Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26982 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3217/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ,
-ricorrente -Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 5822/2016, depositata il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Benevento che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso avviso di accertamento.
L ‘Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef e per l’anno di imposta 2009, sia un maggior reddito da lavoro autonomo, in ragione del disconoscimento di alcune spese portate in deduzione, sia un reddito di fabbricati, non dichiarato, derivante dalla locazione di un immobile di proprietà.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il contribuente si era limitato a riportare gli stessi motivi di doglianza già proposti in primo grado. Osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla C.t.r., aveva analiticamente indicato le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza della C.t.p. A ciò aggiunge che l’appello, anche in tal caso avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile, ben potendo, con il gravame, investirsi la decisione nella sua interezza riproponendo le argomentazioni spese nel ricorso.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione anche all’art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo con il quale aveva dedotto la nullità dell’atto impositivo in quanto sottoscritto dal «Capo Uffici Controlli» a seguito di delega di firma e per aver erroneamente sostenuto che la nullità sussisteva solo in mancanza di sottoscrizione, così ignorando che il vizio poteva conseguire anche alla sottoscrizione in virtù di una delega invalida ed inefficace, come quella rilasciata nella fattispecie. Osserva, in proposito, che la delega era priva di motivazione, non aveva limitazione temporale, non indicava la qualifica ed il nominativo del «Capo Uffici Controlli» al quale era stata rilasciata. Precisa che non aveva mai contestato che l ‘incaricato di funzioni dirigenziali, AVV_NOTAIO COGNOME, non potesse sottoscrivere per delega l’atto impositivo , bensì che la delega di cui si era avvalso – la n. 6 del 2014 – non avesse i requisiti di legge.
Il primo motivo è fondato.
3.1. La C.t.r., ha ritenuto complessivamente «infondato» l’appello e, per l’effetto ha reso in dispositivo una statuizione di rigetto.
Nella prima parte della motivazione, tuttavia, si è pronunciata preliminarmente sulla sua ammissibilità. Sul punto, infatti, ha esposto che il contribuente si era limitato a riportare gli stessi motivi proposti in primo grado ed ha affermato che, essendo il giudizio di appello volto a censurare vizi della sentenza e non dell’atto impositivo non vi poteva essere coincidenza dei motivi tra primo e secondo grado. Ha aggiunto, di seguito che «ai fini della sussistenza del requisito della specificità dei motivi di appello e dell’ammissibilità dello stesso» era necessaria la contrapposizione di ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
La C.t.r., pertanto, ha evidentemente r itenuto l’appello inammissibile, se pure nel seguito della motivazione, ha esaminato nel merito le ulteriori questioni.
3.2. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata RAGIONE_SOCIALE censure mosse. (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320).
Nello stesso senso, in tema di contenzioso tributario, si è precisato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione -le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello -non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; infatti, gli elementi di specificità dei motivi ben possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto la disposizione richiamata deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve consentirsi l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. (Cass. 21/07/2020, n. 15519). Ancora, si è chiarito che nel processo tributario, l’indicazione dei motivi
specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 cit., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anch e se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere «specifici» i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 21/11/2019, n. 30341).
3.3. La RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE, nel ritenere privo di specificità l’ appello ai fini della sua ammissibilità, non si è attenuta a questi principi in quanto il medesimo, riportato per stralcio nel ricorso per cassazione, assolveva ai requisiti individuati da questa Corte.
Il contribuente, infatti, aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado per non aver esaminato le eccezioni relative al difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato ed ha successivamente illustrato puntualmente le ragioni per le quali la delega di firma non era valida.
Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale, pertanto, si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di
interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722).
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.