Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7377 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
2022, la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rinunciati, come detto, i primi tre motivi di ricorso, va da conto che con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3., cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per non avere il AVV_NOTAIO regionale dichiarato inammissibile l’appello come pure richiesto in sede di controdeduzioni in sede di gravame in ragione del fatto che il Comune di Canicattì aveva omesso di produrre la copia della ricevuta della raccomandata di spedizione dell’appello, depositando in sostituzione di essa una distinta di raccomandata conto n. 30400985, priva di timbro datario dell’Ufficio postale e di sottoscrizione da parte dell’impiegato addetto, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Con il quinto motivo di impugnazione l’istante s’è doluta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.
proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli artt. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’ art. 2697 cod. civ., contestando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo della TARSU per l’anno 2009, non avendo l’ente impositore depositato la sentenza n. 28/05/2008 del 13 febbraio 2008, né provata la sua definitività e nemmeno dimostrato di aver notificato l’atto presupposto alla cartella esattoriale impugnata.
Il ricorso va accolto in relazione al suo quarto, assorbente, motivo.
3.1. Ciò, non senza aver prima osservato, con valore assorbente rispetto all’analogo rilievo sollevato dalla difesa della ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con riferimento ai poteri rappresentativi dell’agente della riscossione in sede di merito, che non può ritenersi idonea la procura alla lite conferita in calce al controricorso di RAGIONE_SOCIALE, che va pertanto ritenuto inammissibile.
3.2. Come sopra esposto, l’agente della riscossione si è costituita nel presente giudizio, «in persona del direttore generale f.f. -procuratore, dr. NOME COGNOME, giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata dal notaio in Catania, AVV_NOTAIO (rep. 2031 -racc. 1460)», che ha rilasciato la procura alla lite al difensore.
3.3. Sta di fatto che detta procura (sostanziale) non risulta indicata come allegata al ricorso, né depositata in atti, per cui ricorre quanto più volte precisato da questa Corte secondo cui « non può ritenersi idonea la procura in calce qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società RAGIONE_SOCIALE, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, come
da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale» (cfr. Cass. Sez. T., 25 gennaio 2022, n. 2033 e le altre ivi richiamate; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 24893).
Dall’esame degli atti processuali, come anticipato, acquisiti con la suddetta ordinanza interlocutoria, non risulta il deposito della ricevuta di spedizione della notifica del ricorso in appello di cui all’art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall’art. 53, comma 2, del medesimo d.lgs.
Dallo scrutinio del ricorso in appello emerge che i difensori del Comune avvertirono che «Costituendosi verrà depositato oltre un esemplare del presente ricorso in appello, che si attesta conforme all’originale notificato, corredato di copia RAGIONE_SOCIALE ricevute di notifica a controparte » (v. pagina n. 5 del ricorso in appello).
Senonchè, nella documentazione presente nel fascicolo di ufficio acquisito non vi è traccia della ricevuta di notifica dell’appello alla ricorrente.
Risulta, invece, l’atto di appello, nella cui prima pagina è impresso il codice a barra della raccomandata n. NUMERO_DOCUMENTO, l’annotazione del pagamento della ‘posta raccomandata’, nonchè un timbro dell’Ufficio postale di Canicattì, con data illeggibile.
Risulta altresì depositata la distinta RAGIONE_SOCIALE raccomandate ‘conto n. 30400985’ della RAGIONE_SOCIALE del Comune RAGIONE_SOCIALE Canicattì, in cui venivano annotati i
numeri RAGIONE_SOCIALE raccomandate 13860374800-2, asseritamente inviata a COGNOME NOME, e 13860374799-0, asseritamente inviata alla Commissione tributaria, oltre alla scheda dell’Ufficio di ragioneria del Comune in cui veniva indicato il peso ed il costo RAGIONE_SOCIALE raccomandate.
L’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabiliva e stabilisce ancora, al primo comma, che «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale ».
Il secondo della medesima disposizione prevede che «L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente ».
Questa Corte ha più volte affermato che nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i
presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (così Cass., Sez. T, 27 ottobre 2022, n. 31879, che richiama Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452 e Cass. 11 agosto 2022, n. 24726).
8.1. Come sopra esposto, nessuno di tali documenti (ricevuta di spedizione del plico, elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario) risulta essere stato depositato dal Comune, nonostante il citato annuncio della loro produzione al momento della costituzione.
Va aggiunto che detta eccezione era stata compiutamente sollevata nel giudizio di appello in sede di controdeduzioni depositate il 12 giugno 2014 (v. pagina n. 2) ed il profilo riguardava, come correttamente dedotto, la violazione dell’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui del tutto inconferente si rileva l’argomento utilizzato dal AVV_NOTAIO regionale secondo cui «l’impugnazione di un atto sana ogni eventuale vizio di notifica».
8.2. Con tale rilievo la Commissione ha mostrato di non aver correttamente inteso la natura dell’eccezione svolta, omettendo quindi di pronunciarsi, il che ha giustificato il riferimento nel motivo in esame alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (da riqualificare sotto il canone censorio di cui
all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.), dovendo in ogni caso osservarsi che il secondo comma dell’art. 22 citato sanciva e stabilisce ancora che «l’inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio anche se parte resistente si costituisce », per cui nessuna sanatoria del vizio è utilmente invocabile.
Alla luce di quanto precede, il quarto motivo di ricorso va, quindi, accolto, con valore assorbente rispetto all’esame della quinta censura, per cui, accertata l’inammissibilità dell’appello del Comune, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo d’appello non poteva proseguire (cfr. Cass., Sez. T, 27 ottobre 2022, n. 31879, cit., che richiama Cass. 12 aprile 2019, n. 10322, in tema di inammissibilità dell’appello proposto con atto notificato direttamente tramite il servizio postale, ove, nel termine previsto dal l’art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non era stato depositato il relativo avviso di ricevimento e la sentenza di appello non aveva rilevato tale radicale vizio processuale).
Le spese del giudizio di appello e quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore che reso la prescritta dichiarazione (v. ultima memoria) e condanna solidale RAGIONE_SOCIALE controparti.
10.1. Va chiarito che non possono essere liquidate le spese del primo grado di giudizio, non essendo stata la statuizione di compensazione adottata dal primo AVV_NOTAIO oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte della contribuente, non valendo a tal fine la generica richiesta formulata nelle controdeduzioni dall’odierna ricorrente di condanna alle spese
dei due gradi di giudizio, siccome priva di ogni puntuale censura contro la disposta compensazione.
10.2. Va, inoltre, sul punto precisato, per quanto concerne la posizione processuale di RAGIONE_SOCIALE, che con legge (di conversione) 23 luglio 2021, n. 106 è stato disposto lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di RAGIONE_SOCIALE, con il conseguenziale passaggio dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che le svolge mediante l’RAGIONE_SOCIALE, la quale è quindi subentrata ex lege , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo a RAGIONE_SOCIALE, nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius , sebbene con la peculiarità di un « trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione » (cfr. Cass. SS.UU. n. 15911/2021).
Consegue a tanto che le spese processuali vanno poste a carico dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Canicattì avverso la sentenza n. 698/4/2011 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento.
Co ndanna il Comune di Canicattì e l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, che liquida nella misura di 500,00 € per compensi, nonché a quelle del giudizio
di legittimità, che liquida della ricorrente nella somma di 1.500,00 €, oltre accessori ed esborsi liquidati, quest’ultimi, i n 200,00 € , il tutto in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre