Appello Incidentale Tributario: La Cassazione Fa Prevalere la Sostanza sulla Forma
Nel processo tributario, la chiarezza delle intenzioni conta più del rigido formalismo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale per la difesa del contribuente: per proporre un appello incidentale tributario non sono necessarie formule specifiche, ma è sufficiente che la volontà di riformare la sentenza di primo grado emerga chiaramente dagli atti. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Una società a responsabilità limitata si trovava a dover rispondere, in solido con un’altra ditta, del mancato versamento dell’IVA relativo all’acquisto di due autovetture. L’Amministrazione Finanziaria aveva emesso una cartella di pagamento, impugnata dalla società.
In primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), la società aveva sollevato, tra le varie difese, un’eccezione di incompetenza territoriale dell’ufficio. La CTP accoglieva il ricorso della società nel merito, annullando la cartella, ma senza pronunciarsi esplicitamente sull’eccezione di incompetenza, rigettandola quindi in modo implicito.
L’Agenzia Fiscale proponeva appello contro la decisione. La società, costituendosi in giudizio, riproponeva l’eccezione di incompetenza territoriale nelle proprie controdeduzioni.
L’Appello Incidentale Tributario e la Decisione della CTR
La Commissione Tributaria Regionale (CTR), tuttavia, dichiarava inammissibile l’eccezione, sostenendo che la società avrebbe dovuto proporre un formale appello incidentale tributario e non poteva limitarsi a ripresentare la questione nelle memorie difensive. Nel merito, la CTR ribaltava la decisione di primo grado, dando ragione all’Amministrazione Finanziaria e confermando la legittimità della cartella di pagamento.
Le Motivazioni della Cassazione
La società ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata applicazione delle norme processuali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, fornendo chiarimenti decisivi sulla natura dell’appello incidentale nel processo tributario.
La Corte ha stabilito che, anche se si volesse considerare necessaria la forma dell’appello incidentale, la decisione della CTR sarebbe comunque errata. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 2752/2012), la Cassazione ha ribadito che per la proposizione dell’appello incidentale tributario non sono richieste ‘formule sacramentali’.
È sufficiente che dalle deduzioni e dalle conclusioni formulate dalla parte appellata nelle proprie controdeduzioni emerga in modo chiaro e inequivocabile la volontà di ottenere la riforma della decisione di primo grado su un punto specifico. Nel caso in esame, la riproposizione esplicita dell’eccezione di incompetenza territoriale era logicamente diretta a ottenere la riforma della sentenza di primo grado su quel punto e, pertanto, doveva essere considerata a tutti gli effetti un valido gravame incidentale. Privare di valore tale richiesta, ha concluso la Corte, svuoterebbe di significato la difesa della parte vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale.
Le Conclusioni
L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha comportato l’assorbimento degli altri motivi. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione. Il nuovo collegio dovrà, prima di ogni altra cosa, esaminare nel merito l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società. Questa ordinanza rafforza il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che i diritti di difesa possano essere esercitati efficacemente, senza essere ostacolati da eccessivi formalismi, purché l’intento processuale sia manifestato in maniera chiara e inequivocabile.
Nel processo tributario è sempre necessario usare formule specifiche per presentare un appello incidentale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non occorrono formule sacramentali. È sufficiente che la volontà di ottenere la riforma della sentenza su un punto specifico emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni presentate nelle controdeduzioni.
Cosa può fare la parte che vince nel merito in primo grado ma si vede rigettare un’eccezione, come quella di incompetenza?
Questa parte può e deve riproporre la questione nel giudizio di appello. Se lo fa in modo chiaro nelle proprie controdeduzioni, tale richiesta deve essere considerata un valido appello incidentale, anche se non viene formalmente definita come tale.
Qual è la conseguenza se un giudice d’appello dichiara erroneamente inammissibile un’eccezione riproposta?
La sentenza d’appello è viziata e può essere annullata dalla Corte di Cassazione. Il caso viene quindi rinviato al giudice d’appello, che dovrà riesaminare la causa partendo proprio dalla valutazione dell’eccezione che era stata illegittimamente ignorata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13976 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13976 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26358-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
contro
RAGIONE_SOCIALE, C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
- con troricorrente – avverso la sentenza n. 335/02/2017 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata il 13/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio n partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere I,ucio COGNOME.
Rilevato che:
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In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per responsabilità solidale con la I,eadercar NOME COGNOME, nel versamento dell’IVA dovuta in relazione ai rapporti commerciali (acquisto di due autovetture) intercorsi con quest’ultim nell’anno d’imposta 2006, la CTR con la sentenza impugnata, previa dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoria dell’amministrazione finanziaria, sollevata dalla società in primo grado, rilievo che quest’ultima non aveva proposto appello incidentale avverso i rigetto implicito dell’eccezione da parte della CTP, accoglieva l’appe agenziale confermando la legittimità della cartella di pagamento Sosteneva, al riguardo, che, diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, non era necessario né opportuno trasmettere alla società cessionaria il verbale integrale delle operazioni compiute nei confron della ditta cedente e che la contribuente non aveva fornito prova del congruità dei prezzi pagati per le cessioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con tre motivi contribuente, cui l’intimata replica con controricorso.
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Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
- Con il primo motivo di ricorso la contribuente, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., censu sentenza impugnata per avere i giudici di appello dichiarato inammissibil
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, e su la CT1 3 non si era pronunciata, erroneamente ritenendo che la società appellata non potesse limitarsi a riproporre la questione in grado appello, ma avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
- Orbene, anche a voler ritenere, come fa la la società RAGIONE_SOCIALE, che contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale per devolvere alla cognizione della Commissione d’appello l’eccezione in esame, i motivo è fondato alla stregua del principio affermato da Cass. n. 2752 de 2012, secondo cui nel processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 per la proposizione dell’appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e dell conclusioni formulate dall’appellato nelle controdeduzioni in sede costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la rifor della decisione (Cass. 15501/2010). Inoltre, il gravame incidentale regolato dalle stesse forme prescritte per le controdeduzioni dell’appell (art. 54, comma 2, e art. 23) e l’eccezione di difetto di incompetenza, di parla esplicitamente la sentenza d’appello (v. lo «svolgimento de processo», pag. 4), è logicamente diretta ad ottenere sul punto nient’al che la riforma della decisione di primo grado. Diversamente, il rilie contenuto nelle controdeduzioni della società contribuente, vittoriosa n merito in ptime cure, sarebbe privo di senso giuridico, il che non è avendo chiaro intento di gravame incidentale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
- L’accoglimento del ricorso comporta, stante l’evidente pregiudizialità dell’eccezione di incompetenza non esaminata dalla Commissione d’appello, l’assorbimento degli altri due mezzi di cassazione, con cui la società ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione degli alla medesima notificati («comunicazione di debito solidale» del 7/05/2008 e successiva cartella di pagamento) per violazione o fals applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 1297 cod. c
(secondo motivo) nonché il superamento della presunzione di maggior prezzo dei beni acquistati di cui all’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 197 violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2728 cod. civ. (terzo motivo).
- In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbit secondo ed il terzo, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accol con rinvio alla competente CFR che riesaminerà le questioni poste dalle parti, prima fra tutte l’eccezione di incompetenza proposta dalla soci contribuente, e provvederà al regolamento delle spese processuali de presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cas sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27/02/2019