Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13976 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13976 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26358-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale a margine ricorso, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio legale dell’avv. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– con troricorrente – avverso la sentenza n. 335/02/2017 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata il 13/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio n partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere I,NOME COGNOME
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per responsabilità solidale con la I,eadercar NOME COGNOME nel versamento dell’IVA dovuta in relazione ai rapporti commerciali (acquisto di due autovetture) intercorsi con quest’ultim nell’anno d’imposta 2006, la CTR con la sentenza impugnata, previa dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoria dell’amministrazione finanziaria, sollevata dalla società in primo grado, rilievo che quest’ultima non aveva proposto appello incidentale avverso i rigetto implicito dell’eccezione da parte della CTP, accoglieva l’appe agenziale confermando la legittimità della cartella di pagamento Sosteneva, al riguardo, che, diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, non era necessario né opportuno trasmettere alla società cessionaria il verbale integrale delle operazioni compiute nei confron della ditta cedente e che la contribuente non aveva fornito prova del congruità dei prezzi pagati per le cessioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con tre motivi contribuente, cui l’intimata replica con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., censu sentenza impugnata per avere i giudici di appello dichiarato inammissibil
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, e su la CT1 3 non si era pronunciata, erroneamente ritenendo che la società appellata non potesse limitarsi a riproporre la questione in grado appello, ma avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
2. Orbene, anche a voler ritenere, come fa la la società CTR, che contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale per devolvere alla cognizione della Commissione d’appello l’eccezione in esame, i motivo è fondato alla stregua del principio affermato da Cass. n. 2752 de 2012, secondo cui nel processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 per la proposizione dell’appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e dell conclusioni formulate dall’appellato nelle controdeduzioni in sede costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la rifor della decisione (Cass. 15501/2010). Inoltre, il gravame incidentale regolato dalle stesse forme prescritte per le controdeduzioni dell’appell (art. 54, comma 2, e art. 23) e l’eccezione di difetto di incompetenza, di parla esplicitamente la sentenza d’appello (v. lo «svolgimento de processo», pag. 4), è logicamente diretta ad ottenere sul punto nient’al che la riforma della decisione di primo grado. Diversamente, il rilie contenuto nelle controdeduzioni della società contribuente, vittoriosa n merito in ptime cure, sarebbe privo di senso giuridico, il che non è avendo chiaro intento di gravame incidentale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. L’accoglimento del ricorso comporta, stante l’evidente pregiudizialità dell’eccezione di incompetenza non esaminata dalla Commissione d’appello, l’assorbimento degli altri due mezzi di cassazione, con cui la società ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione degli alla medesima notificati («comunicazione di debito solidale» del 7/05/2008 e successiva cartella di pagamento) per violazione o fals applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 1297 cod. c
(secondo motivo) nonché il superamento della presunzione di maggior prezzo dei beni acquistati di cui all’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 197 violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2728 cod. civ. (terzo motivo).
4. In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbit secondo ed il terzo, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accol con rinvio alla competente CFR che riesaminerà le questioni poste dalle parti, prima fra tutte l’eccezione di incompetenza proposta dalla soci contribuente, e provvederà al regolamento delle spese processuali de presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cas sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27/02/2019