Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1035 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1035 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Oggetto:
Registro
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7604/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 737/1/2018 depositata il 14 novembre 2018; udito per la ricorrente l’Avv. NOME COGNOME udito per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME
udito il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso un avviso di liquidazione (n. 2014/ORL00007), emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente), riguardante il pagamento delle imposte di registro, oltre bollo, sanzioni e accessori per l’annualità 2009/2010, per un complessivo valore di € 28.000,00.
L’imposta richiesta riguarda una convenzione stipulata dall’odierna controricorrente con il comune di Pescopennataro per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà del comune, sul presupposto che l’efficacia dell’atto risultava sottoposta alla condizione sospensiva del termine di costruzione dell’impianto.
L’atto, dunque, è stato, tassato in misura fissa, mentre la ricorrente, una volta accertato l’avveramento della condizione, nonché l’omessa registrazione del contratto di locazione e l’omessa denuncia dell’imponibile definitivo, ha applicato l’imposta di registro nella misura dell’1% dell’intero canone corrisposto.
La CTP ha accolto il ricorso.
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierna ricorrente sul presupposto che l’atto di impugnazione non contenesse specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata, essendosi limitato a riproporre le medesime argomentazioni già dedotte nelle difese spiegate nel primo grado. La ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, deposita istanza di definizione agevolata presentata dalla controricorrente con restituzione del 95% dell’imposta versata, nota di rigetto
dell’istanza, la controricorrente deposita controricorso, nonché memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.gs. 31 dicembre 1992, n. 546. Contesta il dichiarato difetto di specificità dei motivi, rilevando come la sentenza di primo grado abbia fondato la propria decisione su un’unica questione di diritto. La riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado, ad avviso della ricorrente, soddisfa l’onere di specificità, tenuto anche conto che secondo la giurisprudenza di legittimità tale onere/esso può considerarsi assolto con un livello di dettaglio inferiore a quanto richiesto nel processo civile.
Deve preliminarmente darsi atto che l’odierna controricorrente aveva depositato istanza di definizione agevolata, respinta dall’odierna ricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti. Il diniego non è stato oggetto di impugnazione avanti alla Corte come previsto dall’art. 1, comma 200, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 ed esula, dunque, dal presente giudizio.
3. Il motivo è fondato.
Costituisce principio consolidato di legittimità, cui questo Collegio intende uniformarsi, quello per il quale nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle
argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, n. 32954/2018, Rv. 652142 – 01).
Nel caso in esame l’atto di appello, pur avendo pacificamente riproposto le argomentazioni difensive già esposte nell’atto introduttivo, ha investito la decisione impugnata contestando la parte della motivazione di primo grado secondo cui l’applicazione della tassazione in misura proporzionale andava in palese contrasto con quanto disposto dall’art. 401 della direttiva n. 2006/112/CEE; ha censurato la sentenza ove ha ritenuto che il contratto fosse sottoposto a termine e non ad una condizione sospensiva, come anche nella parte riguardante le modalità di computo del canone che per una parte risultava legato agli incassi effettivamente conseguiti.
Si intende, inoltre, ribadire che, nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto (Cass. Sez. 5, n. 32838/2018, Rv. 652113 -01, Sez. 6 – 5, n. 1200/2016, Rv. 638624 -01, Sez. 5, n. 3064/2012, Rv. 621983 -01, Sez. 5, n. 14031/2006, Rv. 591199 – 01).
Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di
giustizia tributaria del Molise, in diversa composizione, per l’esame delle ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dall’attuale controricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023