Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6689 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6689 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1851 -20 25 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
Oggetto:
appello tardivo
avverso la sentenza n. 4185/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 27/06/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello proposto con atto notificato in data 5 febbraio 2024 avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che l’impugnazione era stata proposta tardivamente, oltre il termine semestrale decorrente dal 26 settembre 2022, di pubblicazione della sentenza impugnata, pure calcolata la sospensione di nove mesi di cui all’art. 1, comma 199, della legge 197 del 2022 e la sospensione feriale.
Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui replica l’Agenzia intimata con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso viene dedotta la «Nullità della sentenza: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5 -(art. 360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile)».
Sostiene la ricorrente che la CGT2 aveva errato nel ritenere tardivo l’appello ed evidenzia, da un lato, la non cumulabilità della sospensione straordinaria di cui all’art. 1, comma 199, della legge 197 del 2022 con i trentuno giorni di sospensione feriale e, dall’altro, che la citata disposizione prevede una sospensione straordinaria di undici mesi.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va preliminarmente esaminata e rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dalla controricorrente sull’erroneo
rilievo che la ricorrente non avrebbe censurato la statuizione d’appello che aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie la modifica dell’art. 1, comma 199, della legge 197 del 2022 ad opera dell’art. 20 del d.l. n. 34 del 2023, che aveva prorogato ad undici mesi l’originario termine straordinario di sospensione di nove mesi.
Al riguardo osserva il Collegio che la ricorrente nel prospettare nel motivo di ricorso l’applicabilità del più lungo termine di undici mesi di sospensione straordinaria dei termini di impugnazione alle controversie definibili ai sensi del comma 197 del citato art. 1, originariamente di nove mesi, ha chiaramente censurato la sentenza impugnata che, invece, aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie la disposizione che aveva prorogato detto termine modificando il citato comma 199.
Ciò precisato, osserva il Collegio che nel caso di specie non è controverso, come pure ammette la controricorrente (a pag. 2 del controricorso) che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 26 settembre 2022 e che l’appello era stato notificato il 5 febbrai o 2024.
Orbene, il termine ordinario (di sei mesi) per la presentazione del ricorso d’appello ex art. 327 c.p.c. scadeva il 26 marzo 2023.
Stante la sospensione di undici mesi di cui al citato art. 1, comma 199, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato da ll’art. 20, comma 1, lett. d), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, il termine di scadenza risultava prorogato al 26 febbraio 2024.
La notifica avvenuta, come detto, il 5 febbraio 2024 deve quindi ritenersi tempestiva.
Quanto alla sospensione straordinaria prevista dall’art. 1, comma 199, cit., osserva il Collegio che il termine originariamente fissato dal Legislatore in nove mesi è stato elevato a undici in forza dell’art. 20 sopra citato.
Orbene, tale disposizione è applicabile al caso di specie in virtù del principio giurisprudenziale in base al quale «Nel caso in cui, in pendenza della sospensione del termine per proporre impugnazione, intervenga una
proroga della sospensione medesima, quest’ultima rileva ai fini della determinazione del suddetto termine, trattandosi di norma processuale per la quale, in assenza di disposizione transitoria, vige il principio del tempus regit actum . (Fattispecie nella quale, ai fini del rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE. ha tenuto conto del periodo di sospensione previsto dall’art. 1, comma 199 della l. n. 197 del 2022, così come prorogato dall’art. 20, comma 1, lett. d), del d.l. n. 34 del 2023, conv. dalla l. n. 56 del 2023)» (Cass. n. 8287/2025).
Nella specie, invero, la proroga del termine di sospensione di cui al citato decreto-legge, entrato in vigore il 31 marzo 2023, è intervenuta nella pendenza della sospensione in questione, posto che, come detto sopra, il termine ordinario semestrale si era compiuto il 26 marzo 2023, ovvero pochi giorni prima dell’entrata in vigore del citato decreto -legge.
6. Da l complesso delle argomentazioni svolte discende l’ accoglimento del motivo di ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente perché provveda ad esaminare i motivi di appello proposti dalla società contribuente e, all’esito, a regolamentare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME