Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32041 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32041 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 17/11/2023
RAGIONE_SOCIALE Tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16165/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
e
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 10139/10/2017, depositata il 29 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 giugno 2023, dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso chiedendo che la Corte accolga il secondo motivo del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 10139/10/2017, depositata il 29 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dallo stesso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’istanza di rimborso presentata dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE in relazione ad importi del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari corrisposti negli anni dal 2009 al 2013.
1.1 -Il giudice del gravame ha rilevato che:
solo col ricorso in appello – e dunque, in violazione del divieto dei nova (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57) – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la «novella interpretativa … introdotta dall’art. 1, comma 739 l. 208/2015 » sulla cui base l’appellante « sembra operare una
diversa e nuova ricostruzione, in punto di diritto e di fatto, della vicenda all’origine dell’odierna controversia tributaria»;
nel resto, i motivi di appello risultavano aspecifici in quanto l’appellante « oltre a fornire una diversa interpretazione della normativa applicabile ai fatti di causa in forza della novella legislativa rappresentata dalla l. 208/2015» aveva «incentrato l’atto impugnatorio su di una ricostruzione dell’intera vicenda, in punto di fatto e di diritto, omettendo del tutto di specificamente censurare le ampie ed articolate motivazioni contenute nella statuizione di prime cure, soffermandosi più nella critica delle argomentazioni contenute negli atti difensivi di parte ricorrente (vedi pag. 2, penultimo cpv dell’atto di appello) che sulle ragioni fondanti la decisione di primo grado.».
-Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso per aderire al ricorso del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, assumendo la ricorrente che – nel contesto delle difese svolte in prime cure, difese volte a sostenere la legittimità della applicata tariffa dell’imposta di pubblicità, adeguata nel suo importo (con maggiorazione del 20%) ai sensi della l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10 l’evocazione, col ricorso in appello, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739, si poneva in sostanziale linea di continuità con dette difese in quanto finalizzata ad esplicitare un (ulteriore) argomento giuridico a fondamento della tesi esposta in
ordine alla (legittima) parametrazione dell’imposta alla (conservata) maggiorazione del 20%.
Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.
Premesso che la pronuncia di prime cure si era risolta nel recepimento delle tesi difensive di controparte – e, dunque, sul rilievo che esso esponente aveva adottato, in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62, così applicando un trattamento tariffario che, oltreché annullato in sede giurisdizionale, risultava eccedere il limite posto dallo stesso art. 62, comma 2, lett. d), cit. (pari ad un importo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l’imposta comunale sulla pubblicità) – con i motivi di appello si erano contestati questi dati decisori ribadendosi che gli importi oggetto dell’istanza di rimborso erano stati corrisposti a titolo di imposta comunale sulla pubblicità nonché di canoni di locazione dei luoghi pubblici di installazione dei mezzi pubblicitari («canone espresso in metri quadri, non di proiezione ma di superficie pubblicitaria.»).
E, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, la riproposizione di argomentazioni di segno contrario al decisum oggetto di impugnazione avrebbe dovuto ritenersi corrispondente al previsto canone di specificità dei motivi.
-Il primo motivo di ricorso è fondato e va senz’altro accolto.
2.1 -In disparte che il riscontro della novità di un motivo di appello, per immutazione della causa petendi posta a fondamento di una domanda ovvero della quaestio facti che ne costituisce il fondamento, non può essere affidato a mere sensazioni (al rilievo che la parte
«sembra operare una diversa e nuova ricostruzione, in punto di diritto e di fatto, della vicenda all’origine dell’odierna controversia tributaria»), è del tutto evidente, nella fattispecie, che il motivo di appello in contestazione si era risolto in un argomento giuridico che, quale evocazione di un dato di normazione, ben avrebbe potuto dedursi (anche) nel giudizio di gravame in quanto (del tutto) inidoneo ad alterare ogni quaestio facti tra le parti in contestazione e (così) ad introdurre in giudizio un nuovo tema di indagine.
Come la Corte ha, difatti, ripetutamente statuito, il divieto di nova in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, involge le allegazioni delle parti che – determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (quale causa petendi della domanda di annullamento) – comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
2.2 -Per di più nella fattispecie viene in considerazione l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad un’istanza di rimborso, e, così come ripetutamente rimarcato dalla Corte, in un siffatto giudizio il contribuente riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del
giudicato interno (v., ex plurimis , Cass., 28 gennaio 2020, n. 1906; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21197; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29613).
Né, del resto, si è mancato di rilevare che, in un siffatto àmbito processuale, l’Amministrazione finanziaria non è vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, «con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato» (v. Cass., 10 settembre 2020, n. 18830; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31626; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21314; Cass., 19 gennaio 2009, n. 1133; Cass., 21 maggio 2007, n. 11682).
-Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso.
3.1 -Occorre premettere che quanto forma oggetto di deduzione nel motivo in questione risulta partitamente ricostruito nella stessa gravata sentenza (v. a fol. 2 e ss.) che dà, per l’appunto, compiutamente conto della ricostruzione dei titoli legittimanti il (contestato) prelievo impositivo, ricostruzione dedotta in funzione alternativa alla qualificazione degli stessi, qual operata dalla pronuncia di prime cure.
Come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, cit.) disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707) – non è
esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis , Cass., 3 dicembre 2020, n. 27691; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908).
E, per di più, detta specificità deve essere correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis , Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).
3.2 -Non è, allora, dato comprendere in quali termini difettasse di specificità un atto di appello che – nel ribadire le allegazioni, e le deduzioni, svolte a fondamento dell’insussistenza del reclamato diritto al rimborso finiva, per l’appunto, per intercettare la (difforme) ricostruzione dei fatti, e della loro qualificazione giuridica, operata dalla pronuncia oggetto di impugnazione che, pertanto, in siffatti termini avrebbe dovuto ritenersi specificamente censurata.
Né, del resto, i contenuti decisori oggetto di impugnazione esponevano specifici argomenti, e dati di decisione, che non potessero ritenersi contestati sulla base di una loro difforme (ed in buona sostanza contraria) ricostruzione in fatto, e qualificazione in diritto.
Come, del resto, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte con riferimento alle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., ai fini del riscontro della specificità dei motivi di appello va tenuto conto della permanente natura di ” revisio prioris instantiae ” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, così che detta specificità predica una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. Sez. U., 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199).
4. -L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2023.