Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16451 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14313/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 4952/16/15 depositata il 1° dicembre 2015
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 17 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale
, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, una plusvalenza di 1.565.000 euro asseritamente realizzata dal predetto contribuente nell’anno 2007 per effetto della cessione a titolo oneroso di un capannone industriale.
COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 2285/2/14 del 21 maggio 2014, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la plusvalenza conseguita dal contribuente nel minor importo di 1.461.060,88 euro.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 4952/16/15 del 1° dicembre 2015 respingeva il gravame della parte privata, giudicando infondati i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento dalla stessa reiterati con l’atto d’appello, sui quali, a suo dire, il giudice provinciale aveva omesso di pronunciare.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare in mero atto di costituzione, al solo .
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nei termini stabiliti dal comma 1 del predetto articolo il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento dell’esperito gravame di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C on il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene lamentata la violazione dell’art. 112
del medesimo codice e dell’art. 1 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si contesta alla CTR di aver omesso di pronunciare sul mezzo di gravame con il quale era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione.
Deduce, al riguardo, il ricorrente: <<Si osservava… (cfr. pag. 5 ricorso in appello) come nulla, nella pronuncia di primo grado, la Commissione argomentasse in merito: (…). Sulla base di tali considerazioni, pertanto, si eccepiva la nullità della sentenza siccome viziata da motivazione apparente (…) Ciò che, in ultima istanza, trovava puntuale ed inequivoca espressione nelle conclusioni rassegnate in sede di gravame dal contribuente, il quale promuoveva, quale prima domanda di merito, la richiesta di (cfr. conclusioni ricorso in appello). Ebbene, a fronte di tale specifico motivo di gravame, la CTR di Palermo -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE ometteva completamente di esercitare il benchè minimo vaglio critico, pretermettendo sul punto alcuna statuizione di sorta. La semplice lettura della parte motiva dell’impugnato decisum consente infatti di rilevare come il AVV_NOTAIO a quo si sia inopinatamente limitato a trattare in seconda istanza le questioni di merito già illustrate in primo grado, ma non anche a considerare ciò che era apertamente individuato dall’appellante quale primario e specifico motivo di censura alla sentenza della CTP gravata, consistente nel fatto che tale pronuncia difettasse di effettiva motivazione in ordine alla quasi totalità RAGIONE_SOCIALE doglianze sottoposte a giudizio. Sì che la CTR, lungi dall’esprimere una doverosa indagine in ordine alla esaustività ed organicità della pronuncia oggetto di revisione nei termini invocati dal contribuente, si è inammissibilmente cimentata nell’indebita disamina di ragioni di merito invece pretermesse dal primo AVV_NOTAIO,
operando peraltro nei confronti di quest’ultimo una inaccettabile sostituzione> .
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn 3) e 5) c.p.c., viene prospettata la violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si argomenta, in proposito:
-che con l’atto di appello era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado per e che ;
che, in particolare, ;
che ;
che .
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili.
3.1 Come chiaramente si ricava dal tenore RAGIONE_SOCIALE surriportate censure, ribadite nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c., il COGNOME contesta alla CTR di aver omesso di statuire sui motivi di gravame volti a denunciare la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente o carente.
3.2 Secondo l’impugnante, anziché pronunciare sulle anzidette censure, formanti oggetto di specifiche conclusioni rassegnate nell’atto di appello, il collegio regionale si sarebbe inammissibilmente sostituito al primo giudice nella disamina RAGIONE_SOCIALE questioni di merito che lo stesso aveva trascurato di esaminare.
3.3 La doglianza, così come formulata, non può trovare ingresso.
3.4 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione con cui si censuri la sentenza d’appello per aver omesso di dichiarare la nullità della decisione di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto non rientrante fra le ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice di seconde cure abbia statuito nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente derivante dall’omessa dichiarazione di nullità (cfr. Cass. n. 28744/2023, Cass. n. 18578/2015, Cass. n. 27777/2008).
3.5 Nel processo tributario la rimessione al primo giudice è espressamente disciplinata dall’art. 59, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale contemplante una serie di ipotesi tassative di regressione della causa al primo grado e costituente, per opinione unanime, l’eccezione alla regola generale fissata dal
comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, «al di fuori dei casi previsti al comma precedente, la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado».
3.6 La summenzionata previsione conferma che nel processo tributario, come in quello civile e amministrativo, l’appello è normalmente un mezzo d’impugnazione a carattere sostitutivo, onde il giudice del gravame, salvi i casi eccezionali e tassativi di rimessione di cui si è detto, è tenuto a decidere la causa nel merito, non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula soltanto che una questione possa essere successivamente proposta dinanzi a due giudici di grado diverso, e non anche che debba essere necessariamente decisa da entrambi (cfr. Cass. n. 23741/2022, Cass. n. 19579/2018, Cass. n. 3559/2010, Cass. n. 17121/2007).
3.7 Per quanto qui particolarmente rileva, è stato precisato che fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice tributario di primo grado non rientra il vizio di motivazione della sentenza appellata (cfr. Cass. n. 4217/2011, Cass. n. 2782/2006).
3.8 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, dai quali non v’è ragione di discostarsi, il ricorso si appalesa inammissibile, non avendo il COGNOME risentito alcun concreto pregiudizio a causa dell’omessa dichiarazione di nullità della decisione di primo grado.
3.9 Invero, anche in caso di accertata sussistenza del vizio motivazionale prospettato dall’appellante, la Commissione regionale non avrebbe potuto limitarsi a una declaratoria in rito, ma sarebbe comunque dovuta entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE questioni non esaminate dal primo giudice, adottando una sentenza destinata a sostituirsi totalmente a quella impugnata (sull’argomento si vedano, ex ceteris , Cass. n. 7934/2024, Cass. n. 24001/2021, Cass. n. 9001/2018, Cass. n. 352/2017); e ciò, per
l’appunto, è quanto accaduto nella presente fattispecie.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata a depositare un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione