Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 31257/2018 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna n. 759/12/2018, depositata il 19.03.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Ferrara accoglieva il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento relativa ad Iva ed altro, emessa a seguito di controllo automatizzato del Mod. Unico 2010, riguardante l’anno 2009, per il recupero di un credito d’imposta, evidenziato in dichiarazione per €
Oggetto: Tributi -Atto di appello mancante di una o più pagine nella copia notificata
683.879,00 e riportato dal precedente anno 2008, per il quale non era stata presentata la relativa dichiarazione;
la Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna dichiarava inammissibile l’appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
-il ricorso era inammissibile per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, atteso che la copia depositata e la copia notificata alla contribuente erano difformi; inoltre, la copia del ricorso depositato risultava completamente mancante della pagina quattro, rendendo l’atto di difficile interpretazione;
l ‘Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
-Con il primo motivo, l’ Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, comma 3, del d.lgs. 546/1992, e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, stante la mancanza della pagina 4 dell’ atto di appello, senza verificare se la pagina mancante avesse leso in concreto diritto di difesa della parte appellata e senza esaminare i successivi motivi dell’appello ;
con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. 546/92, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la CTR fornito una motivazione meramente apparente in ordine alla non intellegibilità del contenuto dell’appello privo d ella pag. 4;
con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22 comma 3, d.lgs. 546/1992, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per non avere la CTR indicato in cosa consisteva l’asserito difetto di conformità dell’esemplare dell’atto di appello notificato con le copie depositate, posto che non solo vi era l’attestazione sulle copie depositate, ma non era neppure stata contestata né rilevata l’effettiva difformità degli atti e le copie (quella notificata e quelle depositate) erano tutte conformi, anche nell’errore della mancanza della pagina 4 .
per esigenze di priorità logica va esaminato prima il secondo motivo che è infondato;
come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
-deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);
solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” , in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);
la sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quanto presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, palesa l’ iter logico seguito dai giudici di appello, che hanno dichiarato inammissibile l’appello sulla base della asserita non conformità della copia notificata con quella depositata e della mancanza di una pagina dell’atto di appello ;
le argomentazioni svolte esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
il primo e il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono invece fondati;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «In tema di contenzioso tributario, qualora l’atto di appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, in virtù della disposizione dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (esplicitamente richiamata, quanto all’appello, dal comma 2 dell’art. 53 del medesimo d.lgs.), in quanto tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale e non quella sostanziale difformità di contenuto sanzionata con l’inammissibilità, pur dovendo il giudice accertare, in concreto, se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l’inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione, ovvero quando l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una
puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell’atto notificato» (Cass. n. 8138 del 11/04/2011; 22106 del 31/10/2016);
-da tale orientamento si evince, quindi, che le previsioni d’inammissibilità del l’atto di appello di cui agli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per il loro rigore, devono essere interpretate in senso restrittivo, e, cioè, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002);
la CTR non si è attenuta ai suindicati principi, non avendo verificato, in concreto, se la mancanza della pagina 4 del l’atto di appello (mancante, peraltro, sia nella copia notificata che in quella depositata) avesse effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, o se, invece, l’unica pagina omessa risulta va irrilevante al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione, avuto riguardo anche all’atto di costituzione dell’appellato e alle eventuali repliche ai motivi di gravame in esso contenute; i giudici di appello, inoltre, non hanno indicato quale fosse l’asserita difformità dell’atto di appello depositato rispetto a quello notificato e se la stessa potesse integrare quella sostanziale difformità di contenuto, sanzionata con l’inammissibilità;
in conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2025