITENUTO CHE
Con sentenza n.1478/19, la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di COGNOME volta a far dichiarare illegittime le trattenute fiscali operate dall’Inps su arretrati di pensione.
Il collegio d’appello citava due sentenze a Sezioni Unite di questa Corte (nn.12796 e 12797 del 2005) a sostegno della tesi dell’appellata. Aggiungeva che l’art.17, lett. b) d.P.R. n.916/87, in tema di tassazione separata, non ricomprendeva il caso degli arretrati pensionistici.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.17, 21, 49 d.P.R. n.917/86, nonché dell’art.23 d.P.R. n.600/73, per avere la Corte escluso l’obbligo da parte dell’Inps di trattenuta fiscale sui ratei arretrati di pensione.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto considerato che la sentenza non contiene alcun accertamento di fatto circa i limiti di reddito della odierna controricorrente e, in particolare, sulla percezione di redditi inferiori alla soglia di imposizione fiscale (indicata nella pronuncia in euro 7.500).
La sentenza richiama le due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (nn.12796 e 12797 del 2005) che però riguardano questione diversa da quella qui in esame, ovvero: non la debenza delle trattenute sugli arretrati pagati a titolo di pensione, ma le modalità nel computo degli arretrati al fine di stabilire se siano o meno superati i limiti reddituali previsti per le prestazioni previdenziali e assistenziali.
Riguardo invece alla tassazione degli arretrati pensionistici, va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’art.49, co.2, lett. a) d.P.R. n.917/86, sono considerati redditi da lavoro dipendente, e quindi soggetti alla stessa imposizione fiscale, i redditi da pensione di ogni genere. La tassazione può, poi, essere ordinaria o separata.
Gli arretrati soggiacciono a tassazione ordinaria – e non, come allega parte controricorrente, a nessuna forma di tassazione – ove essi non siano in realtà tali, ma il ritardo nell’erogazione sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell’espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (v. Cass.n.3581/2020).
Nel caso di specie, trattandosi pacificamente di arretrati, opera, invece, il regime della tassazione separata, ai sensi dell’art.17, co.1, lett. b), d.P.R. n.917/86, secondo cui sono soggetti a tassazione separata gli ‘ emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46 ‘.
La Corte d’appello ha reputato tale norma non ricomprendere gli arretrati pensionistici. Di contro, come detto, per essere la pensione un reddito da lavoro dipendente, i relativi arretrati sono sicuramente qualificabili come emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente, secondo l’enunciato della norma.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.