Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11981 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Avviso di iscrizione
Ipotecaria
Art. 53 del d.lgs.
n. 546/92
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 2986 del ruolo generale dell’anno 20 16, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE -incorporante RAGIONE_SOCIALE– in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME (in virtù di procura speciale rilasciata dal Direttore generale pro tempore , per notar NOME COGNOME rep. 40.086 del 16.3.2015) rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
AVV_NOTAIO
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 6342/02/2015, depositata in data 24.06.2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE -incorporante RAGIONE_SOCIALE– propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’AVV_NOTAIO avverso la sentenza n. 591/03/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino di accoglimento del ricorso del suddetto contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria su beni immobili inseriti in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. conseguente a cartelle esattoriali emesse per crediti erariali, contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ‘rigettato l’appello’ per mancanza di motivi specifici atteso che le censure di RAGIONE_SOCIALE riproducevano, in sostanza, le argomentazioni già svolte in prime cure. Nel merito la motivazione del giudice di primo grado era pienamente condivisibile attesa l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto: 1) trattavasi di una misura cautelare non strumentale all’espropriazione del bene considerato che l’iscrizione dell’ipoteca era avvenuta su beni immobili rientranti nel fondo patrimoniale formalmente vincolati per i bisogni della famiglia e, di conseguenza, esclusi dall’esecuzione forzata; 2) i crediti di natura tributaria e previdenziale per i quali era avvenuta l’iscrizione ipotecaria non erano inerenti ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, essendo del tutto estranei ad essi. Tale situazione di estraneità era ben nota al soggetto impositore e legittimamente rilevata, quale accertamento di fatto, dal giudice di primo grado.
3. E’ rimasto intimato l’AVV_NOTAIO .
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92, per non avere la CTR rilevato il proprio parziale difetto di giurisdizione in ordine ai ruoli aventi natura non tributaria atteso che le cartelle presupposte dell’ avviso iscrizione ipotecaria in questione avevano ad oggetto anche pretese per contributi previdenziali e per contravvenzioni al codice della strada.
2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.53 del d.lgs. n.546/92 per avere la CTR ritenuto che l’appello non potesse trovare accoglimento per mancanza di specifici motivi di impugnazione sebbene con il gravame il Concessionario avesse formulato esplicite critiche avverso le statuizioni della CTP nella parte in cui quest’ultima non aveva rilevato il proprio parziale difetto di giurisdizione nonché nella parte in cui aveva ritenuto estensibile il limite di cui all’art. 170 c.c. all’iscrizione ipotecaria oltre che alle misure propriamente espropriative e in cui aveva ritenuto che i debiti erariali e previdenziali derivanti dall’esercizio della professione di avvocato per i quali era avvenuta l’iscrizione fossero estranei ai bisogni della famiglia. In ogni caso, ad avviso della ricorrente, l’appello degli Uffici finanziari, in ambito tributario, poteva limitarsi alla mera riproposizione delle difese di primo grado e/o dei motivi di accertamento senza alcuna censura indirizzata alla sentenza impugnata sul presupposto del carattere devolutivo pieno del gravame.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto che i debiti tributari e non tributari derivanti dall’esercizio d ella professione di avvocato erano estranei ai bisogni della famiglia con operatività del divieto di esecuzione di cui all’art. 170 c.c. senza che il contribuente avesse
fornito la prova, come era suo onere, della estraneità dei suoi debiti ai bisogni della famiglia.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111Cost. e 36 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR affermato apoditticamente, con assoluta carenza motivazionale, che era ben nota al soggetto impositore l ‘ estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti tributari e non derivanti dalla professione di avvocato per i quali era avvenuta l’iscrizione ipotecaria in questione.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 170 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia fosse ben nota al soggetto impositore senza verificare se il debitore avesse provato la conoscenza da parte del creditor e (l’ente impositore che aveva formato i ruoli) di tale estraneità.
6.Con il sesto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 170 c.c. per avere la CTR ritenuto che il divieto di cui all’art. 170 c.cc. si estendeva ai provvedimenti cautelari del credito compresa l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R . n. 602/73.
Il secondo motivo- da esaminare logicamente in via prioritaria- è fondato.
7.1. Nella sentenza impugnata, la CTR, nel ‘rigettare’ l’appello di RAGIONE_SOCIALE, ha osservato che il gravame non poteva trovare accoglimento ‘ per mancanza di motivi specifici e deduzioni che non già trovato riscontro nella sentenza di primo grado. Le censure dell’appellante che riproduceva , in sostanza, le argomentazioni già svolte in prime cure non concretizza la necessaria specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza impugnata e a confutazione della motivazione laddove i giudici di primo grado espresso il proprio convincimento sulla valutazione degli atti e documenti versati in giudizio con motivazione sufficiente e corretta che il Collegio pienamente condivide ‘. Nel
merito, ad avviso del giudice di appello, l’iscrizione ipotecaria su beni immobili rientranti nel fondo patrimoniale, formalmente vincolati ai bisogni della famiglia, era illegittima trattandosi di misura cautelare non strumentale all’espropriazione del bene ed essendo i crediti erariali e previdenziali per i quali era avvenuta l’iscrizione non inerenti ai debiti contratti per soddisfare tali bisogni.
7.2.Come da questa Corte precisato sul tema (v. da ultimo Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784) nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.igs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass. sez.5, 10 agosto 2019, n. 20745; Cass, Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Cass. sez. 5, n. 19896 del 2021 e Cass. sez. 5, n.25917 del 2022).
7.3.Il giudice del gravame non si è attenuto al suddetto principio, in quanto ha ritenuto sostanzialmente inammissibile l’appello erroneamente statuendo anche sul merito, ancorché con la declaratoria di inammissibilità del gravame si fosse spogliato della ” potestas iudicandi ” con conseguente carattere ad abundantiam delle argomentazioni svolte in ordine al merito della questione, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata (al riguardo, Sez. un., n. 24469
del 2013 e, ancora di recente, sez. I, ord. n. 11675 del 2020; Cass. sez. un. 2155/2021) per avere il contribuente riproposto avverso la sentenza del giudice di primo grado le medesime ragioni di doglianza già proposte con il ricorso introduttivo, il che, ad avviso dello stesso, avrebbe contrastato con il principio di specificità dei motivi di impugnazione che non consente di ribadire le difese già svolte in primo grado, ma impone all’appellante di individuare “le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza appellata, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dai primi giudici, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico”; invero, come ribadito in Cass. n. 27784 del 2020, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo non costituisce , di per sé, un motivo di inammissibilità , se le stesse doglianze risultano comunque in una contrapposizione alle argomentazioni della sentenza (nello stesso senso, Cass., sez. 5, n. 19896 del 2021). Ciò trova riscontro nell’atto di gravame – riprodotto in ricorso – dal quale si evince che RAGIONE_SOCIALE – aveva censurato la sentenza di primo grado -che aveva escluso il proprio difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie e, nel merito, aveva ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria non essendovi alcuna inerenza tra i crediti di natura tributaria e previdenziale vantati da RAGIONE_SOCIALE e i debiti contratti per i bisogni della famiglia deducendo preliminarmente che ‘ il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in relazione ai ruoli che esulavano dalla giurisdizione tributaria ex art. 2 del d.lgs. n. 546/92 ‘ e, nel merito, che ‘ il giudice avrebbe dovuto rigettare il ricorso poiché l’ipoteca esattoriale costituendo un atto propedeutico e conservativo non poteva essere ritenuto atto dell’esecuzione forzata. Infatti, come già rilevato in primo grado, i beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. non potevano essere oggetto di esecuzione forzata ma la circostanza non valeva per l’iscrizione ipotecaria che costituiva una misura cautelare a garanzia del debito e non un atto dell’espropriazione forzata esattoriale che comincia con l’avviso di vendita che ha anche la funzione di atto di pignoramento ex art. 78 del d.P.R. n. 602/73 ‘. Infine, il Concessionario ha
dedotto che ‘ la sentenza è errata nella misura in cui il giudice si è sostituito al debitore cui spetta di provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia e ha ritenuto con affermazione di principio, che il debito fiscale è di per sé estraneo ai bisogni della famiglia. Con ciò non soltanto ha invertito i principi in tema di onere della prova che spetta al debitore provare l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia ma non ha neppure tenuto conto che esiste una pre sunzione di inerenza dei debiti (anche fiscali) ai detti bisogni;… proprio il debito tributario, nel caso di specie per mancato pagamento di contributi, Irap ed Iva, dovuti per l’esercizio della professione di avvocato , ben rientra nel novero dei debiti sorti per i fabbisogni della famiglia ‘ (pag. 4 del ricorso). Nella specie, pertanto, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo non costituisce motivo di inammissibilità, risultando le stesse doglianze in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza di prime cure.
8. L’accoglimento del secondo motivo rende inutile la trattazione degli altri con assorbimento degli stessi.
9.In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024