Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3912/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, pec , con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE) , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, pec , -nonché dall’AVV_NOTAIO – elettivamente domiciliata presso RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO;
-controricorrente –
Oggetto: Accertamento
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6616/45/15, depositata il 2 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR in epigrafe con cui era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima la cartella impugnata, relativa a RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2001.
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso.
CONSIDERATO CHE
L’unico motivo di ricorso denuncia ‘omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia Violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto’.
Il contribuente lamenta che la sentenza non abbia dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni fondanti la decisione; deduce che la decisione impugnata ha errato poiché, asserendo che ‘i motivi esposti dal contribuente con il suo atto d’appello sono totalmente non riferibili ai capi della sentenza impugnata’, ha imputato all’appellante un errore l’identificazione della cartella di pagamento impugnata -commesso, in realtà, dalla Commissione tributaria provinciale.
Rileva altresì che tale divergenza costituiva errore di trascrizione della sentenza -anzi mero errore materiale – per essere la diversa cartella oggetto di un parallelo giudizio, sicché non poteva dar luogo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma avrebbe imposto un provvedimento di correzione di errore materiale.
Il motivo -e, dunque, il ricorso -è inammissibile e per plurime ragioni.
In primo luogo, il motivo (e, anzi, le censure ivi cumulativamente proposte) è del tutto innominato, non essendo riferibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALE ragioni di ricorso tassativamente stabilite dall’art. 360, primo comma, c.p.c.
Le doglianze articolate nel suddetto motivo, in secondo luogo, sono inestricabilmente connesse, cumulando a dedotti vizi motivazionale censure per violazione di legge, tra l’altro in alcun modo enucleabili in relazione alla norma di legge asseritamente violata.
Inoltre, le stesse doglianze non sono in alcun modo pertinenti rispetto alla statuizione della CTR che ha dichiarato inammissibile l’appello per l’assoluta carenza di specificità e riferibilità dei motivi alla sentenza impugnata, statuizione la cui contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere, in ipotesi, come violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in alcun modo proposta.
Le stesse, infine, sono carenti per specificità attesa l’assente riproduzione e indicazione degli atti richiamati (in ispecie dell’atto di gravame proposto dal contribuente), che avrebbe consentito a questa Corte l’eventuale esame RAGIONE_SOCIALE questioni – tanto più a fronte della motivazione della CTR che, pur sintetica, non è stata omessa né è apparente -, sicché neppure risulta se l’asserito errore commesso dalla CTP (indicazione di una cartella diversa da quella oggetto del giudizio) sia stato denunciato, e in quale modo, in sede di appello.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali a favore de ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 4.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva, CPA e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024