Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2722 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2722  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a  margine  del  ricorso,  dall’AVV_NOTAIO,  che  ha  indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso il AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 5503, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 4.2.2016, e pubblicata il 14.6.2016;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Società – Ires, Irap 2009/2011 -Transazioni commerciali con Paesi inclusi in black list – Deducibilità dei costi – Condizioni.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava al RAGIONE_SOCIALE, separati avvisi di accertamento recanti n. NUMERO_DOCUMENTO/13 (Ires ed Irap 2009), n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO (Ires ed Irap 2010), e n. NUMERO_DOCUMENTO (Ires ed Irap 2011), con i quali disconosceva la deducibilità dei costi dichiarati in relazione ad operazioni commerciali di acquisto di diamanti concluse con la RAGIONE_SOCIALE, avente sede negli Emirati Arabi Uniti, Paese incluso nella c.d. black list . Con riferimento all’anno 2009 erano ripresi a tassazione anche maggiori ricavi non dichiarati, ed in relazione agli anni 2010 e 2011 erano disconosciuti ulteriori costi perché non documentati (controric., p. 1).
 La  società  ed  il  socio  COGNOME  NOME  (in  relazione  all’anno 2011),  nonché  COGNOME  NOME,  quale  erede  del  socio  COGNOME NOME (con riferimento agli anni 2009-2011), impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. La CTP riuniva i ricorsi e li rigettava.
Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio la società, in relazione alla sola ripresa a  tassazione  dei  costi  indicati  come  dipendenti  dall’acquisto  dei diamanti. COGNOME NOME e COGNOME NOME non proponevano impugnazione.  La  CTR  confermava  la  decisione  della  CTP, e pertanto la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
 La  società  ha  introdotto  ricorso  per  cassazione  avverso  la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  53  del  D.Lgs.  n.  546  del 1992,  e  dell’art.  342  cod.  proc.  civ.,  per  avere  la  CTR  affermato l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti dalla società in sede
di  gravame,  perché  meramente  riproduttivi  RAGIONE_SOCIALE  contestazioni proposte con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 110, commi 10 ed 11, del Dpr n. 917 del 1986, per avere il giudice dell’appello erroneamente statuito che, affinché i costi sostenuti per operazioni commerciali concluse con partner commerciali residenti in Paesi inclusi nella c.d. black list possano considerarsi deducibili, occorre la prova sia dell’effettiva operatività del partner commerciale RAGIONE_SOCIALE e della effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, sia dell’interesse economico dell’acquirente italiano alla stipula dei negozi di acquisto.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice del gravame erroneamente affermato che l’unico elemento dimostrato dalla contribuente per provare il proprio diritto alla deducibilità dei costi consista nella ‘interrogazione del 2013 del link dell’RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 31).
Mediante il primo strumento di impugnazione la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver affermato l’inammissibilità dei motivi di ricorso introdotti dalla società in sede di gravame, in quanto meramente riproduttivi RAGIONE_SOCIALE contestazioni  proposte  con  il  ricorso  introduttivo  del  primo  grado del giudizio.
4.1.  Il  giudice  dell’appello  scrive  in  proposito,  soltanto,  che ‘l’art. 53 del dlg.vo 546/92 dispone che i motivi di appello devono essere  specificati  rispetto  alla  sentenza  impugnata  a  pena  di inammissibilità. Quindi i motivi relativi all’atto impositivo e costituenti  già  contenuto  del  ricorso  di  primo  grado,  sono  da ritenersi  non  idonei  per  l’esame  dell’appello,  che  risulta  essere
niente  altro  che  una  fotocopia  del  ricorso  di  primo  grado’  (sent. CTR, p. III).
4.2.  La  contribuente  ha  trascritto  nella  sua  impugnazione  per cassazione  ampi  brani  del proprio ricorso in appello, da  cui emergono con chiarezza le critiche proposte, e le censure espresse in questa sede sono pertanto ammissibili.
4.3. Occorre premettere che la decisione impugnata appare di difficile  interpretazione,  perché  non  indica  a  quali  contestazioni proposte  con  il  ricorso  introduttivo  del  primo  grado  del  giudizio intenda operare riferimento, perché non le indica, e successivamente pronuncia anche nel merito sulle questioni sollevate dalla ricorrente.
Le  censure  proposte  in  questa  sede  dalla  ricorrente  appaiono comunque  condivisibili,  perché  non  viola  il  principio  di  specificità dei  motivi  di  impugnazione  la  riproposizione  in  sede  di  appello  di questioni già introdotte nel primo grado del giudizio.
4.3.1. Questo Giudice di legittimità, come segnalato dalla ricorrente, ha già avuto occasione di statuire, condivisibilmente, che ‘sul tema questa Corte, a far tempo dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 28057/08, ha ripetutamente chiarito che, nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, ‘RAGIONE_SOCIALE stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza’, ed atteso altresì ‘il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito’ (cfr. Cass. Sez. VI -5, ord. n. 14908/14). Di conseguenza, se è vero che la specificità dei motivi di appello esige che alla parte
volitiva dell’atto si accompagni una parte argomentativa, che consenta al giudice del gravame di percepire il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. nn. 14031/06, 8771/10, 2180/15), tuttavia tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza, perciò assolvendosi pienamente all’onere di specificità dei motivi anche sottoponendo al giudice d’appello le stesse argomentazioni disattese dal primo giudice (Cass. sez. V, nn. 4784/11, 3064/12, 1953/15, 8375/15)’, Cass. sez. V, 9.8.2016, n. 16682.
Peraltro nel caso di specie, dalla lettura dell’atto di appello nelle parti  trascritte  dalla  ricorrente,  emerge  che  la  stessa  non  si  è neppure limitata a riprodurre le censure introdotte in primo grado, non  mancando  di  sottoporre  a  critica  le  valutazioni  espresse  dai primi giudici.
Il  primo strumento di impugnazione risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
4.4. In ordine al secondo e terzo motivo d’impugnazione, occorre ricordare il condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, ‘ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione’, Cass. sez. I, 15.6.2020, n. 11675, e non si è mancato di chiarire che ‘qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della 
contro
versia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata’, Cass. sez. III, 20.8.2015, n. 17004 (conf. Cass. S.U., 20.2.2007, n. 3840.
Il secondo ed il terzo strumento di impugnazione devono quindi essere dichiarati inammissibili.
5. In definitiva il primo motivo di ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto, inammissibili gli ulteriori, cassandosi  la  decisione  impugnata  in  relazione  al  motivo  accolto, con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  di Napoli perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , dichiara inammissibili gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, l’11.1.2024.