Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7840 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
Oggetto:
Tributi
Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14941/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , con indirizzo PEC EMAIL, giusta procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 5174/17/15, depositata il 15.12.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2023.
Sentito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale;
Sentito , per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, per l’anno 2006 , a seguito della ripresa a tassazione di costi indeducibili e di IVA considerata indetraibile, in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia -sezione staccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE , con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, in quanto non risultava agli atti la ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, il cui deposito, entro trenta giorni dalla spedizione, funzionale a consentire la verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante e della tempestività dell’impugnazione , è previsto a pena di inammissibilità del gravame dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. cit., non potendo essere depositato successivamente.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, illustrati con memoria.
La causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei gradi di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, senza verificare, anche mediante l’ordine di esibizione degli originali RAGIONE_SOCIALE ricevute di spedizione dell’atto di appello, la tempestiva costituzione dell’appellante, avvenuta in data 28.03.2012, e senza considerare che l’appellato era stato posto in condizioni di contraddire all’appello; aggiunge che è stato in ogni caso rispettato il termine di trenta giorni tra la notifica dell’atto di appello e il suo deposito in segreteria e che il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria decorre dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario e non da quella di spedizione della raccomandata, posto che la ratio della predetta disposizione attiene alla necessità di verificare la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante e non dell’appello ; poiché la sentenza di primo grado era stata depositata in data 18.07.2011, dalla ricevuta di ritorno, puntualmente allegata dall’Ufficio, che dimostrava come il contribuente (appellato) aveva ricevuto l’atto di appello in data 12.03.2012, la CTR avrebbe potuto desumere che l’appello era stato notificato largamente in anticipo rispetto alla scadenza del termine di impugnazione, che andava a scadere in data 1.10.2013, ed era stato depositato tempestivamente in data 28.03.2012.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, lett. d) cod. proc. civ. e 36, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul merito dell’appello proposto dall’Ufficio, in relazione all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio .
Il primo motivo è infondato.
3.1 Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, in quanto la ricorrente ha correttamente proposto la censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denunciando un error in procedendo , per la violazione RAGIONE_SOCIALE norme relative al processo tributario.
3.2 Ciò premesso, s econdo l’orientamento ormai pacifico di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 13452 del 29/05/2017), ‘Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza ‘).
3.3 E’ stato altresì affermato (Cass. n. 31879 del 27/10/2022) che ‘nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico,
o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)’.
3.4. Nella specie, nei fascicoli dei gradi di merito non si rinviene la ricevuta di spedizione del ricorso in appello, né l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale , ma solo l’avviso di ricevimento (prodotto in copia anche dalla controricorrente, in allegato al controricorso), dal quale non si evince la data di spedizione del plico.
3.5 La data di ricezione dell’atto di appello, indicata nell’avviso di ricevimento del plico (12.03.2012), peraltro, è successiva alla scadenza del termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (18.07.2011), che scadeva in data 5.03.2012 (e non in data 1.10.2013, come erroneamente rilevato dalla ricorrente principale), in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato in data 29.09.200 9 e, quindi, in data successiva all’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (4.07.2009), che ha modificato il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
3.6 L ‘avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la ricezione del ricorso in appello, non contiene, pertanto, a riscontro della tempestività dell’appello, i requisiti previsti dalla legge per
sopperire al mancato deposito della ricevuta di spedizione, sicchè è irrilevante accertare se, a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’appellato, la costituzione dell’appellante sia stata tempestiva.
Anche il secondo motivo è infondato, posto che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello impediva alla Commissione territoriale di pronunciarsi sul merito della pretesa.
P assando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, individuando la ‘grave e/o eccezionale ragione’ che potesse giustificarla nel carattere ufficioso del rilievo d’inammissibilità dell’appello.
5.1 Il motivo è fondato.
5.2 La sentenza impugnata si è limitata ad indicare la ragione di ‘gravità ed eccezionalità’, che impone, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis ), la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese anche in mancanza di reciproca soccombenza, nel fatto che ‘la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata fatta d’ufficio’.
5.3 La mancanza di una specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese comporta un vizio di violazione di legge (Cass. 24.01.2022, n. 1950), non potendosi disporre detta compensazione solo in base al carattere ufficioso del rilievo dell’inammissibilità dell’appello (Cass. n. 11301 dell’1/06/2015), in quanto la soccombenza, costituendo un’applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere RAGIONE_SOCIALE spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto sostanziale) abbia
provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. n. 19456 del 15/07/2008).
I n accoglimento dell’unico motivo del ricorso incidentale, rigettato quello principale, la sentenza va cassata, limitatamente al ricorso incidentale, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al ricorso incidentale, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2023