Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto:
Tributi –
Accertamento
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13607/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina n. 7597/40/2016, depositata il 29.11.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Frosinone accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME , esercente l’attività di perito e liquidatore indipendente nel settore assicurativo, avverso l ‘avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’ anno di imposta 2008, con il quale era stato rideterminato il suo reddito , a seguito RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEo studio di settore TG91U, riducendo il maggiore reddito rideterminato dall’Ufficio ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE e dichiarava inammissibile quello proposto dal contribuente, osservando che:
-l’appello proposto dal contribuente era inammissibile per tardività, in quanto quest’ultimo, avendo ricevuto in data 16.01.2014 l’atto di appello proposto dall’Ufficio, avrebbe dovuto introdurre il proprio atto di impugnazione con le forme RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale ai sensi de gli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘appello principale, mentre aveva proposto un autonomo appello senza rispettare detto termine;
-l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE era fondato, avendo il primo giudice ridotto il maggiore reddito rideterminato dall’Ufficio , sulla base del riconoscimento di costi la cui documentazione era stata ritenuta dallo stesso giudice non completamente esaustiva;
il contribuente avrebbe dovuto comunque esibire il registro IVA e il registro degli incassi e pagamenti, documentando tutte le altre voci relative ai dati contabili indicati nello studio presentato, mentre si era limitato a produrre, peraltro solo in giudizio, documentazione inattendibile e sommaria, con l’indicazione di valori contabili a volte inesatti;
con riferimento ai costi di sub -commissioni, sostenuti per alcune prestazioni commissionate alla RAGIONE_SOCIALE, occorreva
evidenziare che la predetta società aveva dichiarato, per l’anno 2008, un reddito pari a soli € 2.228,00 e le fatture dalla stessa emesse avevano un contenuto generico, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972;
il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 23, 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 8 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 890 del 1982, i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile, per tardività, l’appello proposto dal contribuente, ritenendo che si fosse realizzata la compiuta giacenza in relazione alla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 890 del 1982, mentre ciò non è avvenuto, in quanto sia il ricorso in appello che la raccomandata informativa erano stati notificati in ‘INDIRIZZO‘, anziché presso il domicilio eletto presso il difensore, AVV_NOTAIO, in RAGIONE_SOCIALE ‘INDIRIZZO‘, come risulta dalla procura alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo; non essendo stato regolarmente notificato l’atto di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, il contribuente non era tenuto a proporre il proprio atto di impugnazione con le forme e nei termini previsti per l’appello incidentale, sicché, avendolo notificato in data 9.04.2014, lo stesso era tempestivo rispetto alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, avvenuta in data 9.10.2014;
il motivo è inammissibile;
come ha statuito questa Corte, anche con riferimento ai casi in cui sia denunciato un error in procedendo, la parte deve riportare nel
ricorso, nel rispetto del principio di specificità, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi RAGIONE_SOCIALE‘iter processuale (Cass. n. 19410 del 30/09/2015; n. 23834 del 25/09/2019);
il ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso la procura alle liti, conferita al AVV_NOTAIO per proporre il ricorso introduttivo, dalla quale si dovrebbe evincere che l’indirizzo RAGIONE_SOCIALEo studio di detto difensore si trovava in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, e non ha neppure indicato in quale sede processuale la stessa era rintracciabile;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha allegato di avere notificato l’atto di appello presso lo studio del procuratore costituito, AVV_NOTAIO, che, sulla base di quanto riportato nell’RAGIONE_SOCIALE, estratto dall’interrogazione del sistema RAGIONE_SOCIALE‘Anagrafe tributaria, risultava all’epoca in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-sia l’atto di appello che la relativa raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento è stato riprodotto nel controricorso) sono stati notificati presso il AVV_NOTAIO NOME, INDIRIZZO, in qualità di domiciliatario; nel ricorso per cassazione non è stato dedotto, peraltro, che in INDIRIZZO non vi fosse uno studio del AVV_NOTAIO, ma soltanto che la notificazione era stata effettuata in un luogo diverso da quello indicato come domicilio eletto nella procura alle liti; – con il secondo motivo, deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere la CTR incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto la difesa del contribuente si era incentrata su una diversa allocazione RAGIONE_SOCIALE spese dichiarate all’interno RAGIONE_SOCIALEo studio di settore;
il motivo è infondato;
-come si evince dallo stralcio RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, riportato dal contribuente nel testo del ricorso, la ripresa era dovuta al fatto che alcune spese incidevano sui compensi conseguiti in misura superiore rispetto ai valori riscontrabili nei confronti di contribuenti che esercitavano l’attività oggetto RAGIONE_SOCIALEo studio in condizioni di esercizio analoghe;
la CTR ha rilevato che la motivazione sulla riduzione del maggiore reddito accertato, operata dal primo giudice, era contraddittoria: se da un lato era stato riconosciuto che la documentazione prodotta dal contribuente non era esaustiva, dall’altro questa stessa documentazione era stata ritenuta sufficiente per dimostrare una ripresa inferiore;
la decisione dei giudici di appello, quindi, non eccede l’oggetto del giudizio, restando collocata nell’ambito relativo alla valutazione de i dei costi dedotti dal contribuente, ritenuti eccessivi dall’Ufficio;
con il terzo motivo, deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente nella parte in cui la CTR ha sostenuto, senza spiegarne le ragioni, che la documentazione prodotta in primo grado dal contribuente era ‘inattendibile e sommaria con l’indicazione di valori contabili, a volte, inesatti’, che le fatture RAGIONE_SOCIALEa ACV erano ‘generiche’ ed erano state emesse ‘in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 2, lett. b) DPR n. 633/1972’;
il motivo è infondato;
è stato più volte affermato che ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto spiega, seppure in modo sintetico, la ragione per la quale ha ritenuto non esaustiva la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno RAGIONE_SOCIALE spese contestate, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); con il quarto motivo, deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che le fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE non contenessero tutte le indicazioni
-prescritte dalla legge;
-il motivo è inammissibile, in quanto mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, con particolare riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove;
il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 novembre 2023