Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27263 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23779/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ricorrente
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Nola, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4487/17/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 17, depositata in data 31.5.2022, notificata il 30.6.2022;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 23.9.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
Appello tributarioart. 53 decreto legislativo n. 546/92 -inammissibilità presupposti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 2162/3/2021, in quanto nell’atto di appello era ‘ omesso il riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma ed il gravame non contiene alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata.’
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 23.9.2025.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo- rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », la ricorrente, trascritti, in ossequio al canone dell’autosufficienza, la motivazione della sentenza della C.T.P. oggetto di gravame e l’atto di appello avverso la stessa, assume essere errata la statuizione della C.T.R. che ha ritenuto inammissibile il gravame da essa proposto, avendo invece l’Ufficio, dopo aver specificato i motivi che hanno condotto il giudice di primo grado ad accogliere il ricorso, debitamente illustrato le contestazioni mosse alla decisione di primo grado.
Il motivo è fondato.
1.1. In conformità alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. Sez. U, ordinanza n. 36481 del 13/12/2022), innanzitutto si rammenta che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 3.2. Inoltre, con specifico riferimento al contenzioso tributario, la Sezione (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15519 del 21/07/2020, conforme, tra le altre, a Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 20379 del 24/08/2017, Cass. Sez. 5, sentenza n. 707 del 15/01/2019) ha affermato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Al proposito, gli elementi di specificità dei motivi possono ben ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
1.2. Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE ha riprodotto in ricorso la parte dell’appello in cui ha sottoposto all’attenzione del giudice di secondo grado le questioni giuridiche già avanzate in primo grado e, nella sua prospettazione, non adeguatamente vagliate dalla CTP, di cui ha censurato specificamente la motivazione.
Tale apparato argomentativo appare adeguato, in quanto l’interpretazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 dev’essere condotta restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la
decisione di primo grado, come avvenuto nella fattispecie, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass. 15519/2020).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà all’esame dei motivi di gravame formulati dall’Ufficio e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame dei motivi di gravame formulati dall’RAGIONE_SOCIALE, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)