Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20927 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12507/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione Staccata di Salerno n. 5025/2020 depositata il 28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La DLF RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 emessi a carico della associazione, che in quegli anni non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
1.1. I ricorsi della contribuente, riuniti, venivano accolti in primo grado dalla CTP di Salerno, con sentenza confermata in appello dalla CTR della Campania , che rilevava in via assorbente l’avvenuta decadenza dell’azione accertativa , ritenendo non operante nella
specie l’invocato raddoppio dei termini di cui agli artt. 43 comma 3 DPR 600/73 e 57 comma 3 DPR 633/72.
Tuttavia, la Corte di cassazione, adita d all’ Agenzia delle Entrate, con ordinanza n. 4348/19 cassava la sentenza d’appello e rimetteva la controversia alla CTR Campania in altra composizione.
Riassunta la causa, la Corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, ha quindi respinto i ricorsi della Associazione sportiva, da un lato prendendo atto della pronunzia della Corte di cassazione che aveva ritenuto legittimo il raddoppio dei termini ex artt. 43 comma 3 DPR 600/73 e 57 comma 3 DPR 633/72, dall’altro rilevando che la contribuente non aveva riproposto in appello le eccezioni restate assorbite in primo grado, sicché tali eccezioni erano da intendersi rinunciate ex art. 56 d.lgs. 546/92.
L’associazione sportiva ricorre contro la decisione dei giudici del rinvio con due motivi e resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo accogliersi il ricorso.
Infine, in prossimità dell’adunanza , la contribuente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Associazione contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c. la «Violazione o falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice di rinvio, ex artt. 384 cpv. e 394 c.p.c. Nullità della sentenza di rinvio per avere la Commissione Regionale omesso di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte Suprema nell’Ordinanza di rimessione n. 4348/2019 e per indebita rinnovazione di iusdicere su parti coperte dal giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.».
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L ‘originaria sentenza d’appello si basava sull’unico profilo dirimente dell’intervenuta decadenza dell’azione accertatrice per inoperatività del raddoppio dei termini.
1.3. La Corte di cassazione, nell’accogliere con l’ordinanza n. 4348/19 la relativa censura sollevata dall’ Agenzia delle Entrate e cassare quindi la sentenza impugnata, ha disposto ‘rinvio alla competente CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità’ .
1.4. Contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero, i giudici del rinvio non hanno disatteso tale esplicito comando, di esaminare le ‘questioni rimaste assorbite’ ; hanno al contrario proceduto al loro esame, quantomeno in via preliminare, considerandole tuttavia rinunciate dalla Associazione nel precedente grado d’appello.
1.5. Né può ritenersi che la statuizione della Corte di cassazione possa leggersi come una implicita affermazione di ammissibilità di tali questioni. E, dunque, non essendo stata compiuta né dalla CTR nella sentenza poi cassata, né dalla Corte di cassazione alcuna valutazione in merito alla ammissibilità ex art. 56 D.Lgs. n. 546/1992 di tali questioni, mai esaminate perché ritenute ‘assorbite’, sul punto non può ritenersi formato il giudicato interno.
Con il secondo strumento di impugnazione l’associazione ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 56 cod. trib. e 346 c.p.c.».
2.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad esporre.
2.2. Costituisce circostanza pacifica, evidenziata negli atti delle parti, che in primo grado i ricorsi della Associazione furono accolti non solo per l’intervenuta decadenza dall’azione accertatrice, ma anche per la violazione del termine massimo per la verifica fiscale
fissato dall’art. 12 comma 5 legge 212/00. Dunque, tale questione non doveva essere riproposta dalla parte vincitrice, ma doveva essere -e lo fu -oggetto di appello principale da parte dell’amministrazione finanziaria.
La conseguenza è che l’art. 56 d.lgs. 546/92 per tale questione non è in alcun modo invocabile, e pertanto la CTR, in sede di rinvio, ne ha erroneamente pretermesso l’esame .
2.3. Così non è per le ulteriori censure proposte con i ricorsi originari della contribuente, analiticamente specificate nel ricorso per cassazione, con cui si deducevano il difetto di motivazione degli atti impositivi, la violazione dell’art. 39 DPR 600/72 e del principio dell’onere della prova, la violazione della normativa in materia di associazioni dilettantistiche sportive, la mancata considerazione dei costi e delle perdite di esercizio nonché la mancata applicazione della continuazione e del cumulo giuridico.
2.4. Tali ulteriori questioni non furono esaminate dalla Corte di primo grado, perché assorbite dalle due questioni preliminari della decadenza e del mancato rispetto dell’art. 12 comma 5 legge 212/2000.
Quindi, a fronte dell’appello proposto dall’Ufficio, la contribuente si era costituita chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza ad essa favorevole, nonché di ‘accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte’ , come da conclusioni della comparsa di costituzione in appello della Associazione espressamente trascritte nel ricorso.
2.5. A tale riguardo, va richiamato il granitico orientamento di questa Suprema Corte, di cui infra si darà conto, ed al quale si vuole dare continuità, non ravvisandosi, pur a fronte delle apprezzabili osservazioni del Pubblico ministero, ragioni per discostarsene. E, dunque, si deve disattendere l’istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza. In adesione all’indirizzo
espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).
2.6. Tanto rilevato, giova ricordare che questa Corte ha affermato che «Nel processo tributario, l’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure “per relationem”, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass. Sez. 6, 19/12/2017, n. 30444, Rv. 646990 01).
Piu di recente si è precisato (V. Cass. n. 10993 del 26 aprile 2023) che « … in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Cass. 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. 20 agosto 2004, n. 16360); tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev’essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 15 ottobre 2020, n. 22311)».
Non è sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca, il generico quanto vacuo riferimento a tutte le difese e/o alle argomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado
(cfr. Cass. 19 dicembre 2017, n. 30444; Cass. 27 novembre 2015, n. 24267; Cass. 6 luglio 2011, n. 14925; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21506).
In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto, per quanto di ragione, il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto e per quanto di ragione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione Staccata di Salerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e per quanto di ragione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione Staccata di Salerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/07/2025.