Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25.03.2025 Ud. 11/02/2025
APPELLO INCIDENTALE SOSPENSIONE TERMINI D.L. 50/2017 – PRODUZIONE DOCUMENTI IN APPELLO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3133/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , e l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difesa
Numero registro generale 3133/2019
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 2124/2025 Numero di raccolta generale 15928/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
– CONTRORICORRENTI –
NONCHÉ
il COMUNE DI BASTIA UMBRA (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore .
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 265/3/2018, depositata il 13 giugno 2018 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 25 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Umbria dichiarava inammissibile perchè «non ritualmente depositato» (così nella sentenza in esame) l’appello principale proposto da NOME COGNOME contro la pronuncia n. 100/2017 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (che aveva accolto il ricorso del contribuente e compensato le spese di giudizio) ed accoglieva, invece, il gravame incidentale avanzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ciò considerando, preliminarmente, detta impugnazione cd. «impropria» dell’agente della riscossione «avente natura di appello del tutto autonomo riguardante l’intera sentenza di primo grado, a sé sfavorevole, derivando dunque l’interesse ad impugnarla direttamente dalla sentenza e non già dall’appello, come detto inammissibile» (così nella sentenza impugnata).
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Nel merito, poi, il Giudice regionale, considerata la possibilità di depositare in sede di appello, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, gli originali delle notifiche delle cartelle di pagamento poste a base delle iscrizioni ipotecarie, riteneva il ricorso originario del contribuente inammissibile, stante la mancata impugnazione delle predette cartelle, nonostante la loro notifica.
Con ricorso notificato in data 14/17 gennaio 2019 NOME COGNOME impugnava tale pronuncia sulla base di tre motivi.
Resisteva l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con controricorso notificato il 25 febbraio 2019.
Il Comune di Bastia Umbra è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione degli artt. 343 e 334 c.p.c. per avere il Giudice regionale esaminato ed accolto l’appello incidentale tardivo dell’Agenzia delle Entrate, proposto in data 26 ottobre 2017 a fronte della sentenza di primo grado depositata il 10 febbraio 2017, benchè fosse da dichiarare inefficace, stante la sua tardività e la declaratoria di inammissibilità di quello principale.
1.1. Il motivo non ha fondamento.
Risulta pacifico tra le parti che la sentenza di primo grado venne depositata il 10 febbraio 2017, che l’appello principale proposto dal contribuente venne notificato 28 luglio 2017 (e poi non depositato) e che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione
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depositò controdeduzioni con appello incidentale in data 26 ottobre 2017. Data pubblicazione 14/06/2025
Come correttamente osservato dalla difesa erariale, il termine per la proposizione dell’appello incidentale era soggetto alla sospensione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017, a mente del quale «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017».
Il termine per la proposizione dell’appello incidentale cadeva in tale forbice (29 luglio 2017, epoca notifica dell’appello e 30 settembre 2017 previsto dalla citata disposizione), il che ha comportato l’operatività della suddetta sospensione e dunque la tempestività dell’appello incidentale.
Per tale via, la motivazione della sentenza impugnata va solo integrata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., essendo la soluzione finale ed il dispositivo conforme a diritto, con conseguente rigetto del primo motivo d’impugnazione.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, giacchè il primo Giudice aveva disposto l’esibizione degli originali delle notifiche delle cartelle senza che l’agente della riscossione vi avesse provveduto, con conseguente violazione del divieto di produrre nuove prove in appello.
2.1. Si tratta di censura inammissibile ai sensi dell’art. 360bis c.p.c.
L’art. 58 d.lgs., comma 2, n. 546/1992 ratione temporis applicabile prevedeva «è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti», il che è quanto accaduto nella specie. Numero sezionale 2124/2025 Numero di raccolta generale 15928/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
La norma è stata costantemente interpretata da questa Corte nel senso che la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., deve solo rispettare il termine previsto dall’art. 32, comma 1, del già richiamato decreto legislativo, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, termine da considerarsi perentorio (cfr., tra le tante, Cass. n. 21253/2024; Cass. Sez. Un. n. 11676/2024; Cass. 2377/2022; Cass. 147/2022; Cass. n. 14/2022; Casas. n. 18103/2021).
La difesa dell’istante richiama il primo comma dell’art. 58 d.lgs. cit. secondo cui «il giudice appello non può disporre nuove prove, salvo che le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potuto fornire nel precedente grado di giudizio», ma si tratta di argomento non pertinente, in quanto non tiene conto della deroga al divieto dello ius novorum di cui al primo comma della disposizione, che risulta espressamente prevista dal comma secondo dell’art. 58 d.lgs. cit. e che vale solo per i documenti.
Con la terza ragione di contestazione l’istante ha denunciato la violazione degli artt. 25 e 45 d.P.R. n. 600/1973; 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. «2», c.p.c., assumendo «l’omessa visione della documentazione tutta offerta dall’agente della riscossione» (v. pagina n. 13 del ricorso), per non essere state prodotta alcuna documentazione relativa alle notifiche di otto cartelle, per non
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essere stata fornita la prova della raccomandata informativa con riguardo alle notifica di tre cartelle avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Data pubblicazione 14/06/2025
3.1. Anche tale doglianza è inammissibile.
Intanto perchè difetta di autosufficienza, giacchè, nel dolersi dell’errata e/o omessa valutazione della documentazione inerente le notifiche delle tre citate cartelle, ha trascurato di riportarne il contenuto (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n. 4656/2024) e di chiarire se la notifica sia avvenuta tramite servizio postale diretto o in altro modo.
Il motivo non è autosufficiente anche con riferimento alle altre otto cartelle rispetto alle quali l’istante oppone che l’agenzia non avrebbe prodotto alcuna documentazione circa la loro notifica
La censura si pone poi in frontale contrasto con l’accertamento fattuale operato dal Giudice regionale, il quale ha ritenuto che l’Agenzia «ha depositato gli originali delle notifiche delle cartelle di pagamento intimate e, per altro verso, non consente alla Corte di verificare il dedotto travisamento del fatto, non avendo avuto cura il ricorrente di indicare la documentazione prodotta dall’Ufficio in appello, in modo da poter permettere di rilevare l’asserita omissione valutativa.
Alla luce delle riflessioni svolte, il ricorso va complessivamente respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
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6. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Data pubblicazione 14/06/2025
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione nella misura di 5.880,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME