Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21899 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5506/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDICOGNOME, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 2000/2022 depositata il 21/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2011 e fondato sugli studi di settore.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Taranto ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del contraddittorio
da parte della contribuente che non si era presentata davanti all’Ufficio « non fornendo una utile disponibilità al fine di provare situazioni in grado di dimostrare l’esistenza di fatti e circostanze giustificative RAGIONE_SOCIALE incongruenze rilevate dall’RAGIONE_SOCIALE».
L’appello della contribuente è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia che, pur osservando che il « diritto al contraddittorio, ovvero il diritto del destinatario di un atto tributario ad essere ascoltato prima dell’emanazione dello stesso, è posto a salvaguardia del diritto di difesa del contribuente e pertanto la sua mancanza non può affatto essere considerata come un motivo di inammissibilità del ricorso», ha rilevato che l’appellante non aveva « riproposto in appello, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 546/92, le questioni non accolte, in quanto rimaste assorbite, nella sentenza della CTP oggetto del presente appello e relative al merito della pretesa impositiva, derivante dall’avviso di accertamento impugnato».
La CTR ha, quindi concluso che «l’omessa riproposizione in appello da parte del contribuente di eccezioni disattese o rimaste assorbite in primo grado non riproposte in appello si intendono rinunciate a norma dell’art. 56 del D.Lgs. 546/92».
Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
Con l’unico motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546/1992, artt. 53 e 56, nonché degli artt. 342, 346 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR rigettato l’atto di gravame in considerazione della mancata specifica riproposizione RAGIONE_SOCIALE originarie domande di merito, con formazione del giudicato interno, ancorché il giudice di primo grado avesse dichiarato inammissibile il ricorso.
Il motivo è fondato.
Occorre rilevare che l’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento – come il corrispondente art. 346 c.p.c. all’appellato, e non all’appellante (v. Cass. n. 10906 del 2016; Cass. n. 13695 del 2009), sicché erra la CTR nell’applicare a quest’ultima la citata disposizione.
Nella fattispecie, invece, la disposizione pertinente doveva essere individuata nell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, corrispondente dall’art. 342 c.p.c., sicché – secondo il consolidato orientamento della Corte – « qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito (nella specie, una sentenza della commissione tributaria provinciale che si era limitata a dichiarare la tardività dell’atto introduttivo, senza quindi prenderlo in esame), l’appellante può limitarsi nel gravame a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare l’atto introduttivo del primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l’atto nel fascicolo dell’appellante ovvero in quello d’ufficio di primo grado, atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado » (v. Cass. n. 5031 del 2005; Cass. n. 6481 del 2010; Cass. n. 22954 del 2011).
Si è altresì affermato, con specifico riguardo a controversie in materia tributaria, che «i n tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel
giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito » (Cass. n. 1322 del 2018; Cass. n. 19216 del 2017; Cass. n. 13855 del 2010).
Per completezza, infine, va rilevato, che la Corte, anche nei casi in cui ha fatto applicazione dell’art. 346 c.p.c. con riguardo alla posizione dell’appellante, ha, in realtà, assegnato risalto al medesimo principio (v. Cass. n. 13768 del 2018, che, in motivazione, esclude ogni necessità di « trascrizione RAGIONE_SOCIALE difese spiegate e RAGIONE_SOCIALE istanze illustrate in primo grado che devono intendersi implicitamente richiamate »).
Nella specie, la contribuente aveva esplicitamente riproposto i motivi di censura afferenti al merito della pretesa fiscale, che erano stati, invero, reiterati e trascritti nell’atto di impugnazione, come riportato per autosufficienza in ricorso.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.