Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34635 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto:
appello
–
specificità dei motivi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5551/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2741/06/2017, depositata il 19 luglio 2017; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale a carattere generale, la società contribuente riceveva l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, relativo al periodo d’imposta 2006 con il quale erano rideterminati i tributi dovuti, richiesti gli interessi ed irrogate le relative sanzioni.
Impugnato l’atto di fronte alla CTP, detto giudice accoglieva il ricorso.
Appellava l’Ufficio; con la sentenza qui gravata la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione erariale proposta in quanto difettosa in punto specificità dei motivi.
Ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 53 del d. l gs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere i giudici dell’appello erroneamente ritenuto inammissibile l’atto di appello dell’Ufficio.
Il motivo è fondato.
Nel processo tributario, ove l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici
dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.
Invero, che nella specie sia così avvenuto lo si desume non solo dall’atto di appello a questa Corte (prodotto quale all. n. 2 nel fascicolo di secondo grado versato, in atti nel presente giudizio dalla parte controricorrente) ma anche dalla stessa pronuncia impugnata, nella quale, il giudice del gravame, illustrando in maniera articolata la vicenda processuale, evidenzia come le ragioni di impugnazione siano state fondate sul contenuto dell’atto impositivo oggetto di censura in primo grado. Né può avere rilevanza alcuna, a tale proposito, che le ragioni di impugnazione siano state desunte dagli argomenti già valorizzati dalla sentenza di primo grado, atteso che la parte può certamente fondare le critiche sulle ragioni già illustrate al fine di asseverare la fondatezza della propria tesi, atteso il carattere devolutivo pieno, nel giudizio di secondo grado, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 30525/2018; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 14908/2014; Cass. n. 3064/2012).
Pertanto, nel ritenere generico e pertanto inammissibile l’atto di appello, la pronuncia di merito ha effettivamente commesso l’errore di diritto denunciato in ricorso.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito; i restanti motivi -incentrati sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla legittimità dei rilievi contenuti nell’avviso di accertamento; sulla violazione dell’art. 36 del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c. 2 c.p.c., oltre che degli artt. 92 c.p.c. e 15 c. 1 del d. lgs. n.
546 del 1992 , in relazione alla pronuncia di condanna dell’amministrazione finanziaria alle spese processualisono all’evidenza assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso che, determinando la cassazione della sentenza impugnata, comporta che il giudice del rinvio, stante l’ammissibilità dell’appello, dovrà pronunciare su tutti i motivi di impugnazione proposti e rivalutare, all’esito, anche la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche con riguardo alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME