Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28660/2022 R.G. proposto da : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 3796/2022 depositata il 03/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1, La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettando l’originario ricorso della contribuent e. La CTP aveva accolto il ricorso in relazione alla mancata allegazione del decreto ingiuntivo all’avviso di liquidazione, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione;
ricorre per cassazione la contribuente con tre motivi, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo ed il terzo motivo sono infondati e devono rigettarsi.
Con i primi due motivi di ricorso (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 62 d. lgs. 546 del 1992), la ricorrente prospetta omessa pronuncia sulle questioni riproposte in appello (primo motivo, l’avviso di liquidazione era nullo in quanto era stato notificato alla BPI che non era parte del rapporto tributario, ma solo rappresentante in virtù di un mandato con rappresentanza; secondo motivo, la somma era stata recuperata in relazione ad un saldo di conto corrente soggetto ad IVA e, in quanto tale, l’imposta di registro avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa per regola di alternatività).
Preliminarmente deve rilevarsi che in sede di gravame, nell’ipotesi di vittoria in primo grado, non risulta necessario proporre appello incidentale per le questioni rimaste assorbite -come nel caso in giudizio – come sostenuto dalla controricorrente, ma è sufficiente la riproposizione delle questioni ritenute assorbite («In tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l’onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce la norma dell’art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario. Pertanto, l’omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame» Cass. Sez. 5, 06/07/2011, n. 14925, Rv. 618535 – 01).
Comunque, anche qualora si ritenesse necessario l’appello incidentale, deve rilevarsi che nel processo tributario la riproposizione specifica delle questioni equivale alla proposizione di appello incidentale («Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e
difesa del resistente» Cass. Sez. 5, 24/06/2021, n. 18119, Rv. 661767 – 01).
Conseguentemente il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulle questioni, ritenute assorbite in primo grado, e riproposte specificamente in secondo grado dalla contribuente.
Tuttavia per il primo motivo può (deve) direttamente pronunciarsi questa Corte di legittimità trattandosi di questione di diritto, senza necessità di accertamenti ulteriori di merito («Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» Cass. Sez. 3, 16/06/2023, n. 17416, Rv. 668197 – 01). La notifica dell’accertamento al rappresenta nte deve ritenersi valida. La BPI aveva un mandato con rappresentanza e in tale qualifica aveva richiesto il decreto ingiuntivo; la stessa, pertanto, era la parte formale del giudizio e in quanto tale era anche legittimata a ricevere gli atti di imposizione fiscale in nome e per conto della BNL; peraltro, la BPI il 12 dicembre 2018 con atto di fusione per incorporazione veniva acquisita dalla BNL. Infine, qualora la notifica alla BPI fosse invalida, la BNL non sarebbe neanche legittimata a proporre ricorso (mancanza di interesse).
Viceversa, il secondo motivo comporta accertamenti di fatto per la decisione, dovendosi verificare se la fideiussione rilevava autonomamente quale atto enunciato; mentre il rapporto di conto corrente rientrerebbe nel campo IVA, con le conseguenze di legge sull’imposta di registro ex art. 40 Tur. La stessa BNL nel ricorso afferma che il decreto ingiuntivo era diretto ad NOME COGNOME quale ‘ fideiussore ‘ della correntista scoperta COGNOME, poi
fallita. Elementi, questi, non valutati dalla CTR ai fini della individuazione del regime di tassazione concretamente applicabile.
Con il terzo motivo la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 7, l. n. 212 del 2000, 54, quinto comma, d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione agli art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d. lgs. 546 del 1992. L’omess a allegazione del decreto ingiuntivo comporta la violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso.
Il motivo è infondato. Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, per la tassazione degli atti giudiziari (registro), basta indicare il numero del provvedimento per la sua individuazione da parte del contribuente: «In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 239 del 12/01/2021, Rv. 660232 – 01).
Inoltre, l’avviso di liquidazione non si limitava alla sola indicazione del numero del provvedimento giudiziario da registrare, ma specificava la natura del provvedimento giudiziario, la base imponibile (euro 280.000,00) per l’imposta da pagare e le ragioni di diritto per l’applicazione dell’imposta proporzionale. BNL era inoltre parte sostanziale del rapporto in lite.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08/04/2025 .