Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16035 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12276-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 974/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, in rigetto del ricorso proposto dalla Società avverso avviso di accertamento TARSU 2012 emesso dal Comune di Reggio Calabria;
il Comune resiste con controricorso;
la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la Società denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibile l ‘appello della Società per carenza di specificità dei motivi -nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c. »;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza impugnata per avere omesso di valutare le domande dell’appellante e le prove depositate nel proprio fascicolo -nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 del c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale «omesso di valutare le domande dell’appellante e le prove depositate nel proprio fascicolo»;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza impugnata per avere omesso di rilevare l ‘assenza dei presupposti per l’ attività di accertamento e per l’irrogazione della sanzione -nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e dell ‘ art. 16 del d.lgs. n. 473/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c. »;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza impugnata per avere omesso di rilevare la decadenza dal termine
annuale di riscossione del … credito fiscale -nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, in relazione all ‘ art. 360, – primo comma, n. 4), del c.p.c.»;
2.1. la prima doglianza è fondata in quanto, nel processo tributario, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, è richiesta l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prevista dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza;
2.2. la suddetta norma, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., deve essere quindi interpretata restrittivamente trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, e dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 707/2019);
2.3. nel caso di specie, il ricorso in appello, riportato in parte qua nel ricorso in cassazione, conteneva una motivazione interpretabile in modo inequivoco, avendo la Società riproposto a supporto dell’appello le ragioni inizialmente poste a fondamento della dedotta illegittimità dell’atto impugnato, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolvendo così l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, avendo il dissenso investito la decisione nella sua interezza;
2.4. la pronuncia impugnata risulta dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati;
all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei rimanenti motivi;
in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da