Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6413 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28122/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, in persona del liquidatore pro tempore , e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1853/2017, depositata il 28 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Ufficio controlli della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE II di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base della documentazione trasmessa in risposta a uno specifico questionario, rettificava ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis, del d.P.R. n. 600/73, 25 del d.lgs. n. 446/97 e 54 del d.P.R. n. 633/72, la dichiarazione presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno d’imposta 2008, contestando un maggiore reddito d’impresa e un maggior valore della produzione netta pari ad euro 2.550.000,00, nonché, ai fini Iva, l’esistenza di maggiori imponibili non dichiarate pari ad euro 80.000,00. Con il medesimo atto, l’Ufficio provvedeva altresì ad irrogare le sanzioni di legge.
I recuperi a tassazione operati dall’Ufficio erano i seguenti:
ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte dirette e del l’ Irap:
omessa dichiarazione della somma di euro 2.405.000,00, a titolo di ricavi derivanti dalla vendita dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
indeducibilità della somma di euro 70.000,00 (di cui alla nota di credito n. 1/08 emessa nei confronti del Sig. COGNOME, emessa in ragione della mancata consegna dell’immobile entro i termini prestabiliti) in ragione dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 600/73, non essendo stata prodotta dal contribuente alcuna documentazione (anche di tipo finanziario) a supporto;
omessa dichiarazione, a titolo di ricavi, della somma di euro 80.000,00, relativa alla vendita dei beni mobili e degli arredi effettuata dalla società in epigrafe nei confronti della Sig. COGNOME;
ai fini IVA: omessa dichiarazione, a titolo di ricavi, della somma di euro 80.000,00, relativa alla vendita dei beni mobili e degli
arredi effettuata dalla società in epigrafe nei confronti della Sig. COGNOME e la Conseguente mancata applicazione dell’Iva ad essa relativa.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, contestando la legittimità di tutti i recuperi operati dall’Ufficio.
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Ufficio controlli della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE II di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE rettificava la dichiarazione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno d’imposta 2008, imputando ad essa, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, i maggiori redditi accertati in capo alla società.
Anche la COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento, reiterando le medesime censure formulate dalla società.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto dei ricorsi in quanto infondati.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Sez. 47, con sentenza n. 1283/2015, depositata l’ 11 febbraio 2015, accoglieva il ricorso proposto dalla società.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Sez. 47, con sentenza n. 1284/2015 depositata l’11 febbraio 2015, in considerazione dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
-La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE impugnava ambedue le sentenze.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME si costituivano chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1853/2017 depositata in data 28.4.2017, previa riunione dei procedimenti, respingeva gli appelli dell’Ufficio.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME si sono costituite con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, co. 1, nr. 4. cod. proc. civ. 118 disp. att. cod. proc. civ. 36, co. 2, nr. 4, 53 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 , co. 1, nr. 4. cod. proc. civ. Parte ricorrente contesta la pronuncia della Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha inteso qualificare come inammissibile l’appello dell’Ufficio in ragione dell’inconfigurabilità dei c.d. motivi specifici di impugnazione. Nel caso di specie, dalla lettura complessiva di entrambi gli atti di appello, emerge come l’ Ufficio non si sia limitato ‘ a dare contezza di una diversa determinazione dell’Ufficio intervenuta a seguito della procedura di adesione peraltro avvenuta prima della proposizione del ricorso avanti alla RAGIONE_SOCIALE.T.P .’ ma abbia censurato la decisione di primo grado, sia laddove aveva escluso la sussistenza del maggior reddito derivante dalla vendita dell’immobile di INDIRIZZO INDIRIZZO, sia nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi con riguardo agli altri due rilievi contenuti nell’avviso di accertamento . Inoltre, con specifico riguardo alla sentenza della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE, contenente l’annullamento dell’avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/86, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, si evidenzia che l’Ufficio aveva specificamente dedotto l’assoluta carenza di motivazione della decisione di primo grado. Pertanto, diversamente
da quanto ritenuto dal giudice di appello, il contenuto del gravame della RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi specifico e puntuale, anche laddove era finalizzato a ribadire la legittimità del recupero a tassazione dei maggiori ricavi derivanti dalla vendita dell’immobile di INDIRIZZO, INDIRIZZO, essendo il riferimento alla riduzione del maggior valore accertato, proposta in fase di procedimento ex lege n. 218/97, e la richiesta di conferma dell’atto impositivo (in via subordinata anche nei limiti proposti nel corso del procedimento di accertamento con adesione conclusosi infruttuosamente) finalizzate a contestare anche il capo della sentenza di primo grado che, peraltro, sulla base di una motivazione del tutto generica, aveva escluso la legittimità in parte qua degli atti impositivi.
In secondo luogo, si osserva che la Commissione tributaria regionale ha respinto le impugnazioni dell’Ufficio, limitandosi a ritenere infondato il primo (quello relativo ai maggiori ricavi derivanti dalla vendita dell’immobile di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO) dei tre rilievi contenuti nell’avviso di accertamento emessi nei confronti della società. Ciò, sebbene, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse proposto dei motivi di appello distinti, per ciascuno dei tre rilievi contenuti nell’avviso di accertamento emes so nei confronti della società (peraltro riprodotti nell’atto di appello relativo all’avviso di accertamento emesso nei riguardi della socia). Di qui, la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 53 del d.lgs. n. 546/92.
Da ultimo, si osserva che le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado risultano del tutto sprovviste di un supporto motivazionale, capace di disvelare l’iter logico -giudico seguito, laddove:
a) ha ritenuto inammissibile o, comunque, limitato a solo uno dei tre rilievi contenuti nell’avviso di accertamento l’atto di appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, Sez. 47, n. 1284/47/16;
b) ha implicitamente ritenuto legittimi anche gli altri due recuperi a tassazione operati.
I tre rilievi contenuti nell’avviso di accertamento risultano essere del tutto autonomi e distinti tra loro sotto il profilo dei presupposti fattuali (prima ancora che logico-giuridici); di talché, deve escludersi che una pronuncia espressa in punto di asserita invalidità del rilievo contenente la contestazione dell’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita dell’immobile di INDIRIZZO INDIRIZZO, possa rendere vano (dovendosi procedere all’accertamento di circostanze di fatto e di diritto ontologicamente differenti) l’esame RAGIONE_SOCIALE differente problematiche costituite dal carattere indebito della deduzione, ai fini Irpef, Irap e Iva, di costi no n documentati ovvero dall’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, RAGIONE_SOCIALE ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. VI-5, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. VI-5, 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass., Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 3064).
L’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone pertanto all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32838).
Come emerge dall’esame del motivo, parte ricorrente aveva formulato specifiche censure riguardanti la decisione della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE sia in relazione all’esclusione della sussistenza del maggior reddito derivante dalla vendita dell’immobile (rilievo n. 1), sia nella parte in cui era stata omessa la trattazione dei rilievi ulteriori presenti nell’avviso di accertamento in merito alla deduzione di euro 70.000, a titolo di costi relativi alla nota di credito (rilievo n. 2), così come riguardo alla omessa contabilizzazione di euro 80.000 a titolo di ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili (rilievo n. 3).
Le censure, pertanto, risultavano specifiche.
Nel caso di specie, inoltre, i giudici del gravame hanno trattato esclusivamente la questione della vendita immobiliare del 2008 e del contratto preliminare del 2006, mentre nessun riferimento è contenuto agli ulteriori rilievi riguardanti il carattere indebito della deduzione ai fini IRPEF, IRAP e IVA di costi non documentati, nonché l’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili. Ciò determina altresì la violazione de ll’ art. 112 cod. proc. civ.
-L’accoglimento del primo motivo dà luogo all’assorbimento del secondo motivo, formulato in subordine, con cui si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360. co. 1. n. 5. cod. proc. civ.
-La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione