Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1317/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod . proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Salerno alla INDIRIZZO tel., presso il suo studio, con indirizzo di posta elettronica certificata:
-ricorrente-
contro
COMUNE DI SALERNO IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (C.F. P_IVA)
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione distaccata di Salerno n. 5944/2021 depositata il 15/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale di Napoli, sez. distaccata di Salerno, Sezione IV, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente contro il Comune di Salerno, sull’assunto che fosse una pedissequa riproposizione del ricorso di primo grado, definendo il giudizio di gravame con sentenza n. 5944 del 18/06/2021, depositata in cancelleria il 15/07/2021, non notificata. In tale giudizio di secondo grado, si chiedeva la riforma della sentenza n. 3840/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione IX, che aveva rigettato il ricorso con il quale il contribuente chiedeva l’annullamento degli avvisi di accertamento dell’IMU relativo all’anno 2013, atto n. NUMERO_DOCUMENTO, e di accertamento dell’IMU relativo all’anno 2014, atto n. NUMERO_DOCUMENTO, sostenendo che il valore del terreno edificabile andasse in realtà diversamente calcolato, in quanto la presenza di vincoli idrogeologici lo rendevano così qualificabile solo in astratto.
Avverso la suddetta sentenza, il sig. NOME COGNOME ha indi proposto ricorso per cassazione, difendendosi in proprio ed affidandosi ad un unico motivo.
L’amministrazione intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che la sentenza di appello avrebbe erroneamente pronunciato la inammissibilità del gravame sul presupposto che nell’atto di appello difettasse «la parte volitiva dello stesso, cui, peraltro, neppure si affianca poi una parte argomentativa idonea e sufficientemente chiara a far comprendere che cosa in concreto si è inteso confutare delle ragioni addotte dal giudice di prime cure›› , e ponendo dunque erroneamente a base della predetta decisione l’orientam ento delle ‹‹Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, sostenendo che ‘si
tratta cioè di un’impugnativa avverso la sentenza piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell’intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza» (così Cass. SS.UU. sentenza n. 27199 del 16/11/2017)›› .
1.1. Invece – ad avviso del ricorrente – con il predetto appello si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per l’illegittimità conseguente a specifiche carenze espressamente segnalate e, in subordine, la fissazione del valore alla valutazione del bene come stabilito dalla CTP o, in alternativa, previo esperimento di una CTU al fine di stabilire il valore venale del bene in relazione all’anno d’imposizione 2013/2014.
Il ricorso è fondato.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. 19/12/2018, n. 32838) che ‹‹ in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito ›› (Cass. n.1200 del 22/01/2016; per identica statuizione di diritto espressa con riguardo all’appello dell’amministrazione, cfr. Cass. n. 24641 del 05/10/2018, ove si precisa che l’art.53 cit. è
norma speciale rispetto all’art.342 c.p.c., nonché Cass. n. 7369 del 22/03/2017).
2.2. Il principio risulta particolarmente aderente al caso di specie: il requisito della specificità dell’appello non può infatti essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, quasi che gli sia precluso di sottoporre all’esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria in