Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8891 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8891 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRES-IVA 2010.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6438/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita,
-intimata –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 8336/15/2022, depositata il 7 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. l’accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo e terzo motivo, e la declaratoria di inammissibilità o l’assorbimento del quarto gen. dott. NOME COGNOME ha chiesto motivo;
FATTI DI CAUSA
Il concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava in data 19 settembre 2014 alla Barbagallo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE uninominale la cartella di pagamento n. 293-20140027996173, con la quale veniva richiesto, il pagamento delle imposte IRES ed IVA per l’anno d’imposta 2010, in forza di controllo automatizzato ex artt. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 8789/17/2017, depositata l’11 settembre 2017, rigettava il ricorso.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, con sentenza n. 8336/15/2022, pronunciata il 19 gennaio 2022 e depositata in segreteria il 7 ottobre 2022, dichiarava inammissibile l’appello, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 22 marzo 2023).
L ‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata.
Con decreto del 16 luglio 2014 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 29 novembre 2024.
La ricorrente ha depositato memoria.
A detta udienza è comparso l’Avvocato dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso come da verbale in atti.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, nonché per il rigetto del secondo e terzo motivo e per la declaratoria di inammissibilità o l’assorbimento del quarto motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, che erroneamente la Corte regionale aveva dichiarato l’appello inammissibile, in quanto, dalla ricostruzione storia della vicenda processuale, emergeva in modo lapalissiano, che il ricorso in appello contenesse una
espressa critica alla sentenza di primo grado, con evidenza dei punti da riformare.
1.2. Con il secondo motivo di appello si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nonché degli artt. 14, 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la C.G.T. di secondo grado avrebbe dovuto estromettere dal giudizio l’Agenzia delle Entrate, in quanto nel giudizio di primo grado non erano state rispettate le regole del contraddittorio processuale, poiché la concessionaria per la riscossione aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l’Ente impositore, pur non essendovi tenuta e potendovi provvedere direttamente ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999, e quest’ultimo aveva espletato un intervento volontario fuori dai termini previsti dagli artt. 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992, essendo stato effettuato soltanto otto giorni prima dell’udienza di primo grado, fissata per il 6 aprile 2017.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, nonché degli artt. 14 e 59, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la C.G.T. regionale avrebbe dovuto, in via rescindente, rinviare la controversia al giudice di primo grado, in quanto non erano state ivi rispettate le regole del contraddittorio processuale, posto che la Riscossione Sicilia s.p.aRAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, pur non
essendo tenuta e potendovi provvedere direttamente ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la società non era soggetta ad IRES, in quanto aveva scelto il regime di trasparenza in capo ai soci, i quale avrebbero applicato l’IRPEF sui redditi imputati per proporzione alla quota di proprietà, nel mentre, con riferimento all’IVA, trattandosi di tributo armonizzato sarebbe stato comunque necessario un contraddittorio preventivo.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
La Corte regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, perché ritenuto privo di motivi specifici e meramente riproduttivo dei motivi di ricorso in primo grado.
Come questa Corte ha avuto modo più svolte di statuire, nel processo tributario, ove l’appellante si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse argomentazioni già proposte in primo grado, ovvero nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità della pretesa tributaria, l’onere di
impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è da ritenersi assolto (Cass. 25 febbraio 2022, n. 6302).
Nel processo tributario, pertanto, l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria o il contribuente si limitino a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (da ultimo Cass. 19 settembre 2024, n. 25191; Cass. 13 giugno 2024, n. 16516).
Nel caso di specie, peraltro, il ricorso in appello appare sufficientemente argomentato, in quanto contiene specifiche critiche alla decisione adottata.
2.2. Gli altri motivi, riguardando il merito della controversia, che non è stato esaminato dalla C.G.T., devono ritenersi inammissibili.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al primo motivo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara inammissibili gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, la
quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.