Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 305 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 305 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
Avv. Accer. IRPEF-IVA
2012
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12515/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
NOME
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 8854/2017 depositata in data 20 ottobre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava alla sig.ra NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rideterminava il reddito ai fini IRPEF e IVA in euro 44.240,00. In particolare, l’avviso di accertamento veniva emesso a seguito di un p.v.c.
della Guardia di Finanza di Eboli consegnato alla contribuente in data 04/12/2013, con il quale venivano constatati maggiori ricavi per € 10.032,00 (derivanti da vendite risultanti dai pagamenti effettuati via POS ma eseguite senza emissione del documento fiscale) e costi indeducibili per € 22.231,00 (per indebita deduzione di esistenze iniziali, posto che, per l’anno d’imposta 2011, la contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi).
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3497/2016, accoglieva il ricorso della contribuente, affermando che il mancato deposito del processo verbale della Guardia di Finanza nel corso del giudizio non aveva posto i giudici nella condizione di valutare le prove offerte dall’Ufficio ai fini della legittimità dell’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania; la contribuente non si costituiva in giudizio.
La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 8854/2017, depositata in data 20 ottobre 2017, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., nonché dell’art. 56 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto l’appello dell’Ufficio in base a quanto argomentato nel merito dalla contribuente in primo grado, così incorrendo nella violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni indicate in rubrica, dato che la norma stabilita dall’art. 346
c.p.c. (e quella speculare per il processo tributario di cui all’art. 56 D. Lgs. 546/1992) -secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate -si applica anche quando il contribuente non si costituisce nel giudizio d’appello, rimanendo contumace.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta gli errores in iudicando e in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la contribuente avesse adeguatamente provato di non aver conseguito i maggiori redditi accertati e non ha ritenuto che, a fronte della determinazione di un maggior reddito da parte dell’Ufficio, dovesse gravare poi sulla stessa contribuente l’onere di provare che il reddito accertato non fosse stato prodotto o fosse stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione, sotto altro aspetto, dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 59 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta gli errores in iudicando e in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata ad annullare l’avviso di accertamento, non preoccupandosi, in primis , di individuare criteri (eventualmente diversi da quelli adottati dall’Ufficio) per calcolare una percentuale di ricarico congrua e, in secondo luogo, di determinare tale percentuale in concreto, attraverso un esame diretto degli elementi in atti, adottando la decisione sul merito della questione e operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente riconducendo quest’ultima alla corretta misura ed entro i limiti posti dalle domande di parte.
2. Il primo motivo è fondato.
L’art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che ‘Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate’. Tale disposizione, che recepisce nel processo tributario il principio devolutivo temperato sancito dall’art. 346 cod. proc. civ., impone alla parte appellata, anche se vittoriosa in primo grado, l’onere di riproporre espressamente le domande o le eccezioni su cui il primo giudice non si è pronunciato, ad esempio perché ritenute assorbite.
2.1. Questa Corte ha costantemente affermato che la mancata riproposizione determina una presunzione di rinuncia che preclude al giudice del gravame l’esame di tali questioni. Tale principio si applica anche quando la parte appellata non si costituisce in giudizio, rimanendo contumace. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che: «Nel processo tributario, l’art. 346 cod. proc. civ., riprodotto dall’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace.» (Cass. 24/09/2014, n. 20062).
2.2. Costituisce principio pacifico giurisprudenziale quello secondo cui (cfr. Cass. 06/06/2018, n. 14534) l’onere di espressa riproposizione riguarda specificamente le domande o le eccezioni su cui il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato (come quelle assorbite), distinguendole da quelle espressamente respinte, per le quali l’unica via per evitarne il passaggio in giudicato è l’impugnazione, principale o incidentale.
Ancora, con un recente arresto (Cass. 03/05/2025, n. 11594), si è ribadito che, nel processo tributario, l’art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall’art. 56 del
D.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall’art. 110 del D.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.
2.3. Nel caso di specie, la C.t.p. ha annullato l’avviso di accertamento per un vizio puramente procedurale, assorbendo di fatto tutte le altre eccezioni di merito sollevate dalla contribuente e, in sede di appello, la contribuente, rimanendo contumace, ha omesso di riproporre tali eccezioni, le quali, pertanto, dovevano considerarsi rinunciate ai sensi del citato art. 56. Erroneamente, quindi, la Commissione territoriale, dopo aver superato la questione procedurale, ha fondato la propria decisione proprio su quelle eccezioni di merito che non facevano più parte del thema decidendum del giudizio di gravame, in violazione del principio devolutivo e pronunciandosi ultra petita su questioni non devolute alla sua cognizione a causa dell’inerzia processuale della parte appellata.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, di natura pregiudiziale e assorbente, discende l’assorbimento degli altri motivi, che attengono al merito della pretesa tributaria.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, affinché,
in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché
provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME