Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6324/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in INDIRCOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1422/2016 depositata il 30/08/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, notaio, ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che, in controversia relativa alla contestazione di erronea deduzione di ritenute fiscali non versate, aveva accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE
delle entrate, riconoscendo la legittimità della cartella di pagamento contestata dal contribuente.
L’Amministrazione resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che, come da attestazione della cancelleria, il difensore del ricorrente risulta radiato ed il domiciliatario risulta inesistente al Reginde.
Peraltro, il decreto di fissazione della presente adunanza in camera di consiglio è stato comunicato personalmente alla parte sin dal 20/06/2024., al fine di munirsi di nuovo difensore, facoltà non esercitata (v. Cass. Sez. U. 13.1.2006 n.477).
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente fa valere, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali non avrebbero provveduto al versamento delle ritenute d’acconto.
2.1. Con il secondo strumento di impugnazione, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 ter del DPR n. 600 del 1973 e 4, comma 6ter del DPR n. 322 del 1988.
Preliminarmente, va rilevata la tardività della proposizione del ricorso che risulta spedito per la notificazione in data 1° marzo 2017, come da attestazione dell’ufficiale giudiziario della C orte di appello di Firenze, e pertanto senza rispettare il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. che, in relazione alla sentenza della CTR impugnata, depositata in data 30 agosto 2016, scadeva in data 28 febbraio 2017.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/10/2024.