Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27900 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27900 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Presidente –
IMU ACCERTAMENTO
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME PISA
–AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
Ud. 28/9/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–NOME. AVV_NOTAIO–
ORDINANZA
sul ricorso 9964-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli AVV_NOTAIOcati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l o studio dell’AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
– controricorrente –
verso la sentenza n. 604/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’8/2/2019 ; della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2023 dal AVV_NOTAIO NOME
udita la relazione COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 6530/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in rigetto del ricorso avverso avvisi di accertamento IMU 2012-2015 emessi dal Comune di Tribiano, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
il Comune di Tribiano resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, «violazione dell ‘art. 58, comma 2, del d.lgs. 546 del1992» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato non ammissibile la produzione di un documento (relazione di stima), in quanto effettuata dalla contribuente per la prima volta in grado di appello;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lg s. 546 del1992 e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato inammissibile la produzione della relazione tecnica di stima, senza tenerne conto nella valutazione delle prove che erano state offerte dalle parti;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, comma 5, del
d.lgs. 504 del 1992, richiamato dall’art. 13, comma 3, de l d.l. 201 del 2011 per avere la Commissione tributaria regionale, nel procedere alla verifica della congruità della stima compiuta dal l’ente impositore sulla scorta dei criteri normativamente predeterminati, erroneamente fondato la propria decisione sulla valorizzazione di due soli dei criteri di legge (l’ indice di edificabili tà e la destinazione d’uso), senza tener conto che si trattava di elementi dotati di rilievo solo astratto, non essendo stato approvato alcun piano attuativo, e senza applicare gli altri criteri legislativi di determinazione della base imponibile, ovvero la zona di ubicazione, gli oneri di adattamento necessari per la costruzione, i prezzi medi di merAVV_NOTAIO delle vendite di aree analoghe,
2.1. le prime due censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate, poiché non individuano correttamente la doppia ratio decidendi , contenuta nella sentenza della Commissione tributaria regionale, circa l’irrilevanza, sotto il profilo probatorio, della documentazione (relaz ione tecnica di stima) prodotta dall’appellante , in quanto priva di riferimento temporale, oltre che circa la sua inammissibilità in relazione al tardivo deposito in secondo grado («Le perizie di parte e la nuova richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica, decontestualizzate a livello temporale, prodotte per la prima volta in appello non sono ammissibili»);
2.2. in tal modo, la decisione, sul punto, è sorretta da una doppia ratio , sicché la ricorrente avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro la statuizione, nel merito, di irrilevanza probatoria della documentazione;
2.3. come è noto, infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016, 22753/2011);
3.1. va accolto il terzo motivo;
3.2. il necessario rispetto, nella valutazione in rassegna, dei criteri tassativi di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (applicabili anche all’IMU in virtù di quanto previsto dall’art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011), è stato più volte ribadito da questa Corte, precisandosi che: «detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass. 26 marzo 2021, n. 8614); «in tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul merAVV_NOTAIO della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in part icolare, che il « valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d’imposizione di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass., 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 11 marzo 2015, n. 4817);
3.3. tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che i Giudici d’appello non hanno accertato la corretta ed integrale applicazione da parte del Comune dei suddetti parametri siccome individuati dalla norma citata, limitandosi a considerare la congruità del riferimento a ll’indice di edificabilità e della destinazione d’uso , senza verificare i parametri relativi alla zona territoriale di ubicazione, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul merAVV_NOTAIO della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
il ricorso va dunque accolto quanto al terzo motivo, respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da