Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32967 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11319/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO
-intimati- nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 11730/2016 R.G. e proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA – SEZ.DIST. FOGGIA n. 2294/26/15 depositata il 05/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2294/26/15 del 05/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito Galano) e rigettava gli appelli incidentali proposti da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE e dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 279/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. La CTR rigettava gli appelli proposti evidenziando che: a) l’appello incidentale di Equitalia era inammissibile perché
tardivamente proposto; b) il ricorso originario di Galano doveva ritenersi tempestivo; c) l’Amministrazione finanziaria era incorsa in decadenza per violazione del termine di cui all’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con assorbimento di ogni altro ulteriore rilievo; d) la sentenza impugnata aveva immotivatamente compensato le spese di lite, che dovevano essere riconosciute in favore della società contribuente.
Avverso la sentenza di appello Equitalia e AE proponevano separati ricorsi per cassazione, affidati entrambi a tre motivi.
COGNOME resisteva con controricorso unicamente nel procedimento n. 11730/2016 (giudizio introdotto da AE).
Con ordinanza interlocutoria del 20/12/2023 veniva disposta la riunione del procedimento n. 11730/2016 al procedimento n. 11319/2016, essendo stati proposti separati ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza della CTR; veniva, altresì, evidenziato che il ricorso proposto da Equitalia, previamente notificato, assumeva la qualifica di ricorso principale, mentre il ricorso proposto da AE assumeva la qualifica di ricorso incidentale.
4.1. Con la medesima ordinanza la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, disponendosi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Equitalia, qualificato come principale, è affidato a tre motivi, che di seguito si riassumono.
1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione meramente apparente, non avendo preso posizione in ordine alla questione posta dalla
ricorrente e riguardante la mancata notificazione della sentenza impugnata presso il domicilio eletto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione degli artt. 10, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la tardività dell’appello incidentale di Equitalia. Invero, nella prospettazione dell’Agente della riscossione, la sentenza di primo grado non sarebbe mai stata allo stesso notificata, sicché il termine breve per proporre appello incidentale sarebbe potuto decorrere solo dalla conoscenza di detta sentenza e, comunque, l’appello incidentale sarebbe stato proposto nel rispetto del termine lungo.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso incidentale di AE è, parimenti, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 343 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto intempestivo l’appello incidentale proposto da Equitalia, non avendo quest’ultima ricevuto la notificazione dell’appello principale di Galano.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto
che la società contribuente abbia legittimamente notificato il ricorso ad AE e non già ad Equitalia: poiché la controversia verte sulla regolarità della notificazione della cartella di pagamento, il giusto contradditore di COGNOME sarebbe l’Agente della riscossione e non anche l’Amministrazione finanziaria.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2714 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento non sia stata notificata in data 30/03/2012, con conseguente erroneità della dichiarazione di decadenza.
Il primo motivo di ricorso principale, con cui si contesta la motivazione apparente della sentenza impugnata, è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
3.2. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto la tardività dell’appello incidentale proposto da Equitalia in ragione del decorso del termine di legge dalla notifica dell’appello principale di Galano, sicché ha preso posizione specifica in ordine alla questione controversa, spiegando le ragioni della propria decisione (evidentemente incompatibili con quelle sostenute dall’Agente della riscossione).
3.3. Ne consegue che la motivazione del giudice di appello non può dirsi apparente, essendo evidente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di ricorso incidentale, avente natura pregiudiziale in quanto AE si duole dell’individuazione del legittimo contraddittore, negando la propria legittimazione passiva, è infondato.
4.1 In buona sostanza, la ricorrente incidentale afferma che l’originario ricorso avrebbe dovuto essere proposto unicamente nei confronti di Equitalia, quale soggetto che ha notificato la cartella di pagamento di cui si contesta la validità, e non anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
4.2. Orbene, a parte il fatto che Equitalia è intervenuta nel giudizio di primo grado e si è costituita anche in appello, sicché il soggetto che ha notificato la cartella di pagamento ha partecipato attivamente al processo, costituisce circostanza pacifica che la cartella di pagamento sia stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, ha anche la natura di atto impositivo.
4.4. Ciò premesso, non è dubbio che l’ente che ha emesso l’atto impositivo sia legittimato a partecipare ad un giudizio che ha per oggetto l’annullamento di detto atto.
Il secondo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale possono essere congiuntamente esaminati, riguardando entrambi l’ammissibilità dell’appello incidentale proposto da Equitalia e ritenuto inammissibile dalla CTR.
5.1. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato, mentre il primo motivo di ricorso incidentale resta assorbito.
5.2. Equitalia, intervenuta nel giudizio di primo grado, afferma che l’atto di appello proposto da COGNOME non sarebbe stato a lei notificato. Conseguentemente, non avendo avuto conoscenza dell’appello si sarebbe potuta costituire solo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione alla stessa dell’appello incidentale proposto da AE, con conseguente ammissibilità dell’appello incidentale, anche in ragione del fatto che sarebbe stato rispettato il termine lungo per la proposizione dell’impugnazione.
5.3. Orbene, dall’esame del fascicolo d’ufficio si evince che, effettivamente, il ricorso in appello di Galano non è stato notificato ad Equitalia, sicché correttamente quest’ultima ha proposto l’appello incidentale entro sessanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del ricorso, con la notificazione dell’appello proposto da AE, e, comunque, entro il termine lungo previsto per l’impugnazione.
5.4. Ha, dunque, errato la CTR a dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della riscossione e, quindi, a non esaminarlo nel merito.
Il terzo motivo di ricorso principale e il terzo motivo di ricorso incidentale, con i quali si eccepisce la assenza di decadenza dell’Amministrazione finanziaria, restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso principale, rigettato il primo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il primo motivo di ricorso incidentale e il terzo motivo di ricorso principale e incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigettato il primo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, restando assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/09/2024.