Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28036 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28036 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13491/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MONTECELIO
-intimato- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente – sul ricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente –
nonché contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MONTECELIO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5971/2019 depositata il 29/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.G., NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del quarto, del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso, per il rigetto dei restanti motivi e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.
Uditi l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale , e l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso della società contribuente e l’accoglimento del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto avverso l’ avviso di accertamento, con irrogazione di sanzioni, avente ad oggetto l’ICI dovuta per l’anno 20 10, relativamente a terreni utilizzati a fini estrattivi dalla stessa società nel Comune di Guidonia Montecelio.
Il giudice del gravame ha in parte riformato la prima decisione osservando, tra l’altro, che sui terreni oggetto di accertamento <> e che gli stessi in applicazione della <> delle Corte di Cassazione sono da assoggettare ad ICI <>, trattandosi di <>sicché ne va valorizzata la <> ed ancora che <> e coerentemente accatastata.
Concludeva, quindi, il Giudice del gravame che le particelle di terreno per le quali è stato autorizzato l’esercizio di attività di cava <> mentre le restanti particelle di terreno, fatta eccezione di quelle contraddistinte con i nn. 26, 30 e 34, già assoggettate ad imposta in quanto costituenti parte di complesso industriale adibito a cementificio, <>.
Il Comune di Guidonia Montecelio non ha svolto attività difensiva.
RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nel suddetto Comune, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, cui la società RAGIONE_SOCIALE resite con controricorso.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 e 7, l. n. 212 del 2000, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento impugnato per carenza di motivazione in quanto gli atti che risultano richiamati nell’avviso <>. Deduce, in particolare, l’insufficienza dell’indicazione delle fonti normative primarie e secondarie, nonché delle deliberazioni comunali, ai fini della comprensione delle ragioni del valore per metro quadro attribuito a ciascuna delle particelle accertate, ricadenti nella Zona E del P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio.
Con il secondo motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,5 e 7, d.lgs. n. 504 del 1992, 36, comma 2, d. l. n. 223 del 2006, 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446 del 1997, nonché della delibera n. 23/2007 del Consiglio Comunale
di Guidonia Montecelio, del l’art. 23 Cost. e del generale divieto di analogia in materia tributaria, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale, ai fini della individuazione di un terreno come fabbricabile avrebbe dovuto dare esclusivo rilievo alla qualificazione (Zona E) attribuita dal P.R.G. e non ha considerato che, in realtà, per 37 delle 40 particelle accertate si trattava di terreni, in tutto o in parte, a destinazione urbanistica e catastale di tipo agricolo, astrattamente tassabili sulla base del reddito dominicale e non sulla base del valore venale, ai sensi degli artt. 2 e 5, comma 7, d.lgs. n. 504 del 1992. Deduce, altresì, che comunque per la parte di essi utilizzata a cava, i terreni non potevano essere qualificati come aree fabbricabili comportando la destinazione estrattiva attività di ‘sottrazione’ e non di ‘addizione’, a differenza di quella edificatoria, sfuggendo quindi alla nozione di ‘fabbricato’, e che per taluni di essi erano stati prodotti dalla società RAGIONE_SOCIALE contratti di affittanza agraria conclusi con agricoltori locali.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che 31 particelle accertate ricadevano nella Zona E a destinazione agricola del P.R.G. di Guidonia Montecelio, come si ricava dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale ha attribuito rilievo dirimente al fatto che per l’area fosse equiparabile ad area fabbricabile per il solo fatto che fosse stata rilas ciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva , <>.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che per i valore (€ 78,21al mq) delle 3 1 particelle accertate ricadenti nella Zona E del PRG la Commissione Tributaria Regionale ha fatto riferimento ai criteri stabiliti dalla delibera consiliare n. 23/2007, mantenendo ferma l’equiparazione ai terreni edificabili e ritenendo viceversa irrilevante il riferimento, proposto dalla società contribuente, al diverso valore ricavabile dai contratti di compravendita di terreni sui quali non veniva esercitata l’attività estrattiva, così disattendendo l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, che, ai fini della determinazione della
Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del fatto che le particelle in questione ricadono in Zona E a destinazione agricola secondo il PRG di Guidonia Montecelio, e che ai fini della determinazione del valore venale non rileva affatto la circostanza che la delibera 23/2007 non fosse stata impugnata.
Con il sesto motivo denuncia, i n relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale in merito alla dedotta inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni d’incertezza normativa, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992, circa la esatta nozione fiscale di area fabbricabile.
Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 14, d.lgs. n. 504 del 1992, 13, d.lgs. n. 471 del 1997 e del principio di assorbimento degli illeciti, lamentando l’illegittima applicazione della sanzione per omesso versamento dell’imposta congiuntamente a quella per omessa dichiarazione perché, diversamente opinando, si verrebbe a punire due volte il medesimo fatto.
Con l’ottavo ed ultimo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., vi olazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di applicazione del cumulo giuridico previsto nel caso di continuazione, ai sensi dell’art. 12 , comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Con il motivo di ricorso condizionato la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, lett. b), e 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, 8 -11, l. n. 1150 del 1942, 23 Cost., 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto non soggette a tassazione le aree indicate nell’avviso di accertamento ai nn. 1, 25, 27, 29, 36 e 37, sol perché non autorizzate all’escavazione, qu indi, da considerare agricole, ed esenti perché in zona montana, nonché ai nn. 26,30,34, perché ritenute già soggette ad imposta trattandosi di fabbricati ovvero di pertinenze. Deduce, altresì, che per tutte le aree erano state autorizzate le attività di escavazione, come documentato in atti, e che la pertinenzialità non era stata provata, né risultava denunciata all’ente impositore , essendo stata dedotta la sussistenza del preteso vincolo solo in giudizio.
Per ragioni d’ordine logico deve esaminarsi la questione, sollevata nel controricorso dalla società contribuente, concernente l’ammissibilità del ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE diretto a censurare i capi della decisione di secondo grado sfavorevoli all’ente impositore, rispetto alle cui tesi la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto una posizione processuale sostanzialmente adesiva, per evitare appunto l’acquiescenza ed il conseguente formarsi del giudicato (interno) sulle relative statuizioni.
L’interesse ad impugnare , com’è noto, è costituito dalla soccombenza e, nella fattispecie in esame, il Comune di Guidonia Montecelio è rimasto soccombente laddove il Giudice del gravame, affermand o che l’avviso di accertamento, riguardante <>, è legittimo soltanto per quelle distinte <>, in relazione alle quali riconosce la natura edificabile delle aree, in quanto sono <>, per cui ci sono i presupposti per il pagamento dell’imposta <> , ha ritenuto: a) che non sussiste l’edificabilità per le particelle distinte <>, in quanto <>; b) che per le <>, la società RAGIONE_SOCIALE deve versare l’imposta soltanto per i fabbricati facenti parte del cementificio, non per i terreni circostanti, trattandosi di pertinenze (circostanza, peraltro, negata da controparte) e che, per tale ragione, le predette particelle <>.
L’impugnazione incidentale, tuttavia, non provenendo dall’ente impositore, qui rimasto intimato, va dichiarata inammissibile e la decisione impugnata, dunque, diventata in parte qua definitiva.
Il Comune di Guidonia Montecelio, infatti, non ha impugnato la sentenza di primo grado a sé sfavorevole, mentre la RAGIONE_SOCIALE non ha legittimazione all’impugnazione della decisione della CTR del Lazio sol perché ha partecipato al giudizio di merito come interveniente adesivo, relativamente alla impugnazione di un avviso di accertamento emesso direttamente dal Comune, al quale, infatti, il ricorso introduttivo era stato inizialmente notificato.
Come questa Corte già ha avuto modo di precisare, ai sensi dell’art.10, d.lgs. n. 546 del 1992, legittimato passivo è il soggetto che “ha emesso l’atto” notificato al contribuente; la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili . Mentre l’intervento adesivo è legittimato ad impugnare limitatamente alle questio ni attinenti la qualificazione dell’intervento e la condanna alle spese (anche la CTR ha compensato).
L’avviso datato 2/12/2014 che è oggetto di causa (Appendice ricorso per cassazione) reca la sottoscrizione del <> del Comune di Guidonia Montecelio e con il ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto valere alcuna autonoma posizione d’interesse.
La circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la RAGIONE_SOCIALE un contratto di affidamento della gestione dell’attività di
riscossione nonché della preliminare attività accertativa, non attribuisce a RAGIONE_SOCIALE la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio, nell’ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati.
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall’ente locale (Cass. n. 20954/2019: n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018).
Così delimitato il perimetro del giudizio di legittimità si può procedere all’esame del ricorso principale della società RAGIONE_SOCIALE.
Va respinto il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente infondatamente lamenta la nullità, per carente motivazione, dell’avviso di accertamento.
Oltre ad essere smentita dallo stesso tenore, quanto mai diffuso e pertinente, delle difese svolte dalla società RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio, la tesi della menomazione dei diritti del contribuente per insufficiente motivazione dell’atto impositivo, correttamente disattesa dalla Commissione Tributaria Regionale, che è entrata nel merito della pretesa, urta con la formulazione testuale dell’avviso in questione, così come riprodotta in ricorso (pagg.10-11) dalla stessa società contribuente.
Tale avviso conteneva, infatti, la specifica indicazione di tutti gli elementi fondamentali della pretesa impositiva, individuando catastalmente gli immobili acc ertati, il soggetto passivo dell’imposta, gli estremi delle disposizioni normative di rango primario e secondario e, segnatamente, delle deliberazioni comunali applicate.
In base alla previsione generale di cui all’articolo 7, l. n. 212 del 2000, l’atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, ex articolo 3, l. n. 241 del 1990, indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nell’affermare che “l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto
quando l’Ufficio enunci il petitum , ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere” (tra le altre, Cass. n. 25559 del 03/12/2014; Cass. n. 4289/2015).
Il parametro di sufficienza e satisfattività dell’obbligo di motivazione dell’atto deve essere vagliato nell’ottica del concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso che, “in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum debeatur ; sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato “non solo tempestivamente, tramite l’inserimento ab origine nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (tra le altre, Cass. n. 26431/2017; n. 7056/2014; n. 16836/2014).
E’ stato posto opportunamente in luce che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la “funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio dell’eventuale fase contenziosa successiva, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa”, sicché è necessario e sufficiente che tale motivazione enunci i criteri astratti adottati nella determinazione del maggior valore, ancorché non vengano esplicitati gli elementi di fatto utilizzati nella loro applicazione, posto che il contribuente “conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale” (Cass. n. 25153/2013 in materia di valutazione aziendale).
Una volta assolto dall’Ufficio l’obbligo di enunciare i presupposti valutativi adottati e le relative risultanze esula, quindi, dal tema della motivazione, per attingere a quello, affatto diverso, della prova della pretesa tributaria, ogni ulteriore questione circa l’idoneità, in concreto, del criterio applicato in sede di rettifica e la correttezza del risultato estimativo raggiunto, profili che attengono propriamente al merito della pretesa tributaria medesima.
Avuto riguardo alla specifica fattispecie esaminata, non appare superfluo richiamare la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in tema di imposta
comunale sugl i immobili (ICI), secondo la quale l’avviso d’accertamento che faccia riferimento alla delibera comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, <> (Cass. n.16620/2017) e, ancora, che ‘è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore.>> (Cass. n. 15312/2018; n. 26454/2017; n. 22254/2016; n. 5068/2015).
L’avviso di accertamento in questione risponde ai coefficienti minimi così enucleati e non sussistono i presupposti per la richiesta cassazione – sotto questo profilo – della sentenza impugnata.
La società ricorrente, con il secondo ed il terzo motivo di ricorso censura, sia pure da prospettive censorie alternative, l’affermazione del Giudice di appello concernente la acclarata natura edificabile di taluni dei terreni oggetto di accertamento, in quanto suscettibili di (autorizzata) attività estrattiva, ai fini del calcolo della base imponibile (ICI), con conseguente esclusione di quella agricola, desunta dal vigente PRG del Comune di Guidonia Montecelio, qualificazione vanamente sostenuta dalla società contribuente a sostegno della tassabilità dei beni sulla base del reddito dominicale e non del valore venale in comune commercio, ai sensi degli att. 2 e 5, comma 7,d.lgs.n. 504 del 1992.
Giova premettere che per quanto si legge nella sentenza impugnata, il Giudice del gravame ha affermato che l’avviso di accertamento si riferisce <> e che per quelle distinte <>, si può riconosce la natura edificabile delle aree, in quanto sono <>, per cui ci sono i presupposti per il pagamento dell’imposta <>.
Diversamente, la contribuente non è soccombente, ma semmai, come già detto, v’è soccombenza dell’ente impositore, lì dove in sentenza si esclude l’edificabilità per le particelle distinte <>, in quanto <>.
Su tale ultima statuizione si c ‘è formato il giudicato, stante l’inammissibilità del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE.
Ciò precisato, le censure vanno respinte e la sentenza impugnata corretta nella motivazione, nei termini di seguito precisati, perché il <giudice di appello individua, erroneamente, nell 'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva , l'elemento discriminante tra are a edificabile (imponibile) e terreno agricolo (non imponibile).
La questione, più volte sottoposta all'esame della Corte, attiene, in primo luogo, alla possibilità di qualificare come edificabile, ai fini della individuazione della base imponibile (ICI), un'area destinata alla coltivazione di una cava, ancorché inserita PRG in zona E del PRG.
Appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa."
Costituisce principio ormai acquisito che l'imposta comunale sugli immobili è una imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica), reale (in quanto prescinde dalle ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all'anno solare), il cui presupposto impositivo è costituito, per quanto interessa in questa sede, dal "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati" (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2).
Dunque, ai fini dell'ICI, incide sia il possesso delle aree fabbricabili che quello dei terreni agricoli, anche se la distinzione è rilevante perché assai differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile.
Il legislatore è intervenuto per fornire un'interpretazione autentica della definizione di area fabbricabile e le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25506/2006, cui hanno fatto seguito molteplici decisioni – conformi – delle Sezioni Semplici, hanno affermato il principio secondo cui<>.
La nozione fiscale di edificabilità, dunque, è strettamente collegata a quella di potenzialità edificatoria dell’area, secondo gli strumenti urbanistici adottati dal Comune, per cui non assume rilievo che l’immobile oggetto di accertamento sia stato, in concreto, destinato a cava e ad attività estrattiva, diversamente, si introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, preclusa all’organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione in materia tributaria, <> (Cass. n. 14409 e 14410 del 2017).
In relazione ai terreni per cui è causa (o quantomeno per gran parte di essi), come risulta dalla documentazione – in atti – alla quale le parti fanno riferimento negli scritti difensivi, la società RAGIONE_SOCIALE è stata autorizzata dal Comune di Guidonia Montecelio all’esercizio dell’attivi tà di <>, in quanto inseriti nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), che costituisce ‘l’atto di programmazione settoriale che stabilisce nell’ambito della programmazione socio-economica e territoriale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.’ (art. 9, l. r. Lazio n. 17/2004).
La tesi della società contribuente, in una certa misura seguita dalla sentenza della CTR del Lazio, è nel senso che la presenza dell’autorizzazione e, prima di essa, dell’inserimento dell’area nel cd. piano cave, di per sé non giustifica la determinazione della base imponibile dell’Ici sulla scorta del valore venale, non potendosi prescindere dall’edificabilità dei suoli desunta dalle
prescrizioni, mai formalmente modificate, di cui al vigente PRG del Comune di Guidonia Montecelio.
Le prospettazioni difensive non sono condivisibili perché finiscono per scontrarsi con i rilievi svolti dalla Corte Costituzionale (sent. n. 41/2008) la quale, esaminando la questione di legittimità costituzionale della disposizione di interpretazione autentica introdotta dal d.l. n. 223 del 2006, art. 36, c. 2, conv. in l. n. 248 del 2006, ha rilevato che, <>.
Il Giudice delle leggi non ha mancato di osservare che «è del tutto ragionevole che il legislatore: a) attribuisca alla nozione di ‘area edificabile’ significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva l’effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo; b) muova dal presupposto fattuale che un’area in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di costruire, ma che tuttavia è qualificata come ‘edificabile’ da uno strumento urbanistico generale non approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di tale qualificazione; c) conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dell’imponibile dell’ICI, le aree qualificate edificabili in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali; … infatti, la potenzi alità edificatoria
dell’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante».
Nel l’esaminare i criteri legali di determinazione della base imponibile del tributo (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5), anche le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 25506/2006) hanno rilevato che il solo <>.
Hanno, inoltre, rimarcato che <> (v. anche, Cass. Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23902).
E’ ampia , quindi, la portata della nozione fiscale di edificabilità proprio in quanto diretta ad intercettare, nella prospettiva contributiva dell’art. 53 Cost., il rilevo economico dei fenomeni, anche fattuali, che di volta in volta possono assumere il ruolo di presupposto dell’imposizion e.
Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato come in materia impositiva operi la piena ed insindacabile discrezionalità del legislatore, fatto soltanto salvo il limite dell’arbitrarietà e della palese irragionevolezza, perché <<la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza » (Corte Cost. sent. n. 249/17 e numerose altre).
Questa Corte (sent. n. 2459/2023), di recente, ha osservato che il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), dispone che < > e che se è vero che la sopra citata disposizione di interpretazione autentica (d.l. n. 223 del 2006, art. 36, c. 2, cit.) ha <>, è altrettanto vero che <>.
Alla luce di principi sin qui esposti, non può dubitarsi del fatto che sia l’inserimento dei terreni della società RAGIONE_SOCIALE nell’ambito territoriale da destinare ad attività estrattiva, secondo il PRAE della Regione Lazio e non il successivo rilascio dell’autorizzazione dal parte del comune territorialmente competente o l’attivazione della cava costituisca, come ritenuto dal Giudice di appello, la circos tanza rilevante ai fini della decisione della causa, all’esito d i una complessiva ed integrata valutazione della disciplina -plurilivello -di pianificazione del territorio.
Il PRAE è atto indubbiamente settoriale ma la sua approvazione coinvolge appieno gli enti locali, stante <> (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4548, del 16 settembre 2013).
L ‘intervenuto rilascio, da parte del Comune di Montecelio, ente territoriale competente, delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività estrattiva, ancorché riferibili a terreni ricadenti in zona E del PRG allora vigente, presuppone il PRAE.
Entrambi rappresentano univoci fatti-indice (v. art. 2, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992), obiettivamente identificabili, idonei ad attribuire agli immobili, ai fini impositivi qui considerati, una qualità diversa da quella agricola, sia pure nell’ambit o di procedure amministrative non compiutamente esaurite.
L’intervenuto rilascio, da parte del Comune di Guidonia Montecelio, quale ente territoriale competente, delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività estrattiva, ancorché riferibili a terreni ricadenti nella zone E del PRG allora vigente, rappresenta un univoco fatto-indice (v. art. 2, lettt. B, d.lgs. n. 504 del 1992) idoneo confermare l’attribuzione agli immobili qui considerati di una qualità diversa da quella agricola.
Di più, l’art. 9, comma 4, della l. r. Lazio n. 17 del 1004 (recante la ‘ Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14’) stabilisce che ‘ Il PRAE ( assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell’ articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e l’art. 12, comma 12, l. r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 del 1999 prevede, a propria volta, che ‘ i piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale integrano il PTRG (ndr. Piano Territoriale Regionale Generale) coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest’ultimo previsti » ed, infine, l’art. 13, comma 2, della medesima legge reg. (Rubricato « Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore») dispone che ‘il PTRG ed i piani regionali di settore approvati ai sensi della presente legge prevalgono sugli analoghi strumenti di pianificazione previgenti anche se approvati con legge’.
La normativa della Regione Lazio, pur non contenendo una disposizione espressa come quella della legge reg. Lombardia n. 14 del 1998 (che all’art. 10, comma 2, dispone: ‘ le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque ‘), descrive un sistema normativo del tutto analogo, il cui nucleo essenziale, rilevante ai fini della valorizzazione delle aree, è rappresentato dall’attribu ita prevalenza del cd. piano cave sugli altri strumenti di pianificazione del territorio e dalla consequenziale necessità, per i comuni, di procedere all’adeguamento degli strumenti urbanistici, adottando le prescrizioni di competenza.
Ne discende l’immediata incidenza, ai fini che qui interessano – della valorizzazione dell’area in ragione delle nuove possibilità d’utilizzo e di destinazione, per ciò solo non più agricola, sia nel caso di ‘operatività diretta’, quando cioè la legge at tribuisce alle previsioni di cui si discorre un’efficacia comportante l’eliminazione delle contrastanti previsioni del piano urbanistico, sia in caso di ‘efficacia indiretta’, allorché da tali previsioni scaturisca un obbligo di coordinamento per le autorità competenti di adeguare i rispettivi piani urbanistici, a prescindere dall’intervenuto adeguamento, da parte del Comune, del PRG al piano di settore.
Merita, a tale proposito, di essere richiamata la giurisprudenza della Corte che, in tema di imposta di registro ma fattispecie del tutto analoghe, sulla scorta dall’intervenuto inserimento dell’area nel cd. piano cave (in base alla sopra citata legge regionale della Lombardia n. 14 del 1998) ha affermato che <> (Cass. n. 23045/206 e, nello stesso senso, Cass. n. 20817/2017).
Va, pertanto, dato seguito all’orientamento di questa Corte sull’ampia portata della nozione fiscale di edificabilità anche nel caso in cui lo strumento di pianificazione territoriale sia costituito dal PRAE, al quale per dettato normativo è attribuita efficacia giuridica prevalente rispetto agli altri programmi urbanistici, potendosi escludere che siano inficiati i principi di uguaglianza ex art. 3 Cost. (trovando, questo ultimo, concreta attuazione proprio nel principio generale di capacità contributiva in capo a tutti indistintamente i proprietari di aree edificabili nel senso indicato), di riserva di legge ex art. 23 Cost. e di riparto di normazione tra Stato ed enti locali (pacifico essendo che le amministrazioni comunali, nella determinazione della base imponibile, non introducono un parametro nuovo ed autonomamente individuato, limitandosi invece a fare applicazione, nel caso concreto, del criterio dettato dalla legge statale di cui all’articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, in esame).
Dunque, anche nel caso in cui lo strumento di pianificazione territoriale sia costituito dal PRAE, ove l’area sia destinata ad attività estrattiva e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale, poiché le eventuali questioni afferenti l’esercizio in concreto dello jus edificandi restano ininfluenti.
D’altronde, la stessa Corte costituzionale (v. ord. 285/2000) ha ricondotto l'<>, in termini, quindi, del tutto incompatibili con la vocazione agricola delle aree rivendicata, infondatamente, dalla società contribuente.
Né va trascurato che i terreni oggetto di accertamento, ricadenti in zona E, non potrebbero essere considerati agricoli, avendo questa Corte chiarito che «( s )ono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali» ed ancora che (d)alla lettura del testo normativo si evince con chiarezza che l’esclusione della fabbricabilità è subordinata sia alla presenza di un requisito oggettivo, dato dall’utilizzazione effettiva per le attività agricole ivi descritte, sia di un requisito soggettivo che coincide con quello di cui al successivo art. 9, comma 1, espressamente richiamato, richiedendosi quindi che il terreno sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo che esplichino tali attività a titolo principale» ed infine che <> (così Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, n. 19988 e, nello stesso senso, Cass., Sez. V, 20 febbraio 2020, n. 4394; Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15566 e Cass., Sez. V, 28 ottobre 2010, n. 10144).
Va, conseguentemente , negata l’applicazione di qualsiasi regime agevolato o di riduzione della base imponibile, ai fini Ici, legato alla qualificazione delle aree come terreni agricoli, tanto più se si tratta di aree concesse in affitto a terzi.
Gli stessi principi, è appena il caso di aggiungere, valgono anche per le particelle ricadenti in parte in zona agricola e in parte in zona industrialeestrattiva come già, condivisibilmente, ha avuto occasione di affermare questa Corte in analoga controversia (Cass. n. 32150/2021).
I l possessore dei beni, infatti, deve assolvere l’ICI in base al valore venale dell’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione, essendo tassati alla stregua di aree edificabili e non come terreni agricoli, e la base imponibile è da stabilirsi, ai sensi del l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, ‘…
Fondato, invece, è il quarto motivo di ricorso, con il quale la società contribuente censura la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per aver ritenuto congruo <> dall’ente impositore sulla scorta dei parametri <>, nel contempo, apparendo al giudicante <>.
Questa Corte (Cass. n. 17248/2019 ha avuto modo di chiarire, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), che <>.
Analoga possibilità di prova contraria è data al contribuente che intenda contestare il valore in tal modo accertato dall’ente impositore, trattandosi di atto, la predetta delibera comunale, che ha solo il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune e, non avendo natura imperativa, integra solo una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore.
Il dato probatorio presuntivo, quindi, diventa superabile ove vengano acquisiti al giudizio atti pubblici o privati dai quali risultino elementi , sufficientemente specifici, in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti, aventi analoghe caratteristiche, rilevati dall’dall’ente territoriale e considerati per determinare, parametricamente, l’imposta dovuta.
Appare censurabile sentenza impugnata perché, sbrigativamente, ha disatteso le risultanze contrarie ai valori ricavabili dalla delibera comunale, ritenendole non applicabili e comunque inattendibili, sulla scorta di un giudizio, per quanto detto, viziato dalla ritenuta necessità di una preventiva, tempestiva impugnazione delle delibere comunali che fissano i valori di riferimento per zone omogenee , considerato che nell’ambito di un procedimento quale quello tributario avente tipica natura di impugnazione-merito, spetta al giudicante di stabilire il valore effettivamente attribuibile alle aree edificabili in questione.
Al riguardo, non resta che richiamare l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte (tra le altre, Cass. n. 17006/2021; nn. 15600, 15598, 15537, 15553 del 2023; n. 15379/2023), in analoghe controversie coinvolgenti il Comune di Guidonia Montecelio e la concessionaria RAGIONE_SOCIALE, secondo cui sovvengono i criteri di cui al più volte menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 ( Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ‘).
La CTR del Lazio, infatti, non ha confrontato il valore (presuntivo) emergente dalla stima di cui alla delibera comunale n. 23/2007, posta a base dell’atto impugnato, con i plurimi elementi di prova forniti dall’allora appellante società (delibera del Con siglio Comunale n. 33/2015, in ordine all’andamento decrescente del mercato immobiliare, delibera della Giunta Comunale n. 174/2008, ancorché inefficace in quanto non approvata, con allegata tabella
relativa ai valori delle aree fabbricabili in sottozona D3, contratto di compravendita immobiliare di cui al rogito notarile del 16/7/2012).
In definitiva, non ha verificato se il valore accertato dall’ente impositore, avuto riguardo alle particelle distinte <>, in relazione alle quali ha riconosciuto la natura edificabile delle aree, fosse effettivamente coerente con i criteri di cui al predetto art. 5, anche in ragione delle caratteristiche e della destinazione dei terreni, come documentate in atti, tendo in debito conto i limiti di edificabilità gravanti specificamente su immobili ad attività estrattiva, come da norme tecniche di attuazione del PRG (v. controricorso pagg. 32 e ss.gg.).
Infondato, per come formulato, è il quinto motivo di ricorso, trovando risposta la questione con esso veicolata dalla società nelle argomentazioni innanzi svolte ed alle quali è sufficiente fare rinvio.
Non è fondato pure il sesto motivo di ricorso perché, all’evidenza, non sussiste l’incertezza normativa dedotta dalla società contribuente (ex artt. 8, d.lgs.546 n.1992, 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente) ed implicitamente negata dal Giudice di secondo grado che, infatti, ha ritenuto corretta l’applicazione delle sanzioni irrogate, con l’avviso impugnato, dal Comune di Guidonia M ontecelio.
La Corte ha più volte affermato che per incertezza normativa oggettiva tributaria deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
Si è pure aggiunto che l’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di <> che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore.
Ne consegue che l’incertezza, causa di esenzione per il contribuente da responsabilità, è ravvisabile, soltanto allorché risultino difficoltà di individuazione
delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo (tra le altre, Cass. n. 4685/2012).
Per quanto d’interesse, è stato ribadito, anche di recente, da questa Corte (Cass. n. 33669/2022) che <>.
Osserva il Collegio, in generale, che per le questioni concernenti la nozione fiscale di potenzialità edificatoria, anche se prevista da strumenti urbanistici non ancora attuati, quale elemento idoneo ad influenzare il valore di mercato del terreno, ha avuto rilievo dirimente la sentenza della Corte Costituzionale n. 41
del 27 febbraio 2008, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11quaterdecies , comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 248 del 2005 nonché dell’art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
Ciò detto, nella controversia per cui è causa non appare prospettabile alcun dubbio interpretativo scriminante circa il regime tributario applicabile alla fattispecie, alla luce l’ultimo disposto dell’art. art. 2, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992, su cui neppure è dato registrare contrasti giurisprudenziali, ben potendo e trovare applicazione il criterio del valore venale , ai fini della valorizzazione dei terreni ricadenti nella Zona E del PRG del Comune di Guidonia Montecelio, destinati ad attività estrattiva, condizione dell’immobile costit uente specifica posizione di vantaggio economicamente e fiscalmente rilevante.
Fondati, infine, sono il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, con i quali la società contribuente si duole dell’applicazione della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione ICI e per omesso versamento dell’imposta, avendo il Giudice di appello ritenuto trattarsi di <>, la prima previ sta dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1997, la seconda, dall’art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, per le quali la legge prevede <> e ribadisce l’applicabilità dell’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 492 del 1997.
Orbene, la Corte (Cass. n. 14399/2017) si è già espressa sulla questione dedotta nella censura osservando che la violazione dell’obbligo di presentare la dichiarazione non ha natura istantanea e non si esaurisce con il mancato rispetto del primo adempimento previsto dalla legge, per cui in presenza di una dichiarazione omessa, incompleta o infedele, l’obbligo di presentarla o di rettificarla si rinnova di anno in anno, con l ‘ indubbia conseguenza che la condotta va sanzionata anche per gli anni successivi al primo.
Come è stato osservato (Cass. n. 12433/2023, in tema di Tarsu) <>.
L’impugnata sentenza, in conclusione, va cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia, nei limiti consentiti dal giudicato interno, attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quarto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, rigetta il primo , il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2023.