Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13436/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7941/17/18 depositata il 15/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7941/17/18 del 15/11/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e integralmente l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, oggi Agenzia
delle entrate – Riscossione (di seguito AER), avverso la sentenza n. 9687/19/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle di pagamento per IRPEF, IRES, diritti camerali e altro relative agi anni d’imposta 2000, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014.
La CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, accoglieva l’appello incidentale di Equitalia evidenziando che, quanto alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA le somme dalla stessa recate non erano state integralmente versate dalla ricorrente, residuando l’importo di euro 12.146,51.
COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR esaminato l’appello incidentale di Equitalia sebbene lo stesso fosse inammissibile, essendo stato depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Come si evince dalla documentazione prodotta dalla società contribuente, il ricorso in appello di COGNOME è stato notificato ad Equitalia in data 08/06/2017 (data di ricezione del ricorso) mentre le controdeduzioni dell’agente della riscossione con la proposizione dell’appello incidentale sono state depositate i l 15/11/2017.
1.3. Peraltro, occorre considerare la previsione dell’art. 11, comma 9, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21
giugno 2017, n. 96, il quale così recita: «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017».
1.4. Orbene, poiché la notificazione dell’appello principale è avvenuta, come detto, in data 08/06/2017, l’appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto con controdeduzioni depositate entro e non oltre il 07/09/2017, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
1.5. Detta data di scadenza rientra nel periodo considerato dall’art. 11, comma 9, cit. , sicché il termine per la proposizione dell’impugnazione incidentale resta sospeso per sei mesi (cfr. Cass. n. 7510 del 20/03/2024), con conseguente scadenza al 07/03/2018.
1.6. Ne consegue, pertanto, la tempestività dell’appello incidentale proposto da Equitalia in data 15/11/2017, sicché il motivo di ricorso va rigettato.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione del fatto che RAGIONE_SOCIALE non si è difesa in giudizio, restando intimata.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.