Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10289 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3831/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 5993/09/2015 depositata il 17/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate accertava a carico di COGNOME NOME, per l’anno di imposta 2006 e per l’attività esercitata di ristorazione, maggiori ricavi pari ad euro 90.790, rideterminando il reddito di impresa da assoggettare a tassazione ai fini dell’irpef, dell’irap e dell’iva e liquidando maggiori imposte e contributi previdenziali, con interessi e sanzioni.
La CTP di Salerno, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 34/8/13, rigettava il ricorso, compensando le spese.
Il contribuente proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla CTR con la sentenza impugnata per difetto di specifici motivi.
Il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente aveva richiesto una nuova valutazione di merito al giudice di secondo per aver omesso quello di primo grado di compierla.
Il motivo – a differenza di quanto eccepito in controricorso – è ammissibile, perché non contiene alcuna richiesta di un nuovo accertamento di fatto, censurando al contrario in diritto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello in difetto dei presupposti di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 assunto come violato.
Detto ciò, il motivo è fondato.
È la stessa CTR a dare atto, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, che il contribuente, con l’atto di appello, ‘lamentandone la falsa
interpretazione, riproduce le argomentazioni proposte ai primi giudici e chiede a questo Collegio la riforma dell’impugnata sentenza ‘.
Un tanto è di per se stesso nella specie sufficiente – alla luce del principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario, a differenza, sia consentito di far rilevare, del giudizio di cassazione (Cass. n. 125 del 2017) -un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto di appello, idonea a fondare il preciso ed ineludibile dovere decisiorio del giudice (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016).
D’altronde, in aggiunta a quanto precede, allega il contribuente che la richiesta alla CTR di una riedizione del giudizio di merito era espressamente motivata in funzione di un’inadeguata valutazione, da parte della CTP, delle doglianze dal medesimo avanzate con il ricorso introduttivo: sulla deduzione dell’effettiva inadeguatezza motivazionale della sentenza della CTP – la cui confutazione avrebbe eventualmente potuto giustificare la dichiarazione di inammissibilità di motivi meramente reiterativi – la CTR nondimeno nulla osserva.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 27 febbraio 2024.