Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
Actio iudicati Prescrizione
-Interruzione – Dies a quo
-Appello tardivo proposto dal debitore -* Principio di diritto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17916/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentate e difese dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, -intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO n. 6475/2020, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio, in data 9 aprile 2018 , notificava alla RAGIONE_SOCIALE -legataria, per disposizione testamentaria di NOME COGNOME, della impresa individuale esercitata da quest’ultimo -cartella di pagamento relativa a somme dovute dal dante causa in virtù del recupero di un credito di imposta in aree svantaggiate, indebitamente compensato negli anni 2001 e 2002, così come accertato in sede giudiziale.
In particolare, per l’anno 2002 la legittimità del recupero , stante l’indebita compensazione, era stata accertata con sentenza della C.t.r. n. 290 del 2008, depositata il 5 dicembre 2008, che aveva riformato la sentenza di primo grado. Per l’anno 2001, invece, la legittimità era stata accertata dalla sentenza n. 49 del 2005, depositata il 31 marzo 2005, della C.t.p. di Avellino, la quale era stata appellata dagli eredi di NOME COGNOME con ricorso dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, dalla C.t.r. con sentenza n. 371 del 2008 depositata il 25 novembre 2008.
Avverso detta cartella la società spiegava ricorso innanzi alla C.t.p. di Avellino nei confronti sia dell’RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE.
La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso . Per l’effetto, accertava che erano dovuti solo gli importi riportati in cartella relativi all’anno 2002, per i quali affermava che non era decorso il termine di prescrizione decennale applicabile all’actio iudicati. Con riferimento all’anno 2001 riteneva , invece, che il credito fosse prescritto in quanto il detto termine decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva accertato l’indebita compensazione in quanto il titolo legittimant e l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme doveva individuarsi in quest’ultima ; viceversa escludeva che il dies a quo decorresse dalla sentenza resa in secondo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’appello spiegato dagli eredi in quanto tardivo.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello principale , evocando in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, e la società contribuente proponeva appello incidentale.
L’Ufficio censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito relativo all’anno 2001 osservando che l a sentenza di primo grado -resa nel giudizio avente ad oggetto la legittimità del recupero -era stata impugnata e che solo all’esito della sentenza di secondo grado era iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale e art. 2593 cod. civ.
La società contribuente, invece, con l’appello incidentale , chiedeva dichiararsi espressamente che, sempre con riferimento all’anno di imposta 2001, la detta sentenza di secondo grado poiché aveva accertato l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo ed era stata emessa all’esito di un giudizi o al quale era rimasta estranea, era inidonea a determinare la sospensione del termine di prescrizione, decorrente, pertanto, dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La C.t.r., in primo luogo, rilevava che su alcune RAGIONE_SOCIALE questioni poste in primo grado -ovvero quelle relative alla titolarità del debito tributario in capo alla società legataria ed alla legittimità del recupero del credito per l’anno 2002 in quanto non prescritto -era sceso il giudicato in mancanza di impugnazione da parte della società contribuente. Quanto alla questione controversa -ovvero la legittimità del recupero del credito relativo all’anno 2001 confermava la sentenza di primo grado; osservava, in primo luogo, che la società non aveva partecipato al giudizio di appello avente ad oggetto la legittimità dell’atto di recupero del credito in quanto introdotto dagli eredi e, in secondo luogo, che la C.t.r. aveva dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame, così implicitamente riconoscendo il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado. Per l’effetto, rigettava l’appello dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale della società.
RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza nei confronti della società, la quale ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec, consegnata il 22.6.2021 al difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione le RAGIONE_SOCIALE denunciano , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art . 2909 cod. civ. e dell’art. 111 cod. proc. civ.
Criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la decisione resa in appello nel giudizio avente ad oggetto la legittimità del recupero non fosse opponibile alla società legataria dell’impresa in quanto quest’ultima era rimasta estranea al giudizio stesso al quale, invece, avevano preso parte gli eredi del dante causa. Osservano che, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. , il giudicato è opponibile anche al legatario quale avente causa del debitore, il quale, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., era legittimato a partecipare al giudizio nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Con il secondo motivo di ricorso denunciano , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2560, 2943, 2946 e 2953 cod. civ.
Criticano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione decennale, proprio dell’ actio iudicati, decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e che non sortisse alcun effetto, ai fini del suo decorso, la proposizione di un appello dichiarato tardivo. Osservano che solo con il passaggio in giudicato (in data 25 maggio 2009, ovvero sei mesi dopo il deposito) della sentenza
di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l’appello , era divenuto definitivo il titolo legittimante la RAGIONE_SOCIALE del credito ed era iniziato il decorso del termine decennale di prescrizione; che, pertanto, la C.t.r. aveva errato nel fare decorrere il medesimo dal deposito della sentenza di primo grado anziché decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado. Aggiungono che la C.t.r. ha errato nel ritenere che il titolo legittimamente l’ iscrizione a ruolo fosse costituito dalla sentenza di primo grado e non dalla sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l’appello .
Il secondo motivo è infondato, restando assorbito il primo.
3.1. A seguito del passaggio in giudicato di sentenza sfavorevole al contribuente sull’atto di accertamento, il termine utile per la notifica della cartella di pagamento è quello decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ. Si è escluso, infatti, c he il diritto alla RAGIONE_SOCIALE di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, sia assoggettato ai termini di decadenza di cui al l’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale previ sto dall’art. 2953 c od. civ . per l’ actio iudicati (tra le più recenti, Cass. 19/09/2024, n. 25222).
Per regola generale, la prescrizione decennale da actio iudicati , prevista dall ‘ art. 2953 cod. civ., decorre, non dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Cass. 10/07/2014, n. 15765) e, se appellata, da quando, con la necessaria declaratoria giudiziale, si dà luogo all ‘ effetto processuale che rende definitiva la decisione (Cass. 07/10/2005 n. 19639).
3.2. La questione da esaminare è quale sia la regola da applicare nell’ipotesi in cui l’appello sia stato proposto tardivamente , e non dalla parte creditrice, bensì da quella debitrice.
Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che ‘ L’inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, non esclude l’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che – anche in questo caso – permane fino al giudicato ‘, Cass. Sez. III, 9.3.2006, n. 5104, e non si è mancato di ribadire che ‘ In tema di interruzione della prescrizione, l’inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura alla lite) non ne esclude l’efficacia interruttiva, che, anche in questo caso, permane fino al giudicato ‘, Cass. Sez. II, 14.12.2012, n. 23017 .
La questione in esame nel presente giudizio è però diversa.
3.3. Occorre innanzitutto ricordare che la prescrizione è un diritto disponibile, e deve pertanto essere esercitato dalla parte creditrice, la quale intenda evitare il suo compiersi.
Nel caso di specie il giudizio d’appello dichiarato inammissibile a causa della sua tardiva proposizione non è stato introdotto dal creditore, l’RAGIONE_SOCIALE impositore, bensì dai pretesi debitori. Inoltre le ricorrenti neppure allegano di avere richiesto il pagamento del credito mediante un qualsiasi atto rilevante quale messa in mora dei debitori prima che la prescrizione decennale si compisse a seguito della sentenza di primo grado.
3.3.1. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: ‘L’ interruzione della prescrizione del credito rimane integrata dalla domanda giudiziale proposta dal creditore, che pur sia dichiarata inammissibile, anche in sede di appello, perché la domanda giudiziale manifesta comunque la volontà del creditore di esercitare il suo diritto; divers amente l’interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore, ed il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto’.
Ne consegue, il rigetto del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
4.1. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME