Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16946 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
Oggetto:
Appello
incidentale – Art. 54 d.lgs.
n. 546/1992 – Modalità di
proposizione – Termine
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19073/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 184/01/2020, depositata in data 28 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa a spese di giustizia per l’anno 2011 (per Euro 3.095,88); deduceva la nullità della notifica perché eseguita a mezzo pec mediante estensione .pdf e non p7m e l’inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione . Nel merito, deduceva l’inesistenza della pretesa giuridica per non aver partecipato ad alcun giudizio dinanzi alla CTP di Milano.
L’Ufficio si costituiva contestando gli avversi assunti ed insistendo sulla regolarità della notifica, specificando che, anche in caso contrario, l’eccepita irritual ità della notifica della cartella sarebbe stata sanata, a norma dell’art. 156 cod. proc. civ., dal raggiungimento del suo scopo, postulato dalla circostanza che la contribuente aveva avuto conoscenza del l’atto .
La CTP di Potenza accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento, e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese.
La società contribuente interponeva gravame chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza in relazione all a liquidazione delle spese di giudizio.
Deduceva la violazione del principio di soccombenza processuale, avendo la CTP liquidato le spese senza tener conto della disciplina vigente in materia di tariffe professionali nella determinazione degli onorari.
Avverso la medesima sentenza proponeva autonomo appello l’ ADER, deducendo l’omesso rilievo della carenza di legittimazione in capo all’Agente della Riscossione, che, in qualità di mero esecutore dell’attività, non era in possesso degli elementi necessari a provare la sussistenza del credito.
Riuniti i ricorsi, la CTR della Basilicata accoglieva l’appello dell’ADER, previa qualificazione dello stesso come incidentale, in quanto proposto successivamente a quello della contribuente: dopo aver affermato l’ammissibilità del detto gravame, in quanto
tempestivo (perché proposto nel termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di prime cure), la CTR accertava l’assolvimento da parte dell’Ufficio dell’ onus probandi relativo all’esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al ruolo esattoriale, spettando in questo caso al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi ad un unico motivo.
L’ADER ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 maggio 2025.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 54, comma 2, e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile l’a ppello proposto dall’Ufficio.
Deduce l’inammissibilità del detto appello, sul presupposto che lo stesso fosse tardivo, poiché presentato in violazione dei termini indicati dall’art. 54 d.lgs. 546/1992: precisamente, avendo la contribuente proposto (e notificato) il proprio gravame il 15/11/2019, l’ADER avrebbe dovuto proporre il proprio appello in sede di controdeduzioni, nel termine di 60 giorni previsto dal citato art. 54. Di contro, l’Ufficio aveva notificato un autonomo atto di gravame solo il 23 marzo 2020, ben oltre lo spirare del detto termine.
Afferma, infatti, che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale e va pertanto depositato entro sessanta giorni da lla notifica dell’appello principale.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2 . L’art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992 fissa le modalità di proposizione dell’appello incidentale, che deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nell’atto di controdeduzioni di cui al comma primo, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale mediante deposito di detto atto nella cancelleria della CTR (oggi CGT-2).
Circa l ‘ammissibilità di un secondo gravame nelle forme dell’appello principale (ovvero mediante autonomo atto) questa Corte ha affermato che «nel processo tributario, la regola, posta dall’art. 54, comma secondo, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale l’appello incidentale può essere proposto, “a pena d’inammissibilità”, nell’atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell’impugnazione principale, ha un’efficacia endoprocessuale – come l’analoga norma dettata in via generale dall’art. 343 cod. proc. civ. -, nel senso che dopo il deposito dell’atto di controdeduzioni – o della comparsa di risposta – non è più ammissibile la proposizione dell’impugnazione incidentale (salvo il caso previsto dal secondo comma dell’art. 343): ciò tuttavia non comporta, purché sia rispettato il termine prescritto per l’impugnazione incidentale, l’inammissibilità dell’appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente» (Cass. 19/05/2006, n. 11809; conf. Cass. 04/04/2008, n. 8785).
Questa Corte ammette, sulla falsariga di quanto avviene nel processo civile, che l’appellato proponga gravame incidentale mediante notifica e deposito di un autonomo atto (in luogo del -solo -deposito di controdeduzioni) purché ciò avvenga nel rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale e la parte si prodighi, poi, per ottenere la riunione del processo autonomo dalla stessa instaurato con quello relativo all’appello principale avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ. (Cass. 02/11/2001, n. 13578; Cass. 03/03/2017, n. 5416).
Come osservato dalla dottrina, il gravame proposto nelle forme dell’appello principale, nonostante sia stata esperito successivamente alla proposizione di altro gravame principale, è valido, pur in presenza di una chiara violazione dell’art. 54, comma 2, cit., e si converte in appello incidentale, purché proposto nel rispetto del termine previsto nella citata norma, per il principio della sanatoria dell’atto nullo per il raggiungimento del suo scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ..
1.3. Nella specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, avendo valutato la tempestività del gravame proposto dall’ADER (nelle forme dell’appello principale, successivamente all’appello proposto dalla contribuente) alla luce de l combinato disposto degli artt. 327 cod. proc. civ. e 38 d.lgs. 546/1992, ossia considerando il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Di contro, detta valutazione va condotta secondo la disciplina specifica dettata dall’art. 54 d.lgs. 546/1992 e, poiché il gravame proposto dalla contribuente risulta notificato il 15.11.2019 (a mezzo pec), l’appello incidentale poteva essere proposto dall’ADER (in via autonoma, come avvenuto, o mediante deposito di atto di controdeduzioni) entro il 14.1.2020, ovvero 60 giorni dalla notifica del primo appello. Ne segue la tardività dell’appello proposto dall’ADER solo il 23.3.2020 a mezzo pec.
Il ricorso va, quindi, accolto, l’appello incidentale proposto dall’ADER va dichiarato inammissibile e la sentenza cassata con rinvio, dovendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata , in diversa composizione, esaminare l’appello principale (sulle spese) proposto dalla contribuente, rimasto assorbito dall’accoglimento di quello incidentale (come sostanzialmente rilevato dalla CTR in motivazione); il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dall’ADER , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, perché, in diversa composizione, proceda a ll’esame dell’appello principale e provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.